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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17572/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva.

Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove testimoniali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove orali assunte.

Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare nuova in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è per questo inammissibile ai sensi dell'art 609/2 cpp Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gr? orio j, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva. Considerato che le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove testimoniali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove orali assunte. Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa appare nuova in quanto proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è per questo inammissibile ai sensi dell'art 609/2 cpp Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gr? orio j, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E
Sentenza Cassazione n. 17572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris