CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04KZOMZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione alle modalità della condotta e alla violenta reazione opposta agli operanti impegnati nella perquisizione, non limitata al mero tentativo di fuga, ma consistita nel divincolarsi e strattonare gli operanti per proseguire la fuga, peraltro, con intensità e forza tale che nel corso della colluttazione veniva rotto un tavolino); rilevato che anche il secondo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della motivazione resa, che valorizza quali elementi ostativi, di preponderante rilevanza, non solo i precedenti penali, ma le modalità del fatto e la commissione del reato mentre era in esecuzione pena. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consi iere estensore [OSCURATO:PERSONA] t