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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 23865/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 28 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 7.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, consistito nel non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione del Questore di Genova, emesso e notificatogli, in lingua a lui comprensibile, in data 19 aprile 2018.

2. L'interessato proponeva appello, lamentando che il Giudice di Pace non avesse considerato la brevità del tempo intercorso tra la notifica dell'ordine di allontanamento del Questore (19 aprile 2018) e il controllo effettuato dagli operanti di p.g. (11 maggio 2018), tempo insufficiente per un soggetto appena scarcerato di organizzarsi e reperire risorse per il viaggio.

In subordine, chiedeva riconoscersi la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

3. Il Tribunale di di Milano, rilevato che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274 del 200, l'appello doveva qualificarsi ricorso per cassazione, in data 4 agosto 2023, in ossequio all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trametteva gli atti a questa Corte.

4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

5. Nell'interesse del ricorrente ha fatto pervenire memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

2. In via preliminare, si rileva che, per quanto risulta dal verbale dell'udienza dibattimentale tenutasi davanti al Giudice di Pace il 28 ottobre 2022, il difensore non aveva chiesto l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, sicché non potrebbe essere censurata una carenza motivazionale sul punto.

Né questa Corte potrebbe provvedere d'ufficio, tenuto conto della necessaria previa interlocuzione delle parti private davanti al giudice di merito prevista dal comma 3 dell'art. 34 citato.

3. Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudice di merito, nell'escludere l'allegazione, da parte dell'imputato, di un giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di espulsione, sia incorso in un deficit motivazionale.

Il giudicante, infatti, ha omesso di considerare se, nella specie, non potesse ravvisarsi un giustificato motivo correlato all'esigenza, per un soggetto straniero 2 \st)" appena scarcerato, come il DJAFOUR, di fruire di un tempo congruo per attrezzarsi, reperendo le risorse necessarie al fine di ottemperare all'ordine del Questore, e se potesse stimarsi, a tal fine, congruo un periodo di 22 giorni, tale essendo l'intervallo temporale intercorso tra la notifica dell'ordine di espulsione (19 aprile 2018) e il controllo subito dall'imputato (11 maggio 2018).

Sulla necessità di valutare l'adeguatezza del tempo a disposizione per l'intimato, al fine di poter ravvisare o meno, nel caso concreto, il giustificato motivo dell'inottemperanza, si è già espressa questa Corte di legittimità con una serie di pronunce, non massimate, emesse nelle udienze del 17 giugno 2019 (nn. 31248- 31250-31251-31253-31255-31257-31258/2019) e del 7 luglio 2019 (nn. 31835- 31837/2019), cui il Collegio intende dare continuità.

4. Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica, che provvederà a colmare le lacune rilevate, attenendosi ai principi giurisprudenziali richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 28 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 7.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, consistito nel non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di espulsione del Questore di Genova, emesso e notificatogli, in lingua a lui comprensibile, in data 19 aprile 2018. 2. L'interessato proponeva appello, lamentando che il Giudice di Pace non avesse considerato la brevità del tempo intercorso tra la notifica dell'ordine di allontanamento del Questore (19 aprile 2018) e il controllo effettuato dagli operanti di p.g. (11 maggio 2018), tempo insufficiente per un soggetto appena scarcerato di organizzarsi e reperire risorse per il viaggio. In subordine, chiedeva riconoscersi la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 3. Il Tribunale di di Milano, rilevato che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274 del 200, l'appello doveva qualificarsi ricorso per cassazione, in data 4 agosto 2023, in ossequio all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trametteva gli atti a questa Corte. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5. Nell'interesse del ricorrente ha fatto pervenire memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. In via preliminare, si rileva che, per quanto risulta dal verbale dell'udienza dibattimentale tenutasi davanti al Giudice di Pace il 28 ottobre 2022, il difensore non aveva chiesto l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, sicché non potrebbe essere censurata una carenza motivazionale sul punto. Né questa Corte potrebbe provvedere d'ufficio, tenuto conto della necessaria previa interlocuzione delle parti private davanti al giudice di merito prevista dal comma 3 dell'art. 34 citato. 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudice di merito, nell'escludere l'allegazione, da parte dell'imputato, di un giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di espulsione, sia incorso in un deficit motivazionale. Il giudicante, infatti, ha omesso di considerare se, nella specie, non potesse ravvisarsi un giustificato motivo correlato all'esigenza, per un soggetto straniero 2 \st)" appena scarcerato, come il DJAFOUR, di fruire di un tempo congruo per attrezzarsi, reperendo le risorse necessarie al fine di ottemperare all'ordine del Questore, e se potesse stimarsi, a tal fine, congruo un periodo di 22 giorni, tale essendo l'intervallo temporale intercorso tra la notifica dell'ordine di espulsione (19 aprile 2018) e il controllo subito dall'imputato (11 maggio 2018). Sulla necessità di valutare l'adeguatezza del tempo a disposizione per l'intimato, al fine di poter ravvisare o meno, nel caso concreto, il giustificato motivo dell'inottemperanza, si è già espressa questa Corte di legittimità con una serie di pronunce, non massimate, emesse nelle udienze del 17 giugno 2019 (nn. 31248- 31250-31251-31253-31255-31257-31258/2019) e del 7 luglio 2019 (nn. 31835- 31837/2019), cui il Collegio intende dare continuità. 4. Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica, che provvederà a colmare le lacune rilevate, attenendosi ai principi giurisprudenziali richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024
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