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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 16718/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t trun-tir" Aisv V V 64, \4/' ClitÀ TTh("sr.:. utUto il difensore VIrk à'1.16).)-1 C-tVq..tlr S 'CC c.9.001 tU t.C-' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondata la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 13 novembre 2018 divenute irrevocabile del 6 gennaio 2019

2. Propone ricorso per cassazione il condannato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni.

2.1. Con i due motivi di ricorso, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 629 bis cod proc pen in relazione all'articolo 429 cod proc pen.

Si lamenta in sostanza la mancata valorizzazione dell'effettiva conoscenza personale del processo e la mancata notifica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato in quanto tale atto è stato ricevuto da soggetti non anagraficamente conviventi.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria depositata in via telematica il difensore dell'imputato ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Corretta risulta infatti la valorizzazione da parte del provvedimento impugnato di una incontestata notificazione effettuata in occasione della fissazione dell'udienza preliminare.

Si tratta di fase successiva alla conclusione delle indagini, riguardante la formale introduzione del processo che quindi implica la conoscenza dello stesso.

Quanto alle successive operazioni, il ricorrente nemmeno contesta la presenza di cause che abbiano impedito ai soggetti dichiaratisi conviventi in sede di notifica e rinvenuti presso il domicilio stesso di avere successivi contatti con il [OSCURATO:PERSONA].

3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] t trun-tir" Aisv V V 64, \4/' ClitÀ TTh("sr.:. utUto il difensore VIrk à'1.16).)-1 C-tVq..tlr S 'CC c.9.001 tU t.C-' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondata la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 13 novembre 2018 divenute irrevocabile del 6 gennaio 2019 2. Propone ricorso per cassazione il condannato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni. 2.1. Con i due motivi di ricorso, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 629 bis cod proc pen in relazione all'articolo 429 cod proc pen. Si lamenta in sostanza la mancata valorizzazione dell'effettiva conoscenza personale del processo e la mancata notifica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato in quanto tale atto è stato ricevuto da soggetti non anagraficamente conviventi. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata in via telematica il difensore dell'imputato ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Corretta risulta infatti la valorizzazione da parte del provvedimento impugnato di una incontestata notificazione effettuata in occasione della fissazione dell'udienza preliminare. Si tratta di fase successiva alla conclusione delle indagini, riguardante la formale introduzione del processo che quindi implica la conoscenza dello stesso. Quanto alle successive operazioni, il ricorrente nemmeno contesta la presenza di cause che abbiano impedito ai soggetti dichiaratisi conviventi in sede di notifica e rinvenuti presso il domicilio stesso di avere successivi contatti con il [OSCURATO:PERSONA]. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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