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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05815/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17644/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente do- miciliata presso lo studio del secondodifensore in Roma, viale Ange- lico n.35 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Oggetto:IVA –spese consulenza –spese rap- presentanza– inerenza AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 285 / 1 1/2018 depositata in data 1 9 / 1 /20 1 8 , nonnotificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’Emilia - Ro- magna veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Reg- gioEmilia n. 328 / 2 /201 5 con cui era stato accolt o i l ricors o introdut- tivoproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto quattro avvisi di accerta- mentocontenenti riprese per II.DD. e IVA basate su p.v.c. .

Nellasentenza impugnata si legge che, con riferimento alle annualità 2009,2010, 2011 e 2012, l’Amministrazione finanziaria contestava allacontribuente costi di consulenza fatturati dalla società monega- scaRIMO S.a.r.l. per prestazioni effettuate dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA],in quanto ritenuti costi non inerenti, e costi relativi a spese dirappresentanza collegate ed effettuate sempre dalla Revelli.

L’Agenzia riteneva indeterminato l’oggetto della consulenza fornita da RIMO alla contribuente e che, in realtà, le due società fossero riconducibili ad un unico soggetto economico, nel quale la Revelii svolgevauna funzione strategica.

Pertali motivi, l’Ufficio accerta va un maggior imponibile a fini IRES, IRAP ed IVA, con conseguente ripresa a tassazione ed irrogazione dellerelative sanzioni.Il giudice di prime cure annullava gli avvisi di accertamento, deci- sione integralmente riformata dal giudice di appello.

Disattese le questionipreliminari, in particolare circa il contraddittorio endopro- cedimentale,nel merito veniva accertata la non inerenza delle spese di consulenza fatturate da RIMO e delle spese di rappresentanza, strettamentecollegate, sostenute dal consulente [OSCURATO:PERSONA] per lacreazione e mantenimento di una rete relazionale , base di sviluppo dell’attivitàdi gestione sulla base di contratto stipulato.

Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la so- cietà contribuent e , affidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso .

L’iniziale difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al mandato.

La ri- corrente deposita memoria illustrativa ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso nella sua interezza, sollevata in controricorso, per non aver censurato statuizioni espresse nella sentenza impugnata circa le questioni in rito e in particolare quanto al capo attinente alla do- glianza di inesistenza degli atti per carenza del potere dirigenziale del delegante che, da sole, renderebbero non utile la proposizione del ricorso per Cassazione.

L’eccezione non può trovare accoglimento dal momento che, supe- rate le questioni preliminari, la causa è stata decisa nel merito dalla CTR attraverso un’unica ratiorelativa alla mancanza di inerenza delle spese contestate, impugnata dalla ricorrente con i motivi primo, se- condo e quarto.

2. In ordine logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il terzo motivo, relativo al contraddittoriocon la contribuente anterior mente all’adozione degli atti impositivi, con cui viene dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 12, comma 7, della Legge 212 del 2000 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver l’Agenzia noti- ficato avvisi di accertamento riproducenti pedissequamente le con- siderazioni sviluppate col p.v.c., trascurando del tutto le osservazioni addottedalla società in fase procedimentale .

3. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, come eccepito in con- troricorso.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], sulla questione dell’articolo 12, comma 7, L. n. 212/2000 ha statuitoche «risulta per tabulas, ed è in realtà incontestato che gli accertamenti per cui è causa sono stati tutti preceduti da una notifica di un rego- lare p.v.c. nel rispetto delle prerogative fissate dall’articolo 12 comma 7 della L. n. 212/2000, atteso che gli accertamenti impugnati sono stati notificati decorsi 60 giorni dalla notifica del p.v.c. e che nella loro motivazione viene dato conto del contenuto della memoria difensiva e delle ragioni del mancato accoglimento delle difese del contribuenti».

3.2. Il motivo innanzitutto non impugna specificamente la ratio de- cidendi, che ha accertato il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’articolo 12,comma 7, dello Statuto tra la notifica del p.v.c. e la notifica degli avvisi di accertamento impugnatie che « nella loro motivazione viene dato conto del contenuto della memoria difensiva e delle ragioni del mancato accoglimento delle difese del contri- buente»(cfr. p.5 sentenza).

3.3. In secondo luogo, si introduce anche una questione nuova, che nulla ha a che vedere con il rispetto del termine dilatorio dell’articolo 12, comma 7 , citato, e riguarda la mancata replica negli avvisi alle osservazioni sollevate in sede di procedimento amministrativo al p.v.c., di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata e che la ricorrente non prova essere stata introdotta in primo grado e ripro- posta in appello.3.4.

In terzo luogo, la doglianza è anche inammissibile per difetto di specificità, poiché il p.v.c., le osservazioni e la motivazione dei quat- tro avvisi non sono neppure riprodotte in ricorso, al fine di dare evi- denza della decisività della prospettazione di parte. 4.Con il primo motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applica- zione dell’art. 109 T.U.I.R., degli artt. 5 e 11 d . l gs. n. 446/97 e dell’art. 19, d.P.R. 633/72con riferimento al capo della sentenza at- tinente alla inerenza delle spese di consulenza fatturate da RIMO e di quelle di rappresentanza sostenute dalla consulente Revelli, in particolare quanto alla riconduzione della contribuente REV e della RIMO ad un unico centro di interessi economico e dell’identificazione della Revelli non come semplice dipendente di RIMO e consulente della REV, ma come persona con uno specifico ruolo strategico all’in- terno della contribuente.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Va premesso che in tema di imposte sui redditi delle società (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibi- lità di costi ed oneri, come pure la detraibilità della relativa IVA (v.

Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14858 del 07/06/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018), richiedono l’inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Sono così esclusi quelli che si collocano in una sferaestranea ad essa, senza che si debba com- piere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa.

La relativa prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finan- ziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documen- tare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produ- zione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.Ciò detto, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della de- cisione che non consente di riesaminare e di valutare autonoma- mente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limi- tarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze proces- suali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la pro- pria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli ac- certamenti di fatto compiuti (Cass. 28novembre 2014 n. 25332).

La presente censura è manifestamente diretta a sovvertire in sede di legittimità l’accertamento fattuale compiuto dal giudice del merito sulla base del quadro istruttorio raccolto.

5.2. È poi inammissibile in quanto nuova oltre che assolutamente genericala deduzione, contenuta nel corpo della censura a pag.25 , ovesi afferma che: « poiché alcuni dei predetti costi furono conside- rati già indeducibili dalla società ricorrente nella dichiarazione IRAP (con riferimento all’anno d’imposta 2012), ne discende l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa dell’Ufficio, perché, diversamente ar- gomentando, detti costi risulterebbero tassati due volte e vi sarebbe, pertanto, una violazione di doppia imposizione.».Non vi è evidenza della questione nella sentenza impugnata né in ricorso della sua ri- tuale introduzione in primo grado e riproposizione in appello. 6.Il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di fatt i decisiv i per il giudizio oggetto di discussione, costituitidal rapporto di consulenza con la RIMO, attestata, tra l’altro, da:uno specifico contratto stipu- lato nel novembre 2008 denominato “incarico di collaborazione” ido- neo a dimostrare l’assoluta indipendenza fra i due soggetti econo- mici; una relazioneredatta da RIMO da cui risulterebbe evidente che l’attività svolta da RIMO e per essa dalla Revelli si sostanzierebbein una collaborazione commerciale; costi pacificamente sostenuti per le consulenze prestate dalla RIMO e regolarmente fatturate e pa- gate; dichiarazioni ufficiali rilasciate dai clienti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e MBDA Italia S.p.a.; contratto stipulato nel 2004 tra la RIMOe la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; trend del volume di affari; non rilevanza dell’utilizzo di carte di credito intestate alla ricorrente da parte della Revelli e non rilevanza della origine monegasca della RIMO ai fini della deducibilità fiscale ecc..

7. Il motivo è infondato.

7.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla consi- derazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è ne- cessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la suffi- cienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fonda- tezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a for- nire la prova contraria.

Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di ele- menti istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comun- que preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’inerenza delle spesesostenute dalla contribuente a pag.7 della sentenza impugnata ha statuito, tra l’altro, che «l’unico tema sul quale occorre prendere posizione è l’inerenza o meno delle spese di consulenza fatturate da RIMO, e delle spese di rappresen- tanza, strettamente collegate, sostenute dal consulente [OSCURATO:PERSONA]- velli per la “creazione e mantenimento di una rete relazionale che, a livello dirigenziale e tecnico-organizzativo, costituirà la base di svi- luppo dell’attività digestione caratteristica del contratto in essere tra noi e l’Alenia s.p.a. ” (contratto 13/11/2008).

Tanto premesso, ad avviso del Collegio risultano pacifici ed inconfu- tabili elementi in ordine alla non inerenza delle spese, atteso che, come dedotto dall’Ufficio, REV e RIMO costituiscono un unico sog- getto economico, e la signora Revelli, lungi dall’essere consulente esterna di RE V, ne è piuttosto una figura centrale, in quanto da anni attiva nel settore».

Pertanto,nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato pon- derato dal giudice.

A ciò si aggiunge che diversi degli elementi ripor- tati nel motivo di ricorso come fatti non valutati in realtà non lo sono e piuttosto assurgono a interpretazionigiuridiche (es. la lettura della relazione RIMO da cui risulterebbe evidente che l’attività svolta da RIMO e per essa dalla Revelli si sostanzierebbe in una collaborazione commerciale,la rilevanza dell’utilizzo di carte di credito intestate alla contribuente, la rilevanza della natura monegasca della società RIMO ai fini del diniego della detrazioneecc…).

8. È infine inammissibile in quanto reca una questione nuova il quarto motivo di impugnazione con cui si prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti alle fatture soggettiva- mente inesistenti, art. 1 d . l gs. 74/2000, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. p roc . c iv . .

La sentenza impugnata non fa men- zione di alcuna ripresa per operazioni soggettivamente inesistenti, né di questioni sollevatea riguardo in primo e in secondo grado, e il ricorso è a sua volta carente di specificità con riferimento a tale tema, che va considerato un novuminammissibile in sede di cassa- zione. 9.Il ricorso dev’essere perciò rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza,liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite, liquidate in e uro

10. 0 00 per compensi, oltre spese prenotatea debito. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17644/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente do- miciliata presso lo studio del secondodifensore in Roma, viale Ange- lico n.35 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Oggetto:IVA –spese consulenza –spese rap- presentanza– inerenza AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 285 / 1 1/2018 depositata in data 1 9 / 1 /20 1 8 , nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’Emilia - Ro- magna veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Reg- gioEmilia n. 328 / 2 /201 5 con cui era stato accolt o i l ricors o introdut- tivoproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto quattro avvisi di accerta- mentocontenenti riprese per II.DD. e IVA basate su p.v.c. . Nellasentenza impugnata si legge che, con riferimento alle annualità 2009,2010, 2011 e 2012, l’Amministrazione finanziaria contestava allacontribuente costi di consulenza fatturati dalla società monega- scaRIMO S.a.r.l. per prestazioni effettuate dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA],in quanto ritenuti costi non inerenti, e costi relativi a spese dirappresentanza collegate ed effettuate sempre dalla Revelli. L’Agenzia riteneva indeterminato l’oggetto della consulenza fornita da RIMO alla contribuente e che, in realtà, le due società fossero riconducibili ad un unico soggetto economico, nel quale la Revelii svolgevauna funzione strategica. Pertali motivi, l’Ufficio accerta va un maggior imponibile a fini IRES, IRAP ed IVA, con conseguente ripresa a tassazione ed irrogazione dellerelative sanzioni.Il giudice di prime cure annullava gli avvisi di accertamento, deci- sione integralmente riformata dal giudice di appello. Disattese le questionipreliminari, in particolare circa il contraddittorio endopro- cedimentale,nel merito veniva accertata la non inerenza delle spese di consulenza fatturate da RIMO e delle spese di rappresentanza, strettamentecollegate, sostenute dal consulente [OSCURATO:PERSONA] per lacreazione e mantenimento di una rete relazionale , base di sviluppo dell’attivitàdi gestione sulla base di contratto stipulato. Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la so- cietà contribuent e , affidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso . L’iniziale difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al mandato. La ri- corrente deposita memoria illustrativa ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso nella sua interezza, sollevata in controricorso, per non aver censurato statuizioni espresse nella sentenza impugnata circa le questioni in rito e in particolare quanto al capo attinente alla do- glianza di inesistenza degli atti per carenza del potere dirigenziale del delegante che, da sole, renderebbero non utile la proposizione del ricorso per Cassazione. L’eccezione non può trovare accoglimento dal momento che, supe- rate le questioni preliminari, la causa è stata decisa nel merito dalla CTR attraverso un’unica ratiorelativa alla mancanza di inerenza delle spese contestate, impugnata dalla ricorrente con i motivi primo, se- condo e quarto. 2. In ordine logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il terzo motivo, relativo al contraddittoriocon la contribuente anterior mente all’adozione degli atti impositivi, con cui viene dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 12, comma 7, della Legge 212 del 2000 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver l’Agenzia noti- ficato avvisi di accertamento riproducenti pedissequamente le con- siderazioni sviluppate col p.v.c., trascurando del tutto le osservazioni addottedalla società in fase procedimentale . 3. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, come eccepito in con- troricorso. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], sulla questione dell’articolo 12, comma 7, L. n. 212/2000 ha statuitoche «risulta per tabulas, ed è in realtà incontestato che gli accertamenti per cui è causa sono stati tutti preceduti da una notifica di un rego- lare p.v.c. nel rispetto delle prerogative fissate dall’articolo 12 comma 7 della L. n. 212/2000, atteso che gli accertamenti impugnati sono stati notificati decorsi 60 giorni dalla notifica del p.v.c. e che nella loro motivazione viene dato conto del contenuto della memoria difensiva e delle ragioni del mancato accoglimento delle difese del contribuenti». 3.2. Il motivo innanzitutto non impugna specificamente la ratio de- cidendi, che ha accertato il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’articolo 12,comma 7, dello Statuto tra la notifica del p.v.c. e la notifica degli avvisi di accertamento impugnatie che « nella loro motivazione viene dato conto del contenuto della memoria difensiva e delle ragioni del mancato accoglimento delle difese del contri- buente»(cfr. p.5 sentenza). 3.3. In secondo luogo, si introduce anche una questione nuova, che nulla ha a che vedere con il rispetto del termine dilatorio dell’articolo 12, comma 7 , citato, e riguarda la mancata replica negli avvisi alle osservazioni sollevate in sede di procedimento amministrativo al p.v.c., di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata e che la ricorrente non prova essere stata introdotta in primo grado e ripro- posta in appello.3.4. In terzo luogo, la doglianza è anche inammissibile per difetto di specificità, poiché il p.v.c., le osservazioni e la motivazione dei quat- tro avvisi non sono neppure riprodotte in ricorso, al fine di dare evi- denza della decisività della prospettazione di parte. 4.Con il primo motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applica- zione dell’art. 109 T.U.I.R., degli artt. 5 e 11 d . l gs. n. 446/97 e dell’art. 19, d.P.R. 633/72con riferimento al capo della sentenza at- tinente alla inerenza delle spese di consulenza fatturate da RIMO e di quelle di rappresentanza sostenute dalla consulente Revelli, in particolare quanto alla riconduzione della contribuente REV e della RIMO ad un unico centro di interessi economico e dell’identificazione della Revelli non come semplice dipendente di RIMO e consulente della REV, ma come persona con uno specifico ruolo strategico all’in- terno della contribuente. 5. Il motivo è inammissibile. 5.1. Va premesso che in tema di imposte sui redditi delle società (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibi- lità di costi ed oneri, come pure la detraibilità della relativa IVA (v. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14858 del 07/06/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018), richiedono l’inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono così esclusi quelli che si collocano in una sferaestranea ad essa, senza che si debba com- piere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa. La relativa prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finan- ziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documen- tare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produ- zione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.Ciò detto, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della de- cisione che non consente di riesaminare e di valutare autonoma- mente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limi- tarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze proces- suali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la pro- pria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli ac- certamenti di fatto compiuti (Cass. 28novembre 2014 n. 25332). La presente censura è manifestamente diretta a sovvertire in sede di legittimità l’accertamento fattuale compiuto dal giudice del merito sulla base del quadro istruttorio raccolto. 5.2. È poi inammissibile in quanto nuova oltre che assolutamente genericala deduzione, contenuta nel corpo della censura a pag.25 , ovesi afferma che: « poiché alcuni dei predetti costi furono conside- rati già indeducibili dalla società ricorrente nella dichiarazione IRAP (con riferimento all’anno d’imposta 2012), ne discende l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa dell’Ufficio, perché, diversamente ar- gomentando, detti costi risulterebbero tassati due volte e vi sarebbe, pertanto, una violazione di doppia imposizione.».Non vi è evidenza della questione nella sentenza impugnata né in ricorso della sua ri- tuale introduzione in primo grado e riproposizione in appello. 6.Il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di fatt i decisiv i per il giudizio oggetto di discussione, costituitidal rapporto di consulenza con la RIMO, attestata, tra l’altro, da:uno specifico contratto stipu- lato nel novembre 2008 denominato “incarico di collaborazione” ido- neo a dimostrare l’assoluta indipendenza fra i due soggetti econo- mici; una relazioneredatta da RIMO da cui risulterebbe evidente che l’attività svolta da RIMO e per essa dalla Revelli si sostanzierebbein una collaborazione commerciale; costi pacificamente sostenuti per le consulenze prestate dalla RIMO e regolarmente fatturate e pa- gate; dichiarazioni ufficiali rilasciate dai clienti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e MBDA Italia S.p.a.; contratto stipulato nel 2004 tra la RIMOe la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; trend del volume di affari; non rilevanza dell’utilizzo di carte di credito intestate alla ricorrente da parte della Revelli e non rilevanza della origine monegasca della RIMO ai fini della deducibilità fiscale ecc.. 7. Il motivo è infondato. 7.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla consi- derazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è ne- cessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la suffi- cienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fonda- tezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a for- nire la prova contraria. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di ele- menti istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comun- que preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’inerenza delle spesesostenute dalla contribuente a pag.7 della sentenza impugnata ha statuito, tra l’altro, che «l’unico tema sul quale occorre prendere posizione è l’inerenza o meno delle spese di consulenza fatturate da RIMO, e delle spese di rappresen- tanza, strettamente collegate, sostenute dal consulente [OSCURATO:PERSONA]- velli per la “creazione e mantenimento di una rete relazionale che, a livello dirigenziale e tecnico-organizzativo, costituirà la base di svi- luppo dell’attività digestione caratteristica del contratto in essere tra noi e l’Alenia s.p.a. ” (contratto 13/11/2008). Tanto premesso, ad avviso del Collegio risultano pacifici ed inconfu- tabili elementi in ordine alla non inerenza delle spese, atteso che, come dedotto dall’Ufficio, REV e RIMO costituiscono un unico sog- getto economico, e la signora Revelli, lungi dall’essere consulente esterna di RE V, ne è piuttosto una figura centrale, in quanto da anni attiva nel settore». Pertanto,nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato pon- derato dal giudice. A ciò si aggiunge che diversi degli elementi ripor- tati nel motivo di ricorso come fatti non valutati in realtà non lo sono e piuttosto assurgono a interpretazionigiuridiche (es. la lettura della relazione RIMO da cui risulterebbe evidente che l’attività svolta da RIMO e per essa dalla Revelli si sostanzierebbe in una collaborazione commerciale,la rilevanza dell’utilizzo di carte di credito intestate alla contribuente, la rilevanza della natura monegasca della società RIMO ai fini del diniego della detrazioneecc…). 8. È infine inammissibile in quanto reca una questione nuova il quarto motivo di impugnazione con cui si prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti alle fatture soggettiva- mente inesistenti, art. 1 d . l gs. 74/2000, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. p roc . c iv . . La sentenza impugnata non fa men- zione di alcuna ripresa per operazioni soggettivamente inesistenti, né di questioni sollevatea riguardo in primo e in secondo grado, e il ricorso è a sua volta carente di specificità con riferimento a tale tema, che va considerato un novuminammissibile in sede di cassa- zione. 9.Il ricorso dev’essere perciò rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza,liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite, liquidate in e uro 10. 0 00 per compensi, oltre spese prenotatea debito. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05815/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris