CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata come loro rispettivamente contestato in riferimento agli scritti dai medesimi pubblicati sul portale di Facebook, tutti ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione dell'[OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi titolari. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente tutti e tre gli imputati. 2.1 I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal comune difensore articolano due motivi sostanzialmente sovrapponibili. Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta la mancata dimostrazione della paternità dello scritto attribuito all'imputato a seguito della mancata identificazione dell'indirizzo IP dal quale era stato postato sul menzionato portale e dei file di log comprovanti i tempi e gli orari della relativa connessione. Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di critica, avendo la Corte territoriale omesso di considerare il contesto nel quale erano state pubblicate le espressioni ritenute lesive dell'onorabilità e della reputazione della persona offesa ed il fatto che le stesse risultano conferenti alla controversia nella quale quest'ultima era rimasta soccombente nel primo grado di giudizio nei confronti del Tinella, che si era limitato a censurare l'impugnazione della decisione giudiziaria, senza alcuna volontà di denigrare la società, mentre l'Altobelli si era limitato ad esprimere una critica di carattere generale verso la medesima, parimenti scevra da intenti denigratori. 2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo viene denunziata erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca, essendosi limitato l'imputato a narrare fatti allo stesso accaduti, nemmeno riferibili alla persona offesa, né direttamente connessi alla vicenda riportata dal Tinella nel suo post. Con il secondo motivo vengono denunziati vizi di motivazione in merito alla ritenuta incontinenza delle espressioni pubblicate, nonché alla effettiva riferibilità all'imputato delle stesse in difetto dell'identificazione dell'IP utilizzato per postarle. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto nei limiti di seguito esposti, mentre gli altri due devono essere rigettati. 2. Affrontando anzitutto le censure comuni a tutti i ricorrenti relative alla mancata identificazione degli IP (ossia il codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico all'atto della connessione), deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, questa Corte non ha mai asserito che l'acquisizione di tali dati e di quelli di connessione (c.d. file di log) sia adempimento imprescindibile al fine di attribuire la paternità di uno scritto pubblicato sui soda! network. Principio che nemmeno Sez.5, n. 5332 del 22/11/2017, dep. 2018, Nacci, n.m., ha inteso affermare, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso del Paris, che peraltro cita tra virgolette un brano asseritamente tratto dalla motivazione di tale pronunzia ed invero non presente nella stessa (dal che deve desumersi che si tratti della mera rielaborazione interpretativa ad opera del difensore - come subito si dirà, errata - del contenuto della sentenza). La sentenza Nacci, infatti, ha annullato la pronunzia impugnata sul presupposto dell'omessa confutazione da parte dei giudici del merito dei dubbi avanzati dalla difesa sulla certa attribuzione all'imputato di uno scritto diffamatorio anche, ma non soltanto, a causa dell'omessa identificazione dell'IP di provenienza del medesimo, acquisizione che, espressamente, nell'occasione la Corte ha semplicemente ritenuto possa «essere utile per verificare, quanto meno, il titolare della linea telefonica associata». In realtà la costante giurisprudenza di legittimità è nel senso della riferibilità della diffamazione commessa attraverso i social network anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali, tra gli altri, il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, l'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato (ex multis Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022, Ciocca, n.m.; Sez. 5, n. 45339-18 del 13/07/2018, Petrangelo, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n.m.). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto certa la provenienza degli scritti sulla base delle foto dei profili e della loro intestazione agli imputati, nonché del contenuto dei commenti postati, fornendo dunque motivazione logica delle conclusioni assunte in ordine all'identità degli autori dei medesimi, che i ricorsi contestano in maniera solo assertiva, fondandosi, come detto, su di un principio invero mai affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Infondate sono anche le censure proposte dall'Altobelli e dal Paris in merito al denegato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica. La Corte ha infatti escluso la configurabilità della scriminante esclusivamente in ragione dell'incontinenza di alcune espressioni utilizzate dai due imputati nei rispettivi scritti postati a commento di quello pubblicato dal Tinella. E non è dubbio che espressioni quali "tutti gentaccia morti di fame" o "sono persone viscide peggio dei serpenti", riferite ai gestori dell'Agrifer ed a quest'ultima, risultino non solo oggettivamente, ma altresì gratuitamente lesive della reputazione delle persone offese, anche tenuto conto del contesto in cui sono state formulate. Si tratta infatti di veri e propri insulti che si traducono in una aggressione ad hominem, correttamente ritenuta non funzionale alla veicolazione della critica che i due imputati volevano esprimere, tanto più che né l'Altobelli, né il Paris erano coinvolti nella controversia tra il Tinella e l'Agrifer che aveva costituito l'occasione per la "discussione" sviluppatasi sul soda! network. Diversamente deve concludersi, invece, con riguardo alla condotta contestata al Tinella. In proposito deve anzitutto rilevarsi che i rilievi proposti dal medesimo in merito all'antigiuridicità del fatto attribuitogli risulterebbero invero inediti, posto che, come sottolineato nella sentenza impugnata, egli non aveva con i motivi d'appello attinto il punto in esame. Nonostante ciò la Corte ritiene che dalla sentenza impugnata e dallo stesso capo d'imputazione emerga in maniera evidente non tanto che l'imputato abbia agito nel legittimo esercizio del diritto di critica, ma, ancor prima, che le frasi che gli sono state contestate non presentino carattere diffamatorio, non contenendo alcuna espressione realmente offensiva della reputazione della querelante, certamente non identificabile nella frase "per chi conosce l'Agrifer sa di che razza di gente parliamo". donseguentemente, ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto contestatogli non sussiste. 4. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, peraltro soccombente nei confronti del Tinella, non avendo la stessa esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di p