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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 29557/2026

Testo disponibile della fonte

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orte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Lecce che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la penainflitta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella misura concordatatra le parti di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa.Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessariper la motivazione.1.1.

Violazione di legge in quanto il giudizio di appello, di cui il difensore hachiesto la trattazione orale, è stato celebrato illegittimamente in assenzadell’imputato, il quale era detenuto per altro e non rinunciante alla traduzione.1.2.

Violazione degli 125 e 129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione inordine alla sussistenza delle cause di proscioglimento e alla qualificazione giuridicadel fatto.2.

Il Procuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso,con riferimento al primo motivo, ne ha rilevato la manifesta infondatezza inquanto l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudiziocon il concordato in appello - come avvenuto nel caso in esame - acconsenteimplicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga insua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiestoespressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato disorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudiceche procede (si è richiamato, a tal fine, Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv.284623).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è infondato.Risulta dagli atti, cui il Collegio ha potuto accedere in ragione della naturaprocessuale della questione dedotta, che il ricorrente aveva conferito al propriodifensore procura speciale affinché addivenisse ad un concordato sulla pena.Risulta, inoltre, che il difensore, presente in udienza, non ha eccepito la omessatraduzione dell’imputato ed ha concluso, unitamente al Procuratore Generale,riportandosi al concordato depositato il 13 febbraio 2026.Tenuto conto di tale ricostruzione, ritiene il Collegio che il motivo nonappare sorretto da un interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto si limita aeccepire la mancata traduzione dell’imputato senza, tuttavia, indicare la concretautilità derivabile dalla rimozione della sentenza, non contestando nemmeno lavalidità della proposta di concordato, accolta dalla sentenza impugnata (Sez. 7, n.6354 del 20/12/2024, dep. 2025, Seccia, Rv. 287515; cfr., in terminisovrapponibili, con riferimento a procedimenti definiti ex art. 444 cod. proc. pen.e ss., Sez. 2, n. 18562 del 18/01/2019, Bosco, Rv. 276098, nonché Sez. 6, n.7405 del 7/2/2013, Vallone, Rv. 254502).2.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non è stato dedotto inappello, avendo l’imputato devoluto con l’atto di impugnazione solo i punti relativial giudizio di comparazione tra le circostanze e alla omessa applicazione della penasostitutiva.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Lecce che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la penainflitta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella misura concordatatra le parti di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa.Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessariper la motivazione.1.1. Violazione di legge in quanto il giudizio di appello, di cui il difensore hachiesto la trattazione orale, è stato celebrato illegittimamente in assenzadell’imputato, il quale era detenuto per altro e non rinunciante alla traduzione.1.2. Violazione degli 125 e 129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione inordine alla sussistenza delle cause di proscioglimento e alla qualificazione giuridicadel fatto.2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso,con riferimento al primo motivo, ne ha rilevato la manifesta infondatezza inquanto l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudiziocon il concordato in appello - come avvenuto nel caso in esame - acconsenteimplicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga insua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiestoespressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato disorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudiceche procede (si è richiamato, a tal fine, Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv.284623).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.Risulta dagli atti, cui il Collegio ha potuto accedere in ragione della naturaprocessuale della questione dedotta, che il ricorrente aveva conferito al propriodifensore procura speciale affinché addivenisse ad un concordato sulla pena.Risulta, inoltre, che il difensore, presente in udienza, non ha eccepito la omessatraduzione dell’imputato ed ha concluso, unitamente al Procuratore Generale,riportandosi al concordato depositato il 13 febbraio 2026.Tenuto conto di tale ricostruzione, ritiene il Collegio che il motivo nonappare sorretto da un interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto si limita aeccepire la mancata traduzione dell’imputato senza, tuttavia, indicare la concretautilità derivabile dalla rimozione della sentenza, non contestando nemmeno lavalidità della proposta di concordato, accolta dalla sentenza impugnata (Sez. 7, n.6354 del 20/12/2024, dep. 2025, Seccia, Rv. 287515; cfr., in terminisovrapponibili, con riferimento a procedimenti definiti ex art. 444 cod. proc. pen.e ss., Sez. 2, n. 18562 del 18/01/2019, Bosco, Rv. 276098, nonché Sez. 6, n.7405 del 7/2/2013, Vallone, Rv. 254502).2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non è stato dedotto inappello, avendo l’imputato devoluto con l’atto di impugnazione solo i punti relativial giudizio di comparazione tra le circostanze e alla omessa applicazione della penasostitutiva.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
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