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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16238/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 marzo 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 24 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 624-625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo 2); fatti accertati in Palermo 1'11 ottobre 2021.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui, rispetto al capo 1, si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), in cui è stata rimarcata, in maniera non illogica, la significativa potenzialità offensiva della condotta illecita, contraddistinta sia dalla diversità delle sostanze trattate (eroina e marjuana), sia dal loro grado di purezza, sia dal fatto che l'imputato smerciava personalmente la droga, utilizzando strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, sia dal ritrovamento della somma di 170 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, ciò a riprova della prolificità dell'attività svolta.

Ritenuto dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali e coerenti con gli indirizzi ermeneutici di questa Corte (cfr.

SS.UU., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ric.

Murolo, Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272140), considerazioni cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", è parimenti manifestamente infondato, in quanto generico, a fronte di un apparato argomentativo non illogico, dovendosi ribadire (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito.

Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è a sua volta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente evidenziato, con una valutazione immune da censure, che la condizione di incensurato e il corretto contegno processuale dell'imputato erano stati già valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ostando a un'ulteriore riduzione della pena l'oggettiva gravità dei fatti cpntestati.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 marzo 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 24 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 624-625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo 2); fatti accertati in Palermo 1'11 ottobre 2021. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui, rispetto al capo 1, si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), in cui è stata rimarcata, in maniera non illogica, la significativa potenzialità offensiva della condotta illecita, contraddistinta sia dalla diversità delle sostanze trattate (eroina e marjuana), sia dal loro grado di purezza, sia dal fatto che l'imputato smerciava personalmente la droga, utilizzando strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, sia dal ritrovamento della somma di 170 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, ciò a riprova della prolificità dell'attività svolta. Ritenuto dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali e coerenti con gli indirizzi ermeneutici di questa Corte (cfr. SS.UU., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ric. Murolo, Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272140), considerazioni cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", è parimenti manifestamente infondato, in quanto generico, a fronte di un apparato argomentativo non illogico, dovendosi ribadire (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 - 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è a sua volta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente evidenziato, con una valutazione immune da censure, che la condizione di incensurato e il corretto contegno processuale dell'imputato erano stati già valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ostando a un'ulteriore riduzione della pena l'oggettiva gravità dei fatti cpntestati. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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