CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7/7/2021, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dal Pretore di Brindisi, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il delitto di cui agli artt.110 e 624 cod. pen., commesso il 12/11/1991; 2) dal Pretore di Brindisi- sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i delitti di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen., 81 e 490 cod. pen., 81 e 707 cod. pen., commessi il 30/8/1992; 3) dalla Corte di appello di Lecce il 13/12/1996, per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 26/12/1991 in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la richiesta, reiterativa di altra già oggetto di decisione, relativa alle ulteriori condanne pronunciate: 4) il 30/10/1996 dalla Pretura di Brindisi, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 56, 81, 110 e 624 cod. pen., commesso il 16/8/1992 in [OSCURATO:PERSONA]; 5) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Lecce, per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 27/8/1992. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Annis, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciati enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice non abbia compiuto uno specifico esame dei fatti e abbia omesso la valutazione dei molteplici "indici rivelatori", quali: le identiche modalità delle condotte criminose, la consecutio temporis dei singoli episodi, intervallati da pochissimi mesi di distanza e, nel caso dei reati sub 2), 4) e 5), commessi in un arco temporale di soli quindici giorni; le condizioni di luogo delle violazioni, poste in essere tutte nello stesso contesto territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha evidenziato come, pur a fronte di alcuni indici astrattamente indicativi di un medesimo disegno criminoso (quali l'identità tipologica dei reati e la non particolare distanza delle date di commissione), non fossero emersi ulteriori elementi indicativi dell'esistenza di una preventiva e unitaria deliberazione delittuosa. Una motivazione rispetto alla quale le argomentazioni svolte in sedi di ricorso assumono una valenza meramente confutativa, fondata sulla mera ripetizione delle considerazioni esposte in sede di ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 2 J)J. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila