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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10530/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa persona fisica [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino in data 04/02/2022 in forza della quale il giudice, applicata la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di rapina e lesioni a lui ascritti, aveva ordinato la confisca e la distruzione di tutto quanto in sequestro, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla disposta confisca.

Assume che mentre la misura appariva giustificata in ordine alla bicicletta (mezzo utilizzato per la rapina) ed a quanto sottratto alla persona offesa, non poteva essere disposta tale misura anche dei seguenti beni: quattro paia di scarpe, uno stivaletto ed un orologio in metallo contenuti in una busta nella disponibilità dell'imputato, trattandosi, all' evidenza, di beni che non risultavano essere provento dei reati contestati e dei quali non poteva essere disposta la confisca.

Chiede, quindi, annullarsi il provvedimento impugnato con dissequestro e restituzione del materiale suindicato contenuto nella busta in possesso del ricorrente all' epoca dei fatti.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Va premesso che secondo quanto statuito da S.U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348) la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

Dunque, anche dopo l'interpolazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è da ritenersi ammissibile il ricorso in sede di legittimità volto a censurare l'assenza o l'apparenza della motivazione inerente alla disposta confisca, posto che essa riflette l'illegalità di una misura di sicurezza, in quanto non assistita da motivazione ex art. 111, comma 7 Cost.3.

Posto, quindi, che parte ricorrente si è doluta della disposta confisca unicamente con riferimento ai seguenti beni: quattro paia di scarpe, uno stivaletto ed un orologio in metallo contenuti in una busta nella disponibilità dell'imputato, trattandosi, all' evidenza, di beni che non risultavano essere provento dei reati contestati e dei quali non poteva essere disposta automaticamente la confisca, va osservato che tale censura è fondata non avendo il giudice di merito motivato alcunchè sul punto.

4. Va, dunque, disposto l'annullamentót sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca degli oggetti diversi dalla bicicletta e dai beni provento della rapina, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa persona fisica, che provvederà a colmare tale lacuna motivazionale.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca degli oggetti diversi dalla bicicletta e dai beni provento della rapina, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa persona fisica.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 Genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa persona fisica [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino in data 04/02/2022 in forza della quale il giudice, applicata la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di rapina e lesioni a lui ascritti, aveva ordinato la confisca e la distruzione di tutto quanto in sequestro, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla disposta confisca. Assume che mentre la misura appariva giustificata in ordine alla bicicletta (mezzo utilizzato per la rapina) ed a quanto sottratto alla persona offesa, non poteva essere disposta tale misura anche dei seguenti beni: quattro paia di scarpe, uno stivaletto ed un orologio in metallo contenuti in una busta nella disponibilità dell'imputato, trattandosi, all' evidenza, di beni che non risultavano essere provento dei reati contestati e dei quali non poteva essere disposta la confisca. Chiede, quindi, annullarsi il provvedimento impugnato con dissequestro e restituzione del materiale suindicato contenuto nella busta in possesso del ricorrente all' epoca dei fatti. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che secondo quanto statuito da S.U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348) la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. Dunque, anche dopo l'interpolazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è da ritenersi ammissibile il ricorso in sede di legittimità volto a censurare l'assenza o l'apparenza della motivazione inerente alla disposta confisca, posto che essa riflette l'illegalità di una misura di sicurezza, in quanto non assistita da motivazione ex art. 111, comma 7 Cost.3. Posto, quindi, che parte ricorrente si è doluta della disposta confisca unicamente con riferimento ai seguenti beni: quattro paia di scarpe, uno stivaletto ed un orologio in metallo contenuti in una busta nella disponibilità dell'imputato, trattandosi, all' evidenza, di beni che non risultavano essere provento dei reati contestati e dei quali non poteva essere disposta automaticamente la confisca, va osservato che tale censura è fondata non avendo il giudice di merito motivato alcunchè sul punto. 4. Va, dunque, disposto l'annullamentót sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca degli oggetti diversi dalla bicicletta e dai beni provento della rapina, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa persona fisica, che provvederà a colmare tale lacuna motivazionale. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca degli oggetti diversi dalla bicicletta e dai beni provento della rapina, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino in diversa persona fisica. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 25 Genna
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