CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 21440-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA B. BUOZZI, n. 49; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4/6; - intimata - avverso la sentenza n. 2561/18/14 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, sez. st . di CATANIA, depositata il 28/08/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alle memorie ex art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania, la cartella di pagamento n. 01420070016789202000 con cui l'Ufficio aveva provveduto a riprese nei propri confronti per complessivi C 754.459,04. 2. Con sentenza n. 385/3/4 l'adìta C.T.P. accolse il ricorso, osservando come la cartella in questione fosse stata già oggetto di precedente annullamento ad opera della C.T.P. di Bari. 3. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st . di Catania, la quale, con sentenza 2561/18/14, depositata il 28.8.2014, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) le difese svolte dall'Ufficio in prime cure fossero generiche, "con quanto Ric. 2015 n. 21440 sez. ST - ud. 09-11-2021 -2- conseguente secondo il principio di non contestazione" e (b) l'oggetto del giudizio fosse "identico a quello di cui alla sentenza barese", con conseguente formazione di un giudicato (esterno) al riguardo. 4. Avverso la decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), mentre è rimasta intimata l'[OSCURATO:SOCIETA].. 5. La causa è stata quindi fissata per la trattazione all'odierna udienza pubblica, in vista della quale parte ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di trattazione in presenza, ex art. art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020; in vista della medesima udienza la Procura Generale ha depositato, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis cit, memoria contenente le proprie conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi sui motivi di appello proposti dall'Ufficio. 2. Con il secondo motivo la difesa dell'AGENZIA Si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto pacifico il rilevato giudicato esterno, nonostante la "chiara ed analitica L.] contestazione sollevata dall'Ufficio in relazione alla presunta identità del giudizio de quo con quello sottoposto all'esame dei giudici di Bari..." (cfr. ricorso, p. 7, secondo cpv.). Ric. 2015 n. 21440 sez. ST - ud. 09-11-2021 -3- 3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, infine (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'essere l'oggetto del giudizio deciso dalla C.T.P. di Bari solo parzialmente coincidente con quello dell'odierno contenzioso. 4. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare in via preliminare e congiuntamente - per identità di questioni agli stessi sottese - il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali sono inammissibili. 4.1. La C.T.P., prima e la C.T.R., poi, hanno ritenuto che l'oggetto dell'odierno giudizio sia "identico" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.) a quello del procedimento definito dalla C.T.P. di Bari con sentenza n. 1/2008, con conseguente formazione di un giudicato esterno sul punto. Sennonché è consolidato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello (nella specie, dalla C.T.R.) deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., Sez. 2, 19.8.2020, n. 17310, Rv. 658895- 01. Cfr. anche, in termini, relativamente all'erronea interpretazione del precedente giudicato Cass., Sez. L, 8.3.2018, n. 5508, Rv. 647532-01). 4.2. Orbene, posto il principio che precede, osserva la Corte come entrambi i motivi in esame non superino il vaglio dell'ammissibilità, per carenza di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non essendo stato riprodotto il testo integrale della sentenza il cui