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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48318/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per avere offeso l'onore e il prestigio dell'agente penitenziario, [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di altri detenuti e di un collega di questi.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i due motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo deduce erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. in quanto la condanna dell'imputato era stata pronunciata in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate in presenza di più persone.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 131- bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata aveva omesso l'esame dei principi che regolano l'istituto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico e reiterato in termini pressoché identici a quelli avanzati in appello, senza minimamente confrontarsi con gli argomenti, logici e oerenti, sviluppati dalla Corte distrettuale.

Il provvedimento impugnato, dopo avere ritenuto credibile quanto dichiarato dall'agente penitenziario Iurizzi e dato atto della scelta del rito abbreviato, ha correttamente ritenuto, in piena consonanza con l'accertamento di primo grado, che il ricorrente avesse pronunciato le espressioni ingiuriose, in lingua italiana, mentre Iurizzi apriva un cancello per farlo entrare nella sezione del carcere, alla presenza dell'agente penitenziario Berardi e di altri detenuti.

La Corte distrettuale ha dunque applicato il pacifico orientamento di questa Corte secondo cui è integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. allochè ricorrano i seguenti requisiti, tutti presenti nella specie: a) l'utilizzo delle espressioni ingiuriose; b) la presenza di più persone (altri detenuti ed un altro agente penitenziario); c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolge un atto dell'ufficio; d) in luogo aperto al pubblico (tale dovendosi ritenere la struttura carceraria: Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è generico.

L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale.

Nel caso di specie il ricorso si è limitato a criticare gli argomenti utilizzati dai giudici di merito che, nell'escludere la particolare tenuità, hanno segnalato la "versatilità criminale e l'indole violenta" del ricorrente che non era "nuovo a simili comportamenti", peraltro in un contesto come quello carcerario in cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era idonea a suscitare anche in altri detenuti un atteggiamento irriguardoso e di sfida nei confronti della polizia penitenziaria.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per avere offeso l'onore e il prestigio dell'agente penitenziario, [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di altri detenuti e di un collega di questi. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. in quanto la condanna dell'imputato era stata pronunciata in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate in presenza di più persone. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 131- bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata aveva omesso l'esame dei principi che regolano l'istituto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e reiterato in termini pressoché identici a quelli avanzati in appello, senza minimamente confrontarsi con gli argomenti, logici e oerenti, sviluppati dalla Corte distrettuale. Il provvedimento impugnato, dopo avere ritenuto credibile quanto dichiarato dall'agente penitenziario Iurizzi e dato atto della scelta del rito abbreviato, ha correttamente ritenuto, in piena consonanza con l'accertamento di primo grado, che il ricorrente avesse pronunciato le espressioni ingiuriose, in lingua italiana, mentre Iurizzi apriva un cancello per farlo entrare nella sezione del carcere, alla presenza dell'agente penitenziario Berardi e di altri detenuti. La Corte distrettuale ha dunque applicato il pacifico orientamento di questa Corte secondo cui è integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. allochè ricorrano i seguenti requisiti, tutti presenti nella specie: a) l'utilizzo delle espressioni ingiuriose; b) la presenza di più persone (altri detenuti ed un altro agente penitenziario); c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolge un atto dell'ufficio; d) in luogo aperto al pubblico (tale dovendosi ritenere la struttura carceraria: Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è generico. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Nel caso di specie il ricorso si è limitato a criticare gli argomenti utilizzati dai giudici di merito che, nell'escludere la particolare tenuità, hanno segnalato la "versatilità criminale e l'indole violenta" del ricorrente che non era "nuovo a simili comportamenti", peraltro in un contesto come quello carcerario in cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era idonea a suscitare anche in altri detenuti un atteggiamento irriguardoso e di sfida nei confronti della polizia penitenziaria. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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