CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10134/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da falso in bilancio, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 17 maggio 2012; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fatto che la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebbero state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, Cicchella, n.m.); che, in ogni caso, la Corte di appello, sebbene abbia condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, ha comunque effettuato autonome valutazioni con specifico riferimento alle doglianze mosse con il gravame (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata); che il riferimento, contenuto nella sentenza, alla misura cautelare e all'interrogatorio di garanzia costituisce un mero refuso che non incide minimamente sulla coerenza e sull'adeguatezza della motivazione; che deve essere ribadito che «non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità» (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835); - che, con il secondo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, quanto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); che, in ordine al ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputato, in ogni caso, la Corte territoriale ha reso un'ampia motivazione, articolando argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 12 della sentenza impugnata); -che il terzo motivo risulta manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno reso, in ordine alla sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, una motivazione congrua, basata sulla concreta uscita delle somme di denaro dai conti correnti della società e sui rilevanti importi delle somme distratte (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); - che il quarto e il quinto motivo di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replicano senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); che i motivi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che la memoria presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso