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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 30830/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25366-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1-\ STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1313/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di BRESCIA, depositata il 30/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia n. 1313/67/15 pubblicata il 30 marzo 2015 con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona n. 74/2/14 con cui erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti dal Sambusida avverso gli avvisi di accertamenti nn.

T9M010401133 e T9M010401134 emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati rettificati ai fini IRPEF i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008 in base ad indici di capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973; che l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; che il ricorrente in data 15 marzo 2021 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 cod. proc. civ. avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017; considerato che: la rinuncia è stata notificata alla controparte a mezzo PEC; che alla rinuncia al ricorso consegue l'estinzione del giudizio; che le spese vengono compensate essendo la rinuncia conseguente a provvedimento di legge sopravvenuto; Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che t, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in • caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti le spese di giudizio; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25366-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1-\ STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1313/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di BRESCIA, depositata il 30/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia n. 1313/67/15 pubblicata il 30 marzo 2015 con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona n. 74/2/14 con cui erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti dal Sambusida avverso gli avvisi di accertamenti nn. T9M010401133 e T9M010401134 emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati rettificati ai fini IRPEF i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008 in base ad indici di capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973; che l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; che il ricorrente in data 15 marzo 2021 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 cod. proc. civ. avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017; considerato che: la rinuncia è stata notificata alla controparte a mezzo PEC; che alla rinuncia al ricorso consegue l'estinzione del giudizio; che le spese vengono compensate essendo la rinuncia conseguente a provvedimento di legge sopravvenuto; Che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che t, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in • caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti le spese di giudizio; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13