CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 33668/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 2734/2025 CC - 02/10/2025 R.G.N. 18326/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso di Cai e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Li. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33668/2025 Roma, lì, 13/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2025, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], su loro richiesta e con il consenso del pubblico ministero, le pene rispettivamente di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 34.000 di multa per il reato di cui all'art. 12, comma 1, comma 3, lett. d), e comma 3-ter, lett. b) d.lgs. n. 286/1998, commesso il 03/04/2024, e di anni cinque di reclusione ed euro 50.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 12, comma 1, comma 3, lett. a) e d), e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, commessi il 24/05/2024. Il GUP ha ritenuto insussistenti elementi tali da imporre il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e congrua la pena concordata tra le parti, prevedente l'applicazione, per entrambi gli imputati, delle attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli articolando un unico motivo. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, per avere il giudice omesso ogni valutazione circa l'assenza di cause di non punibilità. Anche nel patteggiamento il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla pena da applicare, ma deve valutare la sussistenza di un'ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e l'eventuale giudizio negativo deve essere specificamente motivato. La sentenza impugnata, invece, si limita ad un generico richiamo dell'art. 129 cod. proc. pen., senza indicare alcun atto di indagine o alcuna valutazione che giustifichi l'esclusione del proscioglimento. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, con riferimento all'art. 143 cod. proc. pen. Egli, come risulta dal verbale di identificazione, non parla né comprende la lingua italiana, al punto che per la redazione di quell'atto è stato richiesto l'intervento di un interprete; anche l'atto di nomina del difensore di fiducia, e tutti gli atti introduttivi del procedimento, sono stati tradotti in cinese. La sentenza, invece, non è stata tradotta, né il giudice ne ha disposto la traduzione, benché il ricorrente non vi abbia rinunciato; l'elezione di domicilio presso il difensore è irrilevante, perché anche in tal caso l'imputato ha diritto di ricevere la notifica della sentenza in una lingua a lui nota, per consentirgli l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione. L'omessa traduzione delle sentenze si traduce in una violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso di Cai e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Li [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché generici e manifestamente infondati. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si tratta di un'impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che l'imputato ha censurato, invece, un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure indicata, formulando pertanto un motivo di ricorso generico, oltre che inammissibile. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337). 3. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per le medesime argomentazioni. Il ricorso non solleva un motivo attinente alla volontà dell'imputato, per cui deve ritenersi che egli abbia effettivamente voluto chiedere l'applicazione di una pena dell'entità riportata nella sentenza; egli non adduce alcun vizio del provvedimento, né espone quale sarebbe il suo interesse ad impugnarlo, dal momento che esso si limita ad applicare quanto da lui richiesto. L'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in una lingua nota all'imputato non comporta una violazione del suo diritto di autonoma impugnazione, come sostenuto nel ricorso, perché tale sentenza, stante il rito prescelto, è impugnabile solo mediante il ricorso in cassazione che, come disposto dall'art. 613 cod. proc. pen., può essere proposto solo da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e non è proponibile personalmente dall'imputato. Deve applicarsi, pertanto, il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111-02; Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103-01). L'omessa traduzione della sentenza, peraltro, non impone lo svolgimento di un nuovo giudizio, come richiesto dal ricorrente, ma solo la traduzione del provvedimento da parte del giudice che l'ha emesso, con sospensione del termine di decorrenza dell'impugnazione, per l'imputato, fino alla notifica al medesimo della sentenza tradotta. Occorre però ribadire il principio, esposto da questa Corte in termini generali, secondo cui «In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv.287282). Nel presente caso la limitata ricorribilità in cassazione della sentenza, stante il rito prescelto, imponeva una specifica indicazione dell'interesse del ricorrente alloglotto a proporre impugnazione, quanto meno indicando l'ipotizzata sussistenza di uno dei motivi di impugnazione elencati tassativamente dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., mentre il suo difensore, unico soggetto legittimato a presentare il ricorso, pur presentandolo non ha menzionato alcuno di tali possibili vizi, né ha precisato quale interesse vi sia a proporre impugnazione e quale limitazione ad essa derivi dall'impossibilità, per il suo assistito, di leggere il contenuto della sentenza in una lingua a lui nota. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere ritenuto generico e, anche per tale motivo, inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i due ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che detta parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]