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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 21455/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24265/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 43 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1680/2017, depositata il 14.3.2017 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] Scotti nella camera di consiglio del 23.6.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 19.7.2002, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti , semplicemente MAE) conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnando per nullità il lodo emesso il 31.1.2001, sottoscritto il 13.12.2001, con il qualegli arbitri, dirimendo una controversia insorta tra le p arti ed oggetto di clausola compromissoria prevista dal contratto di appalto concluso il 9.7.1986, modificato con patto aggiuntivo del 29.5.1992, avente ad oggetto la perforazione di pozzi e bacini di contenimento da eseguirsi interamente in Somalia, avevano condannato l’ A mministrazione al pagamento della somma di £

5.950.543.436. [OSCURATO:SOCIETA] deduceva la nullità del patto di arbitrato irrituale e la nullità del lodo per incompetenza degli arbitri.

Instauratosi il contraddittorio, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rigetto dell’impugnazione, in quanto infondata.

2. La Corte di Appello, con sentenza n. 1492 del 2005 , affermava l’inesistenza giuridica del lodo per radicale carenza negli arbitri di potestas iudicandi e sosteneva che la clausola compromissoria, avente natura irrituale, comportava la nullità radicale ovvero l’inesistenza giuridica del lodo, trattandosi di arbitrato internazionale ex art. 24 della legge n. 25 del 1994 e avendo gli arbitri agito dichiaratamente come arbitri rituali.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione per incorporazione),società incorporante l ’originari a attrice [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, ritenuta pacifica la natura internazionale dell’arbitrato, da ritenersi necessariamente rituale a seguito delle disposizioni introdotte con la legge n. 25 del 1994 applicabile ratione temporis, cassava la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto: « nell’arbitrato internazionale, come disciplinato dagli artt. 832 e ss. cod.proc.civ. introdotti dalla L. 5.1.1994, n. 25 (successivamente abrogati dall’art. 25 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 40), non rileva, ove tali disposizioni siano applicabili ratione temporis, la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, prevedendo il sistema delineato da dette norme unicamente una specifica figura di arbitrato rituale».

4. Il processo veniva riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] innanzi alla Corte d’appello, con la richiesta del rigetto integrale dei motivi di impugnazione del lodo proposti dalMinistero e della conferma della validità ed efficacia del lodo.

Si costituiva il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] per chiedere in via rescindente di annullare il lodo impugnato per nullità della convenzione di arbitrato , stante la mancanza della volontà delle parti di compromettere la lite in arbitrato rituale.

5. La Corte di a ppello di Roma, con sentenza n. 1680 del 2017, in accoglimento del ricorso e conformandosi al principio di diritto espresso dalla Cassazione, respingeva l’impugnazione proposta dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], delle spese processuali del giudizio di legittimità e di merito.

Più nello specifico,con la citata sentenza la Corte territoriale ha affermato: che la disciplina applicabile alla controversia era quella prevista dagli artt. 832 e seguenti, cod.proc.civ. e regolata dalla legge 5.1.1994, n. 5; che non emergeva dalla lettura della clausola compromissoria una diversa volontà delle parti circa la non esclusione delle disposizioni indicate nell’art. 838 cod.proc.civ.;che quindi doveva ribadirsi l’esclusione dell’applicabilità di dette disposizioni nel caso di specie; che la clausola compromissoria prevedeva che l’arbitrato avesse carattere irrituale e gli arbitri avrebbero risolto le controversie secondo equità, con espressa rinuncia a ricorrere all’autorità giudiziaria; che non poteva ritenersi, atteso il tenore letterale della clausola, che le parti nell’esercizio della propria autonomia negoziale avessero inteso fare riferimento alla disciplina del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16.7.1962; che inoltre, avendo il MAE (come ha rilevato il [OSCURATO:PERSONA]) proceduto alla nomina del proprio arbitro per facta concludentia aveva accettato la competenza arbitrale con la conseguenza che la declinatoria doveva considerarsi tardiva ed inefficace; che in conclus ione, non discendendo il ricorso all’arbitrato da una norma di legge, ma da una libera scelta effettuata legittimamente ai sensi della L. n. 73/83, la decisione di invocare la declinatoria dovesse considerarsi tardiva alla stregua del comportamento sicuramente concludente in precedenza tenuto dall’Amministrazione ; che inoltre le stesse parti avevano convenuto (v. art. 9 del contratto) che per tutto quanto non previsto nel contratto trovassero piena applicazione le norme del Capitolato generale d’appalto ap provato con d .P.R. del 16.7.1962, n. 1063, in quanto non derogate, con la conseguenza che non vi era spazio per applicare le norme del Capitolato generale d’appaltosugli arbitrati e tantomeno l’art. 47.

6. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il primo motivo è rubricato « Violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.

Omessa pronuncia in relazione alla censurata nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, primo comma n. 1 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie per la mancanza della volontà delle parti di compromettere la lite degli arbitri.

Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ.». 7.1.Il Ministero ricorrente sostiene che la Corte di a ppello, limitandosi a uniformarsi al principio stabilito da questa Corte e senza entrare nel merito delle censure svolte dal MAE in ordine alla natura di arbitrato internazionale e rituale del lodo impugnato, abbia violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato in ordine alla censura attinente la mancanza della valida espressione della volontà compromissoria.

A parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se quell’impugnativa, aldilà della qualificazione dei vizi riscontrati nella pronuncia arbitrale, contenesse una censura rivolta inequivocabilmente a denunciare l’inesistenza della volontà di compromettere la lite ad arbitri.

7.2. Occorre ricordare che il MAE aveva sollevato con il proprio atto di impugnazione una serie di eccezioni per sostenere che la clausola compromissoria accedente al contratto delineava un arbitrato irrituale e non un arbitrato internazionale e comunque non un arbitrato rituale, e che pertanto tale clausola era nulla sia perché l’arbitrato irrituale non era ammissibile nei confrontidi una [OSCURATO:PERSONA], sia perché contraria al Capitolato generale d di appalto di cui al d.p.r. 1063 del 1962; il MAE aveva inoltre contestato sotto altri profili la competenza arbitrale a fronte della normativa inderogabile sugli appalti pubblici.

La Corte di appello ha affermato l'inesistenza giuridica del lodo per radicale carenza negli arbitri di potestas judicandi , osservando che il tenore della clausola compromissoria, che esplicitamente prevedeva il carattere irrituale dell'arbitrato, non consentiva alcun dubbio in merito a tale qualificazione.

Trattandosi nella specie di arbitrato internazionale,in quanto la prestazione qualitativamente rilevante doveva eseguirsi in Somalia, la natura irritualedell'arbitrato non sarebbe stata esclusa dalla disposizione contenuta nella legge5 gennaio 1994, n. 25, art. 24, alla quale il successivo art. 27 at tribuiva efficacia retroattiva, secondo cui l'arbitrato internazionale è ontologicamente rituale; ciò perché, secondo la Corte di appello, le nuove disposizioni, richiamando le norme in tema di arbitrato rituale, non potevano comportare una conversione in quest'ultimo dell'arbitrato irrituale, che rimaneva tale per le sue caratteristiche intrinseche , indipendentemente dal fatto che una delle parti risieda all'estero ovvero ivi debba eseguirsi una parte rilevante della prestazione.

L'accertata natura irrituale dell'arbitrato comportava,sempre a giudizio della Corte, la nullità radicale ovvero l'inesistenza giuridica del lodo, avendo gli arbitri agito dichiaratamente ed inequivocabilmente come arbitri rituali, come tali privi di potestas iudicandi.

7.3. La Corte di cassazione con la sentenza n.12338 del 2013 ha accolto il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], assorbiti gli altri.

L’allora ricorrente aveva dedotto che, avendo correttamente ravvisato la natura internazionale dell'arbitrato, la Corte di appello non avrebbe potuto far ricorso alla distinzione fra la natura rituale o irrituale dello stesso, in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, essa opera soltanto con riferimento all'arbitrato interno, dovendosi applicare a quello internazionale esclusivamente la regolamentazione dell'arbitrato rituale.

La Cassazione al proposito ha affermato: « Vale bene premettere come risulti del tutto pacifica la natura internazionale dell'arbitrato in esame: nella decisione impugnata, senza che sul punto siano stati avanzati rilievi, si afferma che non può "dubitarsi che la prestazione qualitativamente rilevante come sopra indicata si riferiva al territorio della Somalia".

Tale soluzione, del resto, è conforme all'interpretazione, fondata anche sul suo tenore letterale, della norma contenuta nell'art. 832 c.p.c., come costantemente resa da questa Corte (Cass., n. 1102/2010; Cass., n. 3695/2007; Cass., n. 18460/2004; Cass., n. 544/2004; Cass., n. 18155/2002, Cass., n. 13648/2000), secondo cui la previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero contempla una parte delle prestazioni oggetto dei rapporti contrattuali, la quale si prospetti come "significativa o rilevante" - pur se non la preponderante o principale - rispetto ad altre parti di esse nel perseguimento degli interessi a base del contratto.

Il riferimento alla previsione di esecuzione fuori del territorio italiano di una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce,, rende evidente che nell'intenzione del legislatore ciò che segna la natura dell'arbitrato è il dato oggettivo della rilevanza in sé, da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto o della clausola compromissoria, con la conseguenza che deve escludersi, da una parte, che siano "internazionali" gli arbitrati previsti per controversie relative a parti secondarie, accessorie o di poco conto delle prestazioni regolate in contratto da attuare all'estero, e dall'altra che sia necessaria la "prevalenza" della parte di prestazioni da eseguire in altro Stato. 3.2 - Dall'accertata natura internazionale dell'arbitrato la corte territoriale prescinde del tutto ai fini della qualificazione dello stesso come irrituale, cui perviene attraverso l'interpretazione letterale della clausola compromissoria e l'individuazione della comune volontà delle parti, desumibile anche dal loro comportamento successivo.

In particolare, nella decisione impugnata non si attribuisce rilievo alle disposizioni contenute nell'art. 832 c.p.c. e segg., introdotte con L. n. 25 del 1994, ed applicabili, ratione temporis, all'arbitrato in esame, in quanto si ritiene che le stesse presuppongano un richiamo esclusivo all'arbitrato rituale, che acquisterebbe così una dimensione peculiare, id est "internazionale", la quale verrebbe ad affiancarsi a quella "domestica".

Conclude la corte di merito osservando che "un arbitrato irrituale che abbia le caratteristiche fattuali descritte nell'art. 832 c.p.c., rimane sempre e comunque un arbitrato irrituale", con la conseguente nullità radicale, ovvero inesistenza, del lodo impugnato, per aver gli arbitri "agito inequivocabilmente e dichiaratamente quali arbitri rituali". 3.3 - Tale conclusione contrasta decisamente con l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale, anzi, intende dare continuità, secondo cui l'arbitrato internazionale non può che essere rituale (Cass., 16 gennaio 2004, n. 554).

Tale soluzione, aderente, del resto, alle conclusioni cui è pervenuta la migliore dottrina, muove dalla constatazione che il sistema delineato dagli artt. 806, 808 e 832 c.p.c., e dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 24, prevede, in maniera autonoma ed esclusiva, la disciplina dell'arbitrato rituale.

Come già rilevato (Cass. 26 maggio 2010, n. 12866), tale principio muove dalla constatazione che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, ben conosciuta dal nostro diritto vivente, è invece poco praticata in ambito internazionale: le disposizioni intese a regolare un istituto che trascende i confini domestici, concepite per essere applicate ad ogni arbitrato che sia definibile come tale nella prassi internazionale, implicano il superamento della distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale.

D'altra parte, la specificità della disciplina introdotta della citata L. n. 25 del 1994, secondo un principio generalmente condiviso in dottrina e già recepito da questa Corte (Cass., 14 settembre 2004, n. 18460), trova il suo fondamento nell'intento del legislatore di fornire soluzioni più adatte agli scambi internazionali in senso ampio, mediante l'adozione di "una regolamentazione specifica ed esaustiva di determinati arbitrati, che ha qualificato come internazionali in quanto collegati con l'ordinamento italiano in base a criterispecificamente determinati".»

7.4. La Corte di appello in sede di rinvio ha premesso (pag.13) che il suo compito era di esaminare l’originario atto di impugnazione del MAE nell’ambito della cornice interpretativa delineata dalla sentenza della Cassazione; ha sgombrato quindi il campo da tutte le eccezioni e censure relative alla natura di arbitrato internazionale e rituale, superate dalla sentenza della Cassazione (pag.14); ha poi aggiunto che all’arbitrato de quo non si applicavano le disposizioni di cui all’art.829, comma 2 (impugnazione per inosservanza delle regole di diritto), 830, comma 2 (pronuncia nel merito dopo la decisione rescindente), e 831 cod.proc.civ. (revocazione ed opposizione di terzo), alla luce del disposto dell’art.838 e in difetto di diversa pattuizione nell’accordo contrattuale (pag.14-15).

Quindi la Corte capitolina ha affermato la legittimazione a sottoscrivere del Sottosegretario di Stato iure privatorum (pag.16) e infine ha sostenuto che il Ministero aveva tardivamente declinato la competenza del collegio dopo aver dato impulso con comportamento concludente alla costituzione del collegio arbitrale.

7.5. Il vizio di omessa pronuncia denunciato dal MAE atterrebbe alla censura proposta con l’atto di impugnazione e ripresa in sede di giudizio di rinvio, secondo cui sarebbe mancata nella fattispecie la volontà delle parti di sottomettersi a un giudizio arbitrale.

La censura è inammissibile sotto plurimi profili.

7.6. In primo luogo, il ricorrente, nel dar conto del motivo di impugnazione (pag.22-24 del ricorso) asseritamente negletto, riferisce una serie di argomentazioni tutte volte a qualificare la clausola in questio ne come u n arbitrato irrituale o un negozio transattivo con il quale la regolazione della controversia sarebbe stata devoluta a terzi mandatari.

Così argomentando, il MAE cerca di riproporre questioni ormai coperte dal giudicato scaturente dalla sentenza n.12338 del 2013 della Cassazione, che, come è noto, vincola il giudice di rinvio ex art.384, comma 2, cod.proc.civ. non solo nel principio di diritto ma comunque per tuttoquanto statuito dalla Corte.

Nella specie la Cassazione ha affermato che la clausola contenuta nel contratto era una clausola arbitrale per arbitrato internazionale, comunque da ritenersi di natura rituale per vincolo di legge.

Non residuava quindi alcuno spazio per discutere nel giudizio di rinvio, come cerca di fare il MAE, dell’esistenza di una clausola compromissoria e di una valida convenzione di arbitrato, questioni ormai coperte dalla decisione della Cassazione, che, affermando che l’arbitrato era internazionale e rituale, lo ha anche inequivocabilmente ritenuto validamente pattuito.

7.7. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che la questione fosse ormai superata dal giudicato interno e comunque non ha omesso di pronunciare al proposito, avendo dichiarato a pag.14 tutte le restanti censure del MAE travolte dalla affermazione della natura internazionale e rituale dell’arbitrato da parte della Cassazione.

8. Il secondo motivo denunzia la « Violazione e / o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge 8 maggio 1985, n. 73 e dell’art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, degli art. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi generali in materia di interpretazione del contratto nonché dell’art. 829, primo comma n. 1-3 cod.proc.civ. e dei principi generali in materia di impugnazione dei lodi arbitrali con riguardo alla disconosciuta applicazione al contratto per cui è causa del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.».

8.1. Il ricorrente censura l’affermata esistenza di una deroga generalizzata all’applicazione delle norme del Capitolato generale per le opere pubbliche derivante dalla legge n. 73/1985, confermata dalla legge n. 49/1987 e, inoltre, il mancato apprezzamento della volontà delle parti di applicare la disciplina del capitolato generale «Per tutto quanto non previsto espressamente» dal contratto.

8.2. Il motivo è infondato.

Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perché la cooperazione allo sviluppo non è compito della Pubblica amministrazione ma risponde ad esigenze di politica internazionale.

Ne consegue che non è applicabile ex lege a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16.7.1962, n.1063, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espressamente richiamo nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

Pertanto, quando venga eccepita l'invalidità della clausola compromissoria perché difforme dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., è necessaria una preventiva valutazione in ordine all'effettiva integrazione del contratto mediante il predetto capitolato generale, attraverso l'applicazione degli ordinari canoni d'interpretazione, la quale è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche previste dalla legge (Sez.

U, n. 10998 del 13.05.2009, Rv. 608144 – 01 ; conf.

Sez.1 n.14986 del 16.6.2017).

8.3. [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la conclusione attinta dalla Corte di appello che le parti non avessero voluto convenzionalmente richiamare il Capitolato generale delle opere pubbliche, basata sulla lettura isolata e atomistica della clausola dell’art.12 del contratto, sarebbe errata perché la corretta interpretazionedella volontà delle parti avrebbe dovuto conferir rilievo, nel quadro di una interpretazione complessiva e sistematica del testo contrattuale, alla clausola n.9 che richiamava la disposizioni del Capitolato generale di appalto in quanto non derogate nel contratto. 8.4.Come ancora recentemente riaffermato da questa Corte (Sez.2, 25.11.2019 n.30686), la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo , attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni di esclusivo merito.

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021, Rv. 661265 -01) Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntual mente e specifica mente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.

L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione .

P erciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e de i principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità( ex multis , Sez. 3, n. 13603 del 21 . 5 . 2019, Rv. 653922 –01; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018, Rv. 648602 – 01 ; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017, Rv. 646340 – 01 ; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017, Rv. 646649 – 01 ; Sez. 1, n. 27136 del 15 . 11 . 2017, Rv. 646063 –02; Sez. 2, n. 18587, 29.10.2012; Sez. 6 - 3, n. 2988, 7.2.2013).

8.5. [OSCURATO:SOCIETA] auspica una diversa interpretazione del testo contrattuale, cosa non consentita in sede di legittimità e per di più lo fa invocando una disposizione residualee accompagnata da una clausola di salvaguardia che ne circoscrive l’applicabilità, quando la disposizione dettata in sedes materiae nel contratto, ossia l’art.9, non contiene alcun richiamo al Capitolato generale delle opere pubbliche e detta disposizioni incompatibili con il d.P.R. 1063 del 1962.

Merita inoltre di esser evidenziato che la convenzione prevedeva espressamente che «Le soluzioni degli arbitri saranno finali e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso ora per allora di risolvere attraverso i predetti mandatari tutte le controversie che potessero insorgere tra di loro, con l’espressa rinuncia a ricorrere all’[OSCURATO:PERSONA], se non nel caso in cui fosse necessario rendere esecutive le soluzioni suddette».

9. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge 8 maggio 1985, n. 73 e dell’art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi generali in materia di interpretazione del contratto nonché dell’art. 829, primo comma n. 1-3 cod.proc.civ. e dei principi generali in materia di impugnazione dei lodi arbitrali con riguardo alla eccepita incompetenza del Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 nonché dell’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.».

9.1. Il ricorrente censura l’affermata inapplicabilità al contratto degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 1063/ 1962, nonché dell’art. 11 del r.d.1611 del 1933 la cui violazione, invece, ha reso invalida l’ instaurazione del giudizio arbitrale, stante la rituale declinatoria opposta dal Ministero, escludendo così la competenza del Collegio arbitrale.

9.2. L’art.46 del d.p.r. 1063 del 1962, in tema di «Domanda per l'arbitrato» prevedeva che l 'istanza per l' arbitrato dovesse essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in cui era statonotificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42e che la notificazione dovesse essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del testo unico [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1611, modificato dalla legge 25 marzo 1958, n. 260.

Il successivo art.47, in tema di «Deroga alla competenza arbitrale» prevedeva che i n deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti, la parte attrice avesse facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale a sensi dell'articolo precedente, avevafacoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale.

A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, doveva notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intendesse proseguire il giudizio, doveva proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

9.3. Secondo il MAE, tali disposizioni erano applicabili alla fattispecie per effetto del richiamo operato dall’art.12 del contratto e in quanto non derogate dall’art.9, che nulla disponeva in tema di proposizione della domanda di arbitrato.

Così argomentando, il ricorrente cerca anche in questo caso di proporre una diversa interpretazione del testo contrattuale rispetto a quella adottata dalla Corte territoriale, che a pagina 18, ha escluso che il richiamo residuale dell’art.12 al C.G.A. valesse a dar ingresso alla disciplina di cui ai citati artt.46 e 47 in contrasto con l’arbitrato convenzionale pattuito con l’art.9, incorrendo nella ragione di inammissibilità sopra illustrata.

9.4. Inoltre la Corte di appello, riprendendo e facendo proprio quanto argomentato dagli arbitri, ha affermato con ulteriore e concorrente ratio decidendi che l’eccezione proposta dal MAE fosse tardiva e preclusa dal comportamento concludente tenuto in precedenza con la nomina, avvenuta da parte sua senza riserve del proprio arbitro e del Presidente del collegio.

Affermazione questa che lascia obiettivamente perplessi, visto che parrebbe implicare la necessità della parte attinta da domanda di arbitrato di astenersi dal partecipare alla formazione del collegio arbitrale se intende contestare la sussistenza della convenzione di arbitrato, in palese contrasto con quanto disposto dall’art.817 e dall’art.829 cod.proc.civ. e con il principio della competenza degli arbitri a giudicare della sussistenza dei propri poteri.

Si tratta tuttavia di affermazioni della sentenza impugnata aggredite solo in modo del tutto generico e privo di reale apporto critico-confutatorio da parte del ricorso, laddove il MAE si limita a sostenere che l’affermazione della supposta tardività della declinatoria «non convince» (pag.41, primo paragrafo), che la lettera di nomina dell’arbitro da parte del MAE «non può sanare alcunché» e non «spiega effetto alcuno quanto alla regolare costituzione del Ministero nel giudizio arbitrale».

Quindi, quand’anche la seconda ratio decidendi debba ritenersi sufficientemente colta e individuata come oggetto di impugnazione, fa difetto un’apprezzabile censura critica che denunci un vizio nella decisione al riguardo assunto dalla Corte di appello.

E’ peraltro dirimente il rilievo che le affermazioni sopra ricordate costituiscono solo una ratio decidendi ulteriore e concorrente rispetto a quella principale di per sé idonea a sorreggere autonomamente il decisum (esistenza di una valida convenzione di arbitrato internazionale e inapplicabilità del capitolato generale delle opere pubbliche), sicché le generiche censure sopra menzionate non sono neppur sorrette dal requisito dell’interesse.

9.5. È superfluo osservare che quanto al terzo motivo parte ricorrente in merito alla modalità di trasmissione della domanda di arbitrato eccepisce che “il telefax indirizzato al MAE non poteva certo qualificarsi domanda d’arbitrato trattandosi di un atto nullo privo di qualsiasi effetto ai fini dell’instaurazione del giudizio arbitrale”.

Ebbene, la riproduzione di un atto mediante il servizio telefaxrientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. (Sez. 6 - 2, n. 5778 del 27.02.2019, Rv. 652797 - 01).

La notifica via fax della domanda di arbitrato non è considerata irrituale né invalida, stante l’orientamento già intrapreso da questa Corte, che ha indicato che fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 cod. civ., rientra anche la riproduzione di un atto mediante "telefax" il quale è compreso, ad esempio e per estensione, nel concetto di "convenzione scritta" di cui all'art. 2 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 sull'arbitrato.

10. Il ricorso alla luce di quanto esposto, deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimbo rso spese generali, oltre accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24265/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 43 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1680/2017, depositata il 14.3.2017 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] Scotti nella camera di consiglio del 23.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 19.7.2002, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti , semplicemente MAE) conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnando per nullità il lodo emesso il 31.1.2001, sottoscritto il 13.12.2001, con il qualegli arbitri, dirimendo una controversia insorta tra le p arti ed oggetto di clausola compromissoria prevista dal contratto di appalto concluso il 9.7.1986, modificato con patto aggiuntivo del 29.5.1992, avente ad oggetto la perforazione di pozzi e bacini di contenimento da eseguirsi interamente in Somalia, avevano condannato l’ A mministrazione al pagamento della somma di £ 5.950.543.436. [OSCURATO:SOCIETA] deduceva la nullità del patto di arbitrato irrituale e la nullità del lodo per incompetenza degli arbitri. Instauratosi il contraddittorio, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rigetto dell’impugnazione, in quanto infondata. 2. La Corte di Appello, con sentenza n. 1492 del 2005 , affermava l’inesistenza giuridica del lodo per radicale carenza negli arbitri di potestas iudicandi e sosteneva che la clausola compromissoria, avente natura irrituale, comportava la nullità radicale ovvero l’inesistenza giuridica del lodo, trattandosi di arbitrato internazionale ex art. 24 della legge n. 25 del 1994 e avendo gli arbitri agito dichiaratamente come arbitri rituali. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione per incorporazione),società incorporante l ’originari a attrice [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, ritenuta pacifica la natura internazionale dell’arbitrato, da ritenersi necessariamente rituale a seguito delle disposizioni introdotte con la legge n. 25 del 1994 applicabile ratione temporis, cassava la decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto: « nell’arbitrato internazionale, come disciplinato dagli artt. 832 e ss. cod.proc.civ. introdotti dalla L. 5.1.1994, n. 25 (successivamente abrogati dall’art. 25 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 40), non rileva, ove tali disposizioni siano applicabili ratione temporis, la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, prevedendo il sistema delineato da dette norme unicamente una specifica figura di arbitrato rituale». 4. Il processo veniva riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] innanzi alla Corte d’appello, con la richiesta del rigetto integrale dei motivi di impugnazione del lodo proposti dalMinistero e della conferma della validità ed efficacia del lodo. Si costituiva il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] per chiedere in via rescindente di annullare il lodo impugnato per nullità della convenzione di arbitrato , stante la mancanza della volontà delle parti di compromettere la lite in arbitrato rituale. 5. La Corte di a ppello di Roma, con sentenza n. 1680 del 2017, in accoglimento del ricorso e conformandosi al principio di diritto espresso dalla Cassazione, respingeva l’impugnazione proposta dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], delle spese processuali del giudizio di legittimità e di merito. Più nello specifico,con la citata sentenza la Corte territoriale ha affermato: che la disciplina applicabile alla controversia era quella prevista dagli artt. 832 e seguenti, cod.proc.civ. e regolata dalla legge 5.1.1994, n. 5; che non emergeva dalla lettura della clausola compromissoria una diversa volontà delle parti circa la non esclusione delle disposizioni indicate nell’art. 838 cod.proc.civ.;che quindi doveva ribadirsi l’esclusione dell’applicabilità di dette disposizioni nel caso di specie; che la clausola compromissoria prevedeva che l’arbitrato avesse carattere irrituale e gli arbitri avrebbero risolto le controversie secondo equità, con espressa rinuncia a ricorrere all’autorità giudiziaria; che non poteva ritenersi, atteso il tenore letterale della clausola, che le parti nell’esercizio della propria autonomia negoziale avessero inteso fare riferimento alla disciplina del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16.7.1962; che inoltre, avendo il MAE (come ha rilevato il [OSCURATO:PERSONA]) proceduto alla nomina del proprio arbitro per facta concludentia aveva accettato la competenza arbitrale con la conseguenza che la declinatoria doveva considerarsi tardiva ed inefficace; che in conclus ione, non discendendo il ricorso all’arbitrato da una norma di legge, ma da una libera scelta effettuata legittimamente ai sensi della L. n. 73/83, la decisione di invocare la declinatoria dovesse considerarsi tardiva alla stregua del comportamento sicuramente concludente in precedenza tenuto dall’Amministrazione ; che inoltre le stesse parti avevano convenuto (v. art. 9 del contratto) che per tutto quanto non previsto nel contratto trovassero piena applicazione le norme del Capitolato generale d’appalto ap provato con d .P.R. del 16.7.1962, n. 1063, in quanto non derogate, con la conseguenza che non vi era spazio per applicare le norme del Capitolato generale d’appaltosugli arbitrati e tantomeno l’art. 47. 6. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il primo motivo è rubricato « Violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. Omessa pronuncia in relazione alla censurata nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829, primo comma n. 1 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie per la mancanza della volontà delle parti di compromettere la lite degli arbitri. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ.». 7.1.Il Ministero ricorrente sostiene che la Corte di a ppello, limitandosi a uniformarsi al principio stabilito da questa Corte e senza entrare nel merito delle censure svolte dal MAE in ordine alla natura di arbitrato internazionale e rituale del lodo impugnato, abbia violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato in ordine alla censura attinente la mancanza della valida espressione della volontà compromissoria. A parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se quell’impugnativa, aldilà della qualificazione dei vizi riscontrati nella pronuncia arbitrale, contenesse una censura rivolta inequivocabilmente a denunciare l’inesistenza della volontà di compromettere la lite ad arbitri. 7.2. Occorre ricordare che il MAE aveva sollevato con il proprio atto di impugnazione una serie di eccezioni per sostenere che la clausola compromissoria accedente al contratto delineava un arbitrato irrituale e non un arbitrato internazionale e comunque non un arbitrato rituale, e che pertanto tale clausola era nulla sia perché l’arbitrato irrituale non era ammissibile nei confrontidi una [OSCURATO:PERSONA], sia perché contraria al Capitolato generale d di appalto di cui al d.p.r. 1063 del 1962; il MAE aveva inoltre contestato sotto altri profili la competenza arbitrale a fronte della normativa inderogabile sugli appalti pubblici. La Corte di appello ha affermato l'inesistenza giuridica del lodo per radicale carenza negli arbitri di potestas judicandi , osservando che il tenore della clausola compromissoria, che esplicitamente prevedeva il carattere irrituale dell'arbitrato, non consentiva alcun dubbio in merito a tale qualificazione. Trattandosi nella specie di arbitrato internazionale,in quanto la prestazione qualitativamente rilevante doveva eseguirsi in Somalia, la natura irritualedell'arbitrato non sarebbe stata esclusa dalla disposizione contenuta nella legge5 gennaio 1994, n. 25, art. 24, alla quale il successivo art. 27 at tribuiva efficacia retroattiva, secondo cui l'arbitrato internazionale è ontologicamente rituale; ciò perché, secondo la Corte di appello, le nuove disposizioni, richiamando le norme in tema di arbitrato rituale, non potevano comportare una conversione in quest'ultimo dell'arbitrato irrituale, che rimaneva tale per le sue caratteristiche intrinseche , indipendentemente dal fatto che una delle parti risieda all'estero ovvero ivi debba eseguirsi una parte rilevante della prestazione. L'accertata natura irrituale dell'arbitrato comportava,sempre a giudizio della Corte, la nullità radicale ovvero l'inesistenza giuridica del lodo, avendo gli arbitri agito dichiaratamente ed inequivocabilmente come arbitri rituali, come tali privi di potestas iudicandi. 7.3. La Corte di cassazione con la sentenza n.12338 del 2013 ha accolto il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], assorbiti gli altri. L’allora ricorrente aveva dedotto che, avendo correttamente ravvisato la natura internazionale dell'arbitrato, la Corte di appello non avrebbe potuto far ricorso alla distinzione fra la natura rituale o irrituale dello stesso, in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, essa opera soltanto con riferimento all'arbitrato interno, dovendosi applicare a quello internazionale esclusivamente la regolamentazione dell'arbitrato rituale. La Cassazione al proposito ha affermato: « Vale bene premettere come risulti del tutto pacifica la natura internazionale dell'arbitrato in esame: nella decisione impugnata, senza che sul punto siano stati avanzati rilievi, si afferma che non può "dubitarsi che la prestazione qualitativamente rilevante come sopra indicata si riferiva al territorio della Somalia". Tale soluzione, del resto, è conforme all'interpretazione, fondata anche sul suo tenore letterale, della norma contenuta nell'art. 832 c.p.c., come costantemente resa da questa Corte (Cass., n. 1102/2010; Cass., n. 3695/2007; Cass., n. 18460/2004; Cass., n. 544/2004; Cass., n. 18155/2002, Cass., n. 13648/2000), secondo cui la previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero contempla una parte delle prestazioni oggetto dei rapporti contrattuali, la quale si prospetti come "significativa o rilevante" - pur se non la preponderante o principale - rispetto ad altre parti di esse nel perseguimento degli interessi a base del contratto. Il riferimento alla previsione di esecuzione fuori del territorio italiano di una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce,, rende evidente che nell'intenzione del legislatore ciò che segna la natura dell'arbitrato è il dato oggettivo della rilevanza in sé, da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto o della clausola compromissoria, con la conseguenza che deve escludersi, da una parte, che siano "internazionali" gli arbitrati previsti per controversie relative a parti secondarie, accessorie o di poco conto delle prestazioni regolate in contratto da attuare all'estero, e dall'altra che sia necessaria la "prevalenza" della parte di prestazioni da eseguire in altro Stato. 3.2 - Dall'accertata natura internazionale dell'arbitrato la corte territoriale prescinde del tutto ai fini della qualificazione dello stesso come irrituale, cui perviene attraverso l'interpretazione letterale della clausola compromissoria e l'individuazione della comune volontà delle parti, desumibile anche dal loro comportamento successivo. In particolare, nella decisione impugnata non si attribuisce rilievo alle disposizioni contenute nell'art. 832 c.p.c. e segg., introdotte con L. n. 25 del 1994, ed applicabili, ratione temporis, all'arbitrato in esame, in quanto si ritiene che le stesse presuppongano un richiamo esclusivo all'arbitrato rituale, che acquisterebbe così una dimensione peculiare, id est "internazionale", la quale verrebbe ad affiancarsi a quella "domestica". Conclude la corte di merito osservando che "un arbitrato irrituale che abbia le caratteristiche fattuali descritte nell'art. 832 c.p.c., rimane sempre e comunque un arbitrato irrituale", con la conseguente nullità radicale, ovvero inesistenza, del lodo impugnato, per aver gli arbitri "agito inequivocabilmente e dichiaratamente quali arbitri rituali". 3.3 - Tale conclusione contrasta decisamente con l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale, anzi, intende dare continuità, secondo cui l'arbitrato internazionale non può che essere rituale (Cass., 16 gennaio 2004, n. 554). Tale soluzione, aderente, del resto, alle conclusioni cui è pervenuta la migliore dottrina, muove dalla constatazione che il sistema delineato dagli artt. 806, 808 e 832 c.p.c., e dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 24, prevede, in maniera autonoma ed esclusiva, la disciplina dell'arbitrato rituale. Come già rilevato (Cass. 26 maggio 2010, n. 12866), tale principio muove dalla constatazione che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, ben conosciuta dal nostro diritto vivente, è invece poco praticata in ambito internazionale: le disposizioni intese a regolare un istituto che trascende i confini domestici, concepite per essere applicate ad ogni arbitrato che sia definibile come tale nella prassi internazionale, implicano il superamento della distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale. D'altra parte, la specificità della disciplina introdotta della citata L. n. 25 del 1994, secondo un principio generalmente condiviso in dottrina e già recepito da questa Corte (Cass., 14 settembre 2004, n. 18460), trova il suo fondamento nell'intento del legislatore di fornire soluzioni più adatte agli scambi internazionali in senso ampio, mediante l'adozione di "una regolamentazione specifica ed esaustiva di determinati arbitrati, che ha qualificato come internazionali in quanto collegati con l'ordinamento italiano in base a criterispecificamente determinati".» 7.4. La Corte di appello in sede di rinvio ha premesso (pag.13) che il suo compito era di esaminare l’originario atto di impugnazione del MAE nell’ambito della cornice interpretativa delineata dalla sentenza della Cassazione; ha sgombrato quindi il campo da tutte le eccezioni e censure relative alla natura di arbitrato internazionale e rituale, superate dalla sentenza della Cassazione (pag.14); ha poi aggiunto che all’arbitrato de quo non si applicavano le disposizioni di cui all’art.829, comma 2 (impugnazione per inosservanza delle regole di diritto), 830, comma 2 (pronuncia nel merito dopo la decisione rescindente), e 831 cod.proc.civ. (revocazione ed opposizione di terzo), alla luce del disposto dell’art.838 e in difetto di diversa pattuizione nell’accordo contrattuale (pag.14-15). Quindi la Corte capitolina ha affermato la legittimazione a sottoscrivere del Sottosegretario di Stato iure privatorum (pag.16) e infine ha sostenuto che il Ministero aveva tardivamente declinato la competenza del collegio dopo aver dato impulso con comportamento concludente alla costituzione del collegio arbitrale. 7.5. Il vizio di omessa pronuncia denunciato dal MAE atterrebbe alla censura proposta con l’atto di impugnazione e ripresa in sede di giudizio di rinvio, secondo cui sarebbe mancata nella fattispecie la volontà delle parti di sottomettersi a un giudizio arbitrale. La censura è inammissibile sotto plurimi profili. 7.6. In primo luogo, il ricorrente, nel dar conto del motivo di impugnazione (pag.22-24 del ricorso) asseritamente negletto, riferisce una serie di argomentazioni tutte volte a qualificare la clausola in questio ne come u n arbitrato irrituale o un negozio transattivo con il quale la regolazione della controversia sarebbe stata devoluta a terzi mandatari. Così argomentando, il MAE cerca di riproporre questioni ormai coperte dal giudicato scaturente dalla sentenza n.12338 del 2013 della Cassazione, che, come è noto, vincola il giudice di rinvio ex art.384, comma 2, cod.proc.civ. non solo nel principio di diritto ma comunque per tuttoquanto statuito dalla Corte. Nella specie la Cassazione ha affermato che la clausola contenuta nel contratto era una clausola arbitrale per arbitrato internazionale, comunque da ritenersi di natura rituale per vincolo di legge. Non residuava quindi alcuno spazio per discutere nel giudizio di rinvio, come cerca di fare il MAE, dell’esistenza di una clausola compromissoria e di una valida convenzione di arbitrato, questioni ormai coperte dalla decisione della Cassazione, che, affermando che l’arbitrato era internazionale e rituale, lo ha anche inequivocabilmente ritenuto validamente pattuito. 7.7. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che la questione fosse ormai superata dal giudicato interno e comunque non ha omesso di pronunciare al proposito, avendo dichiarato a pag.14 tutte le restanti censure del MAE travolte dalla affermazione della natura internazionale e rituale dell’arbitrato da parte della Cassazione. 8. Il secondo motivo denunzia la « Violazione e / o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge 8 maggio 1985, n. 73 e dell’art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, degli art. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi generali in materia di interpretazione del contratto nonché dell’art. 829, primo comma n. 1-3 cod.proc.civ. e dei principi generali in materia di impugnazione dei lodi arbitrali con riguardo alla disconosciuta applicazione al contratto per cui è causa del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.». 8.1. Il ricorrente censura l’affermata esistenza di una deroga generalizzata all’applicazione delle norme del Capitolato generale per le opere pubbliche derivante dalla legge n. 73/1985, confermata dalla legge n. 49/1987 e, inoltre, il mancato apprezzamento della volontà delle parti di applicare la disciplina del capitolato generale «Per tutto quanto non previsto espressamente» dal contratto. 8.2. Il motivo è infondato. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perché la cooperazione allo sviluppo non è compito della Pubblica amministrazione ma risponde ad esigenze di politica internazionale. Ne consegue che non è applicabile ex lege a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16.7.1962, n.1063, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espressamente richiamo nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, quando venga eccepita l'invalidità della clausola compromissoria perché difforme dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., è necessaria una preventiva valutazione in ordine all'effettiva integrazione del contratto mediante il predetto capitolato generale, attraverso l'applicazione degli ordinari canoni d'interpretazione, la quale è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche previste dalla legge (Sez. U, n. 10998 del 13.05.2009, Rv. 608144 – 01 ; conf. Sez.1 n.14986 del 16.6.2017). 8.3. [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la conclusione attinta dalla Corte di appello che le parti non avessero voluto convenzionalmente richiamare il Capitolato generale delle opere pubbliche, basata sulla lettura isolata e atomistica della clausola dell’art.12 del contratto, sarebbe errata perché la corretta interpretazionedella volontà delle parti avrebbe dovuto conferir rilievo, nel quadro di una interpretazione complessiva e sistematica del testo contrattuale, alla clausola n.9 che richiamava la disposizioni del Capitolato generale di appalto in quanto non derogate nel contratto. 8.4.Come ancora recentemente riaffermato da questa Corte (Sez.2, 25.11.2019 n.30686), la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo , attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni di esclusivo merito. Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021, Rv. 661265 -01) Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntual mente e specifica mente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito. L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione . P erciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e de i principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità( ex multis , Sez. 3, n. 13603 del 21 . 5 . 2019, Rv. 653922 –01; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018, Rv. 648602 – 01 ; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017, Rv. 646340 – 01 ; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017, Rv. 646649 – 01 ; Sez. 1, n. 27136 del 15 . 11 . 2017, Rv. 646063 –02; Sez. 2, n. 18587, 29.10.2012; Sez. 6 - 3, n. 2988, 7.2.2013). 8.5. [OSCURATO:SOCIETA] auspica una diversa interpretazione del testo contrattuale, cosa non consentita in sede di legittimità e per di più lo fa invocando una disposizione residualee accompagnata da una clausola di salvaguardia che ne circoscrive l’applicabilità, quando la disposizione dettata in sedes materiae nel contratto, ossia l’art.9, non contiene alcun richiamo al Capitolato generale delle opere pubbliche e detta disposizioni incompatibili con il d.P.R. 1063 del 1962. Merita inoltre di esser evidenziato che la convenzione prevedeva espressamente che «Le soluzioni degli arbitri saranno finali e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso ora per allora di risolvere attraverso i predetti mandatari tutte le controversie che potessero insorgere tra di loro, con l’espressa rinuncia a ricorrere all’[OSCURATO:PERSONA], se non nel caso in cui fosse necessario rendere esecutive le soluzioni suddette». 9. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge 8 maggio 1985, n. 73 e dell’art. 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi generali in materia di interpretazione del contratto nonché dell’art. 829, primo comma n. 1-3 cod.proc.civ. e dei principi generali in materia di impugnazione dei lodi arbitrali con riguardo alla eccepita incompetenza del Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 nonché dell’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.». 9.1. Il ricorrente censura l’affermata inapplicabilità al contratto degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 1063/ 1962, nonché dell’art. 11 del r.d.1611 del 1933 la cui violazione, invece, ha reso invalida l’ instaurazione del giudizio arbitrale, stante la rituale declinatoria opposta dal Ministero, escludendo così la competenza del Collegio arbitrale. 9.2. L’art.46 del d.p.r. 1063 del 1962, in tema di «Domanda per l'arbitrato» prevedeva che l 'istanza per l' arbitrato dovesse essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in cui era statonotificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42e che la notificazione dovesse essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del testo unico [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1611, modificato dalla legge 25 marzo 1958, n. 260. Il successivo art.47, in tema di «Deroga alla competenza arbitrale» prevedeva che i n deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti, la parte attrice avesse facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611. La parte convenuta nel giudizio arbitrale a sensi dell'articolo precedente, avevafacoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, doveva notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intendesse proseguire il giudizio, doveva proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente. 9.3. Secondo il MAE, tali disposizioni erano applicabili alla fattispecie per effetto del richiamo operato dall’art.12 del contratto e in quanto non derogate dall’art.9, che nulla disponeva in tema di proposizione della domanda di arbitrato. Così argomentando, il ricorrente cerca anche in questo caso di proporre una diversa interpretazione del testo contrattuale rispetto a quella adottata dalla Corte territoriale, che a pagina 18, ha escluso che il richiamo residuale dell’art.12 al C.G.A. valesse a dar ingresso alla disciplina di cui ai citati artt.46 e 47 in contrasto con l’arbitrato convenzionale pattuito con l’art.9, incorrendo nella ragione di inammissibilità sopra illustrata. 9.4. Inoltre la Corte di appello, riprendendo e facendo proprio quanto argomentato dagli arbitri, ha affermato con ulteriore e concorrente ratio decidendi che l’eccezione proposta dal MAE fosse tardiva e preclusa dal comportamento concludente tenuto in precedenza con la nomina, avvenuta da parte sua senza riserve del proprio arbitro e del Presidente del collegio. Affermazione questa che lascia obiettivamente perplessi, visto che parrebbe implicare la necessità della parte attinta da domanda di arbitrato di astenersi dal partecipare alla formazione del collegio arbitrale se intende contestare la sussistenza della convenzione di arbitrato, in palese contrasto con quanto disposto dall’art.817 e dall’art.829 cod.proc.civ. e con il principio della competenza degli arbitri a giudicare della sussistenza dei propri poteri. Si tratta tuttavia di affermazioni della sentenza impugnata aggredite solo in modo del tutto generico e privo di reale apporto critico-confutatorio da parte del ricorso, laddove il MAE si limita a sostenere che l’affermazione della supposta tardività della declinatoria «non convince» (pag.41, primo paragrafo), che la lettera di nomina dell’arbitro da parte del MAE «non può sanare alcunché» e non «spiega effetto alcuno quanto alla regolare costituzione del Ministero nel giudizio arbitrale». Quindi, quand’anche la seconda ratio decidendi debba ritenersi sufficientemente colta e individuata come oggetto di impugnazione, fa difetto un’apprezzabile censura critica che denunci un vizio nella decisione al riguardo assunto dalla Corte di appello. E’ peraltro dirimente il rilievo che le affermazioni sopra ricordate costituiscono solo una ratio decidendi ulteriore e concorrente rispetto a quella principale di per sé idonea a sorreggere autonomamente il decisum (esistenza di una valida convenzione di arbitrato internazionale e inapplicabilità del capitolato generale delle opere pubbliche), sicché le generiche censure sopra menzionate non sono neppur sorrette dal requisito dell’interesse. 9.5. È superfluo osservare che quanto al terzo motivo parte ricorrente in merito alla modalità di trasmissione della domanda di arbitrato eccepisce che “il telefax indirizzato al MAE non poteva certo qualificarsi domanda d’arbitrato trattandosi di un atto nullo privo di qualsiasi effetto ai fini dell’instaurazione del giudizio arbitrale”. Ebbene, la riproduzione di un atto mediante il servizio telefaxrientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. (Sez. 6 - 2, n. 5778 del 27.02.2019, Rv. 652797 - 01). La notifica via fax della domanda di arbitrato non è considerata irrituale né invalida, stante l’orientamento già intrapreso da questa Corte, che ha indicato che fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 cod. civ., rientra anche la riproduzione di un atto mediante "telefax" il quale è compreso, ad esempio e per estensione, nel concetto di "convenzione scritta" di cui all'art. 2 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 sull'arbitrato. 10. Il ricorso alla luce di quanto esposto, deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimbo rso spese generali, oltre accessori di l
Sentenza Cassazione n. 21455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris