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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34393/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Tribunale di Bari che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che quanto al primo ed unico motivo dì rìcorso, con cui sì denunzia l'erronea interpretazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo della prospettazione del male ingiusto, trova applicazione la disciplina che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Pertanto, la parte del ricorso che censura deficit motivazionali non è consentita.

Quanto alla dedotta violazione di legge è altresì manifestamente infondata.

La motivazione impugnata (cfr. pag. 3) risponde adeguatamente alla censura di insussistenza del delitto di minaccia, rappresentando come la finalità della denuncia alle forze dell'ordine in danno delle persone offese, prospettata dall'imputata, fosse diversa da quella tesa a ottenere la sola apertura di un procedimento penale, prospettando invece il male ingiusto della chiusura dell'attività lavorativa e del causare un infarto alla Colombo.

E' pacifico - e la decisione impugnata è in linea con tale orientamento - che, ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non sia necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, come eccepisce il ricorso, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01 riteneva immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: "ti taglio la testa"; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02).

A tale principio si attiene la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado che affermava come le minacce formulate avessero la idoneità a far ritenere le persone offese esposte a una situazione di pericolo, di forte timore e turbamento psichico.

Quanto all'irrilevanza del fine della minaccia - tesi sostenuta in ricorso - in vero la Corte territoriale correttamente richiama Sez. 5, n. 4633 del 18/12/2003, dep. 06/02/2004, Puntorieri, Rv. 228064 - 01, per la quale ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale.

In sostanza anche la denuncia - facoltà legittima in sé - se esorbita dalla propria finalità ma è intesa come strumento minatorio funzionale a colpire beni quale l'incolumità fisica (infarto) o l'attività lavorativa (chiusura del CAF) assume valenza minatoria.

D'altro canto, in tema di oltraggio a magistrato in udienza, integra l'aggravante della minaccia la prospettazione di una denuncia diretta a fare desistere il magistrato da un comportamento ritenuto illegittimo, laddove non sia correlata in modo plausibile al diritto preteso (Sez. 6, n. 24774 del 06/06/2022, Calafiore, Rv. 283607 - 02, nel caso in cui, allo scopo di intimidire il pubblico ministero, così da farlo desistere dal coltivare un'ipotesi di accusa ritenuta infondata, il difensore dell'indagato aveva prospettato di esercitare un'azione risarcitoria civile ovvero di formalizzare una segnalazione finalizzata ad attivare l'azione disciplinare a suo carico). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 57231 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Longo, Rv. 271672 - 01, ha osservato come in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - fattispecie richiamata in ricorso - la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto solo se correlata in modo non implausíbile con il diritto preteso (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta dell'imputato, persona invalida, che, al fine di ottenere l'erogazione delle provvidenze pubbliche di cui aveva già goduto in passato, aveva minacciato il sindaco di denuncia per assenteismo ed abuso di ufficio).

Nel caso in esame ciò che la sentenza di appello evidenzia è proprio l'assenza di correlazione fra l'esercizio della facoltà legittima e le finalità esorbitante che l'agente prospetta, costituente male ingiusto.

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che le parti civili hanno concluso, per altro tardivamente, chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso ma, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.

U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldí, non mass.); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Tribunale di Bari che, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che quanto al primo ed unico motivo dì rìcorso, con cui sì denunzia l'erronea interpretazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sotto il profilo della prospettazione del male ingiusto, trova applicazione la disciplina che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace qualora il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Pertanto, la parte del ricorso che censura deficit motivazionali non è consentita. Quanto alla dedotta violazione di legge è altresì manifestamente infondata. La motivazione impugnata (cfr. pag. 3) risponde adeguatamente alla censura di insussistenza del delitto di minaccia, rappresentando come la finalità della denuncia alle forze dell'ordine in danno delle persone offese, prospettata dall'imputata, fosse diversa da quella tesa a ottenere la sola apertura di un procedimento penale, prospettando invece il male ingiusto della chiusura dell'attività lavorativa e del causare un infarto alla Colombo. E' pacifico - e la decisione impugnata è in linea con tale orientamento - che, ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non sia necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, come eccepisce il ricorso, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01 riteneva immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: "ti taglio la testa"; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02). A tale principio si attiene la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado che affermava come le minacce formulate avessero la idoneità a far ritenere le persone offese esposte a una situazione di pericolo, di forte timore e turbamento psichico. Quanto all'irrilevanza del fine della minaccia - tesi sostenuta in ricorso - in vero la Corte territoriale correttamente richiama Sez. 5, n. 4633 del 18/12/2003, dep. 06/02/2004, Puntorieri, Rv. 228064 - 01, per la quale ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale. In sostanza anche la denuncia - facoltà legittima in sé - se esorbita dalla propria finalità ma è intesa come strumento minatorio funzionale a colpire beni quale l'incolumità fisica (infarto) o l'attività lavorativa (chiusura del CAF) assume valenza minatoria. D'altro canto, in tema di oltraggio a magistrato in udienza, integra l'aggravante della minaccia la prospettazione di una denuncia diretta a fare desistere il magistrato da un comportamento ritenuto illegittimo, laddove non sia correlata in modo plausibile al diritto preteso (Sez. 6, n. 24774 del 06/06/2022, Calafiore, Rv. 283607 - 02, nel caso in cui, allo scopo di intimidire il pubblico ministero, così da farlo desistere dal coltivare un'ipotesi di accusa ritenuta infondata, il difensore dell'indagato aveva prospettato di esercitare un'azione risarcitoria civile ovvero di formalizzare una segnalazione finalizzata ad attivare l'azione disciplinare a suo carico). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 57231 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Longo, Rv. 271672 - 01, ha osservato come in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - fattispecie richiamata in ricorso - la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto solo se correlata in modo non implausíbile con il diritto preteso (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta dell'imputato, persona invalida, che, al fine di ottenere l'erogazione delle provvidenze pubbliche di cui aveva già goduto in passato, aveva minacciato il sindaco di denuncia per assenteismo ed abuso di ufficio). Nel caso in esame ciò che la sentenza di appello evidenzia è proprio l'assenza di correlazione fra l'esercizio della facoltà legittima e le finalità esorbitante che l'agente prospetta, costituente male ingiusto. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che le parti civili hanno concluso, per altro tardivamente, chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso ma, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldí, non mass.); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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