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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29875/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, investito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza, in data 7 luglio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. con riguardo ai periodi di detenzione trascorsi daTeatro nell'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03/04/2020 e nell'Istituto di Melfi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/11/2021.

Il Tribunale, con riguardo all'Istituto di Secondigliano, evidenzia l'infondatezza del motivo di reclamo relativo al mancato aggiornamento della relazione istruttoria sul rilievo che è in atti la dettagliata relazione del 29/11/2021, riportante le condizioni di detenzione del ricorrente dal 2/01/2015 sino al 3/04/2020, la planimetria della camera detentiva nonché la precisa descrizione delle caratteristiche degli arredi.

Aggiunge che non ha pregio neppure la censura prospettata in merito alla questione dello spazio detentivo disponibile pro-capite nella stanza detentiva occupata dal detenuto,da solo o con un'altra persona.

Infatti, lo spazio disponibile, al netto degli arredi (letti, armadi e termosifoni) e dei servizi igienici, risulta pari a 3,53 mq mentre le ulteriori condizioni di detenzione avevano svolto adeguata funzione ampiamente compensativa: non solo il condannato dall'agosto del 2016 aveva goduto del "regime aperto" ma in precedenza nel circuito [OSCURATO:PERSONA] era stata, comunque, assicurata l'apertura delle camere per almeno otto ore giornaliere.

La carenza di doccia in camera era parimenti compensata dalla possibilità di fruizione quotidiana delle docce presenti nelle aree comuni.

Le condizioni di riscaldamento erano state adeguate ed il condannato aveva avuto la possibilità di fruire di iniziative trattamentali e di svolgimento di .attività lavorativa, scegliendo di partecipare a diverse iniziative di formazione e di intrattenimento.

2. Ricorre il difensore del detenuto, articolando un solo motivo con il quale censura la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen.

Lamenta che la decisione impugnata: - abbia posto a suo fondamento relazioni risalenti ad un periodo antecedente alla detenzione di Teatro; ' - sia incappata in un errore sul calcolo della metratura della cella non computando correttamente lo spazio occupato dalle bilancette (in assenza di tale errore, lo spazio detentivo disponibile pro-capite sarebbe stato pari a 3,36 mq.); - abbia erroneamente ritenuto che l'Istituto di Secondigliano, nel periodo di riferimento, godesse di un sistema "a celle aperte": - abbia omesso di valutare le condizioni igienico sanitarie delle celle e degli spazi comuni, l'effettivo utilizzo della luce naturale rispetto a quella artificiale, gli orari per le docce e la possibilità per il detenuto di fruire dell'acqua calda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre a prospettare deduzioni generiche e prive di confronto con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, si risolve nella pedissequa riproduzione dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito sulla base della corretta lettura dei dati di fatto e della corretta applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen.

Sviluppa, inoltre, argomenti privi di concreta utilità ai fini della decisione sicché, sotto questo profilo, è anche manifestamente infondato.

2. Al Tribunale che, superando i rilevi difensivi, ha evidenziato l'aggiornamento della documentazione posta alla base della decisione a tutto il periodo di interesse; la perfetta aderenza del calcolo dello spazio minimo detentivo alle risultanze documentali e l'adeguatezza delle condizioni di detenzione, il ricorrente nulla di concreto ha opposto.

3. Quanto all'asserito errore sul computo dello spazio minimo detentivo (3,36 mq, in luogo di 3,53 mq), il Tribunale ha correttamente rilevato che anche aderendo alla ricostruzione del ricorrente, tale spazio sarebbe stato comunque compreso tra 3 e i 4 mq e, quindi, avrebbe, comunque, trovato applicazione l'insegnamento enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 6551 del 24/09/2020, in base al quale qualora lo spazio detentivo pro-capite sia a superiore ai 3 mq ma inferiore a 4 mq. i fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie e sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività) concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.

Proprio in esito ad un giudizio unitario condotto in conformità a tali parametri, il Tribunale ha ritenuto che le condizioni di detenzione non fossero esorbitanti rispetto al livello di sofferenza che è inevitabilmente connaturato allo stato detentivo.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, investito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza, in data 7 luglio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. con riguardo ai periodi di detenzione trascorsi daTeatro nell'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03/04/2020 e nell'Istituto di Melfi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/11/2021. Il Tribunale, con riguardo all'Istituto di Secondigliano, evidenzia l'infondatezza del motivo di reclamo relativo al mancato aggiornamento della relazione istruttoria sul rilievo che è in atti la dettagliata relazione del 29/11/2021, riportante le condizioni di detenzione del ricorrente dal 2/01/2015 sino al 3/04/2020, la planimetria della camera detentiva nonché la precisa descrizione delle caratteristiche degli arredi. Aggiunge che non ha pregio neppure la censura prospettata in merito alla questione dello spazio detentivo disponibile pro-capite nella stanza detentiva occupata dal detenuto,da solo o con un'altra persona. Infatti, lo spazio disponibile, al netto degli arredi (letti, armadi e termosifoni) e dei servizi igienici, risulta pari a 3,53 mq mentre le ulteriori condizioni di detenzione avevano svolto adeguata funzione ampiamente compensativa: non solo il condannato dall'agosto del 2016 aveva goduto del "regime aperto" ma in precedenza nel circuito [OSCURATO:PERSONA] era stata, comunque, assicurata l'apertura delle camere per almeno otto ore giornaliere. La carenza di doccia in camera era parimenti compensata dalla possibilità di fruizione quotidiana delle docce presenti nelle aree comuni. Le condizioni di riscaldamento erano state adeguate ed il condannato aveva avuto la possibilità di fruire di iniziative trattamentali e di svolgimento di .attività lavorativa, scegliendo di partecipare a diverse iniziative di formazione e di intrattenimento. 2. Ricorre il difensore del detenuto, articolando un solo motivo con il quale censura la violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. Lamenta che la decisione impugnata: - abbia posto a suo fondamento relazioni risalenti ad un periodo antecedente alla detenzione di Teatro; ' - sia incappata in un errore sul calcolo della metratura della cella non computando correttamente lo spazio occupato dalle bilancette (in assenza di tale errore, lo spazio detentivo disponibile pro-capite sarebbe stato pari a 3,36 mq.); - abbia erroneamente ritenuto che l'Istituto di Secondigliano, nel periodo di riferimento, godesse di un sistema "a celle aperte": - abbia omesso di valutare le condizioni igienico sanitarie delle celle e degli spazi comuni, l'effettivo utilizzo della luce naturale rispetto a quella artificiale, gli orari per le docce e la possibilità per il detenuto di fruire dell'acqua calda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre a prospettare deduzioni generiche e prive di confronto con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, si risolve nella pedissequa riproduzione dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito sulla base della corretta lettura dei dati di fatto e della corretta applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen. Sviluppa, inoltre, argomenti privi di concreta utilità ai fini della decisione sicché, sotto questo profilo, è anche manifestamente infondato. 2. Al Tribunale che, superando i rilevi difensivi, ha evidenziato l'aggiornamento della documentazione posta alla base della decisione a tutto il periodo di interesse; la perfetta aderenza del calcolo dello spazio minimo detentivo alle risultanze documentali e l'adeguatezza delle condizioni di detenzione, il ricorrente nulla di concreto ha opposto. 3. Quanto all'asserito errore sul computo dello spazio minimo detentivo (3,36 mq, in luogo di 3,53 mq), il Tribunale ha correttamente rilevato che anche aderendo alla ricostruzione del ricorrente, tale spazio sarebbe stato comunque compreso tra 3 e i 4 mq e, quindi, avrebbe, comunque, trovato applicazione l'insegnamento enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 6551 del 24/09/2020, in base al quale qualora lo spazio detentivo pro-capite sia a superiore ai 3 mq ma inferiore a 4 mq. i fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie e sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività) concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Proprio in esito ad un giudizio unitario condotto in conformità a tali parametri, il Tribunale ha ritenuto che le condizioni di detenzione non fossero esorbitanti rispetto al livello di sofferenza che è inevitabilmente connaturato allo stato detentivo. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24
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