Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19016/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] fl z c, AA:77--1-"1 Letti i ricorsi di Bracale RoccolPucinellgGennaro e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi proposti nell'interesse di Bracale non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.

Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente sia in ordine alla consumazione dei reati fine, che a quella del reato associativo (pagg. 9, 10 ed 11 con riguardo ai reati fine, in relazione ad uno dei quali vi era stato l'arresto in flagranza e pag. 12 per l'associazione).

Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Pucinelli e Riccio si configura, del pari, inammissibile.

Segnatamente: (a) non superano la soglia di ammissibilità i primi due motivi di ricorso con i qual si reiterano le doglianze in ordine alla partecipazione dei ricorrenti all' associazione ed ai reati fine, nonostante la Corte di appello abbia confermato la responsabilità sulla base della valorizzazione degli elementi utilizzabili (arresto in flagranza, denunce, omogeneità del modus operandi, e per quanto concerne l'associazione anche i con) fornendo sul punto una motivazione razionale, esaustiva e logica che si sottrae ad ogni censura (pagg. 9-12 della sentenza impugnata), (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con gli altri due motivi in ordine sia alla definizione del trattamento sanzionatorio che al riconoscimento della recidiva; invero, con specifico riferimento al Pucinelli la Corte rilevava che la condotta contestata indicava un concreto accrescimento della pericolosità, mentre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, offriva una esaustiva motivazione in ordine alla commisurazione sia della pena base che degli aumenti per la continuazione (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] fl z c, AA:77--1-"1 Letti i ricorsi di Bracale RoccolPucinellgGennaro e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi proposti nell'interesse di Bracale non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità al ricorrente, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Invero, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello offriva una razionale e logica motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente sia in ordine alla consumazione dei reati fine, che a quella del reato associativo (pagg. 9, 10 ed 11 con riguardo ai reati fine, in relazione ad uno dei quali vi era stato l'arresto in flagranza e pag. 12 per l'associazione). Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Pucinelli e Riccio si configura, del pari, inammissibile. Segnatamente: (a) non superano la soglia di ammissibilità i primi due motivi di ricorso con i qual si reiterano le doglianze in ordine alla partecipazione dei ricorrenti all' associazione ed ai reati fine, nonostante la Corte di appello abbia confermato la responsabilità sulla base della valorizzazione degli elementi utilizzabili (arresto in flagranza, denunce, omogeneità del modus operandi, e per quanto concerne l'associazione anche i con) fornendo sul punto una motivazione razionale, esaustiva e logica che si sottrae ad ogni censura (pagg. 9-12 della sentenza impugnata), (b) sono manifestamente infondate le censure proposte con gli altri due motivi in ordine sia alla definizione del trattamento sanzionatorio che al riconoscimento della recidiva; invero, con specifico riferimento al Pucinelli la Corte rilevava che la condotta contestata indicava un concreto accrescimento della pericolosità, mentre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, offriva una esaustiva motivazione in ordine alla commisurazione sia della pena base che degli aumenti per la continuazione (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 19016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris