Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13324/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ffaele D’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5463/2022 pubblicatail 6 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB [OSCURATO:PERSONA], giàcomponente del CDA della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha impugnato la deliberan. 367/2017 del 25 maggio 2017 con cui era stata applicata una sanzioneNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026amministrativa pecuniaria di € 175.000,00.

In particolare, al ricorrente sonoData pubblicazione 08/05/2026state contestate carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi, neicontrolli interni e nel governo societario, con particolare riferimento all’assettodel gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.5463/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 22 motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 117,comma 1, Cost., come ricavabile dall’interposizione dell’art. 6 CEDU nonché degliartt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la Corted’appello di Roma avrebbe escluso la natura punitiva delle sanzioni.

La CorteEDU imporrebbe il rispetto delle garanzie dell’art. 6 CEDU per ogni iniziativapubblica destinata a produrre un effetto afflittivo per il destinatario dell’eserciziodi un potere punitivo. [OSCURATO:PERSONA] italiana (sentenza 6.7.2016, n. 193, par. 6.1)avrebbe affermato che i procedimenti amministrativi che rispondono ai requisitidella sentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976, C. 5101/71, par. 81-82) dovrebberoosservare le prescrizioni sostanziali e procedurali della CEDU, per poi ribadire laretroattività della disciplina più favorevole.

Inoltre, sempre la Consulta avrebbedichiarato illegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria(Corte cost., 10.5.2019, n. 112), nella parte in cui aveva riguardo non al“profitto” della condotta di insider trading, ma al prodotto dell’illecito ed ai beniutilizzati per commetterlo.

In questo modo sarebbe scomparsa la differenza trala sanzione delle condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni quicontestate (v.

Cass., n. 8047/2019; Cass., n. 23679/2021).La censura è infondata.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensidegli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore allemodifiche ex d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioniNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sonoequiparabili, quanto a gravosità economica e incidenza sui diritti e libertàfondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali,imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall’art. 187 terTUF, per manipolazione del mercato, su cui si è pronunciata la Corte EDU con lasentenza [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro Italia del 4.3.2014, sicché esse nonhanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass.,n. 16517/2020).

Nel caso esaminato dalla Corte europea, infatti, le sanzioni exart. 187 ter TUF erano assai più gravose da un punto di vista economico rispettoa quelle di cui si discute, determinando, inoltre, l’applicazione delle sanzioniaccessorie ex art. 187 quater, così da incidere su diritti e libertà fondamentaliriguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e managerialidella persona.

Per la giurisprudenza sovranazionale, per stabilire la sussistenzadi un’accusa di natura penale occorre impiegare tre criteri: la qualificazionegiuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché il grado diseverità della “sanzione”.

Sebbene i suddetti criteri (cd.

Engel) siano alternativie non cumulativi e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzioneedittale e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta, va, tuttavia,considerato che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non puòessere svolta in termini totalmente astratti, ma va rapportata al contestonormativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce.

Nel caso in esame, ildiritto nazionale attribuisce chiara natura amministrativa alla misura adottata ela medesima qualificazione è confermata dalle specifiche connotazioni dellasanzione, apparendo indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari (icomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), aconferma del fatto che la disposizione non contempla un divieto di generaleapplicabilità.

La medesima sentenza 14.3.2014 [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia dellaCorte Edu ha escluso che i principi convenzionali conducano a ritenere che unasanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e atutti gli effetti - natura sostanzialmente penale (Cass., n. 1621/2018; Cass., n.8855/2017; Cass., n. 770/2017; Cass., n. 13433/2016).

Non si pone, quindi, unNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6Data pubblicazione 08/05/2026CEDU (Cass., n. 8855/2017; Cass., n. 1621/2018; Cass., n. 4/2019; Cass., n.5/2019; Cass., n. 31632/2019; Cass., n. 13433/2016; Cass., n. 4114/2016;Cass., n. 3656/2016, tutte in rapporto alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24,comma 1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUB nonché dell’art.4, comma 3 TUB, come interpretati alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, par.2, lett. a), dell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6CEDU in quanto la corte d’appello avrebbe ritenuto non fondata la censurad’illegittimità del provvedimento punitivo impugnato per contrarietà alladinamica dell’equo procedimento ed al principio della necessaria autosufficienzadella determinazione afflittiva di Banca d’Italia.

Censura il provvedimentoafflittivo, evidenziandone la contrarietà alla disciplina che prevede la separazionetra funzione istruttoria e decisoria nei procedimenti sanzionatori: prescrizioneche - per garantire l’imparzialità della decisione - si riflette sulla necessariaautosufficienza della determinazione punitiva finale, che non potrebbe avere unamotivazione per relationem.

Per il Collegio romano, invece, sarebbe applicabileai procedimenti sanzionatori della Banca d’Italia l’art. 3, comma 3, legge n. 241del 1990.

Nei procedimenti sanzionatori potrebbe riconoscersi validità solo ad unvalutazioni di altri uffici interni, ancorché partecipi del medesimo procedimento,sarebbe stato indicato dalla Corte Edu come un fattore sintomatico di un difettodi imparzialità (Corte Edu, 4.3.2014, n. 18640/10, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.Italia, par. 5).

L’art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette lamotivazione per relationem, sarebbe disposizione contenuta in una leggegenerale sul procedimento amministrativo che non troverebbe applicazionenell’ambito dei procedimenti sanzionatori retti dalla legge n. 689 del 1981.

Lascelta del Direttorio di operare una recezione piena della proposta degli ufficiinquirenti colliderebbe sostanzialmente con la prescrizione dell’art. 22, comma3, dello statuto di Banca d’Italia, secondo cui a quell’organo spetterebbe lacompetenza esclusiva all’assunzione di provvedimenti a rilevanza esterna.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Errerebbe, poi, la corte d’appello, nell’ammettere la pacifica applicabilità dell’art.Data pubblicazione 08/05/20263, comma 3, legge n. 241 del 1990, a prescindere da qualunque considerazionedell’art. 24 legge n. 262 del 2005, ai provvedimenti sanzionatori della Bancad’Italia, laddove il Direttorio aderisca alla proposta di delibera dell’ufficioistruttorio: ciò senza considerare le ragioni esposte in ricorso e con le noteautorizzate.

L’art. 24, comma 1, della legge n. 262 del 2005 sarebbe normaspeciale, recante una disciplina peculiare per gli atti amministrativi a caratterepuntuale delle autorità di vigilanza, tra cui la Banca d’Italia, che nonprevederebbe la possibilità per l’autorità emanante di ricorrere al sistema dellamotivazione “tramite rinvio”.

L’art. 25, comma 1, successivo effettuerebbe unrinvio selettivo ad alcuni principi della legge n. 241 del 1990, operanti nei limitidella loro “compatibilità”.

Il comma 2, però, in punto di motivazione, ripeterebbeche gli atti delle autorità «devono essere motivati.

La motivazione deve indicarele ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione,in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Altresì per il diritto europeo (art. 263TFUE) gli atti non motivati sarebbero illeciti per violazione di una “formasostanziale” del provvedimento.

Infine, la disposizione specificamente dedicataai provvedimenti della Banca d’Italia (art. 4, comma 3, TUB) imporrebbe senzaderoghe di corredare ogni decisione con un’espressa motivazione.La censura è infondata.Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittima tecnica diredazione provvedimentale il rinvio operato dal Direttorio alla motivazionecontenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale è statonotificato al ricorrente congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, attesoche il detto Direttorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non ètenuto a ribadirli e a riportarli per esteso (Cass., n. 32010/2024; Cass., n.27127/2024; Cass. n. 4/2019 e Cass. n. 4725/2016).

Quindi, è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e97 Cost., dell’art. 144, TUB, in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 1,per violazione dell’obbligo di tipicità e determinatezza delle fattispecie soggettea sanzione amministrativa pecuniaria.

Infatti, in tema di sanzioniamministrative, l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, non contiene una riserva diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026legge che escluda di integrare il precetto sanzionatorio, avente base nella legge,Data pubblicazione 08/05/2026mediante norme regolamentari delegate, confacenti al particolare ambitotecnico-specialistico cui si riferiscono.

In particolare, i poteri della Banca d’Italiadi emanare istruzioni e disposizioni in tema di vigilanza informativa (art. 51) edi vigilanza regolamentare (art. 53) non sono lasciati al mero arbitrio di dettoorgano di controllo, ma sono esercitati in conformità a ben individuati principi edirettive (anche di livello europeo), a strumenti normativi primari e secondari ead altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare, data laparticolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme di base (inCass., n. 27127/2024, pure in tema di sanzioni della Banca d’Italia).

Prive difondamento, allora, sono le censure che concernono la legge n. 262 del 2005 ela giurisprudenza amministrativa, che non escludono, alle condizioni esposte,l’uso di una motivazione c.d. per relationem.

Generico, poi, è il richiamo al dirittoeurounitario, che non vieta di motivare gli atti amministrativi richiamandonealtri.

Peraltro, il ricorrente ha certo compreso le contestazioni, tanto da svolgere,nel giudizio di merito e in questa sede, una difesa molto articolata.3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 14,comma 2, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe correlato ildies a quo del termine decadenziale per l’esercizio della potestà punitivaall’apposizione agli atti del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria,operando una valutazione della complessità dell’accertamento avulsa dal casoconcreto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fattodecisivo, ove la corte d’appello avrebbe giustificato la protrazione dei tempidell’accertamento omettendo di verificare in concreto la sussistenza dellapresunta complessità dello stesso.

Deduce la nullità per essere il risultato di unprocedimento avviato dopo lo spirare del termine perentorio di 90 giorni ex art.14 legge n. 689 del 1981, decorrenti dall’accertamento o dal momento in cuidoveva, ragionevolmente, ritenersi accertato l’illecito.

Infatti, la valutazionedella Banca d’Italia si sarebbe sviluppata sulla base della richiesta di attivazionedella BCE e dei documenti da quest’ultima trasmessi, senza ulteriori indagini.

Lasussistenza di detto illecito sarebbe stata ricavabile, però, da tale richiesta, giàNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026a partire dal 28.1.2016.

La decadenza dell’amministrazione dal potere punitivoData pubblicazione 08/05/2026non avrebbe potuto essere evitata ai sensi della previsione della sez.

II, 1.1 delregolamento sulle sanzioni di Banca d’Italia, che collega il perfezionamentodell’accertamento all’apposizione del visto del direttore centrale per la vigilanzabancaria.

La corte d’appello avrebbe, poi, trascurato d’esaminare fatti oggettodi segnalazione nel ricorso e in atti successivi, come le note del 1° aprile 2022.La censura è priva di pregio.Questa Suprema Corte (Cass., n. 12436/2022), chiamata a pronunciarsi sulricorso proposto da un altro consigliere d’amministrazione della BPVi avversouna delibera sanzionatoria, ha rilevato che la CDA di Roma, con motivazioneinsindacabile in questa sede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione dellaviolazione avvenuta a luglio 2016 in quanto l’accertamento si perfezionava conl’apposizione del visto da parte del capo dipartimento della Banca d’Italia,adempimento avvenuto il 6 luglio 2016, e perché, nella specie, il tempointercorso tra la seconda riunione della commissione per l’esame delleirregolarità (29/02/2016) e l’apposizione del visto del capo dipartimento eragiustificato dalla condivisibile necessità di assicurare, nell’ambito di unprocedimento particolarmente complesso nel suo genere, per essere scaturitodalle sollecitazioni della BCE e dalla documentazione da questa inviataall’autorità di vigilanza nazionale) “la completezza dell’istruttoria e larispondenza di ogni passaggio procedimentale ai principi posti dalla legge apresidio della legalità dell’azione dell’amministrazione, in termini di totaleautonomia e indipendenza rispetto alla BCE, potendo quindi convenirsi sullacircostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio 2016, conl’apposizione del citato visto”.

La sentenza ha bene applicato il principio di dirittodi questa S.C. (Cass., nn. 4820/2019 e 29594/2023) per cui, in tema di sanzioniamministrative della Banca d’Italia, il termine di decadenza ex art. 14 legge n.689 del 1981 per la notifica della violazione decorreva dall’apposizione del vistodel direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, che suggellava laconclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito,comprensiva della valutazione e dell’adeguata ponderazione dei dati acquisiti edegli atti preliminari.

Più in generale, in questa materia, la giurisprudenza diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026legittimità (Cass., n. 27242/2024) ha chiarito che il momento dell’accertamento,Data pubblicazione 08/05/2026che presuppone un’attività istruttoria, non coincideva con quello dell’acquisizionedel fatto nella sua materialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma era quello incui l’autorità aveva completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare lasussistenza dell’infrazione, da valutare a seconda del caso concreto: il giudice,dunque, doveva solo controllare se il provvedimento sanzionatorio fosse statoadottato in un tempo ragionevole (Cass., n. 32010/2024).4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19, comma3, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe negato la decadenzadel potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimentosanzionatorio, opinando l’inconferenza della norma rispetto all’ambito dellesanzioni amministrative; omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., nella parte ove la Corte d’appello non avrebbe valorizzato -come avrebbe dovuto in base al Regolamento di Bankitalia - la data del depositodelle controdeduzioni del Dr. [OSCURATO:PERSONA] (23.9.2016) quale dies a quo del decorsodel termine di 240 giorni prescritto per la conclusione del procedimento, definitoinvece in data 29.5.2017.

Sostiene che avrebbe impugnato il provvedimentoafflittivo, rappresentando, a motivo della sua invalidità, il vizio di superamentodel termine ragionevole di durata del procedimento, quale ricavabile dallanormativa positiva domestica (legge n. 689 del 1981) e dagli artt. 6 CEDU e 41Carta dei diritti fondamentali UE.

La corte d’appello, poi, avrebbe violato l’obbligod’esame del motivo.

A prescindere dalla validità del termine di 240 giorni per laconclusione del procedimento, questo sarebbe terminato, comunque, in 248giorni.

Sarebbe stata, poi, illegittima la disposizione regolamentare della Bancad’Italia relativa alla conclusione del provvedimento, secondo la quale il Direttoriopotrebbe adottare il provvedimento sanzionatorio «(…) entro 240 giorni dallascadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione».La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finale delprovvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazioneNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026formale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) aData pubblicazione 08/05/2026sbarramenti temporali decadenziali, salva la prevalenza di leggi speciali di parigrado (Cass., n. 9517/2018).

In particolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive,all’art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita; oltre a taleindicazione temporale e all’esigenza di osservare effettivamente il principio delcontraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduceall’irrogazione della sanzione, non vi è altra disposizione cogente in ordine alrispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizionestabilita all’art. 28 della stessa legge.

Il termine di 240 giorni non ha, pertanto,natura perentoria e non determina una decadenza dall’esercizio della potestàsanzionatoria, attesa l’inidoneità del regolamento interno a modificare ledisposizioni di legge sul procedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative (Cass., n. 29918/2024).

Perciò, è confermato che i procedimentisanzionatori bancari sono temporalmente soggetti solo al termine quinquennaledi prescrizione della pretesa punitiva ex art. 28 legge n. 689 del 1981 e non atermini ulteriori di decadenza e/o perenzione, non previsti dalla legge stessa (ilche renderebbe irrilevante anche la deduzione relativa ai 248 giorni).Quanto al profilo che interessa l’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del1981, si osserva che l’obbligo di emettere il provvedimento nel termine di seimesi dal sequestro, ex art. 19 legge n. 689 del 1981, incide esclusivamentesull’efficacia della misura cautelare (Cass., n. 18060/2007).Le considerazioni svolte, poi, rendono prive di pregio le tematiche relativealla Carta EDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE.Ciò premesso, deve ritenersi che la corte territoriale abbia bene esaminatotutte le questioni: soprattutto, ha valutato la congruità del tempo impiegato dallaBanca d’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo alla P.A.di dare rilievo al decorso del termine per presentazione di controdeduzioni delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione.5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 d.lgs. n.72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU, dell’art. 49, par. 1, edell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, poiché la corteNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026d’appello avrebbe ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionaleData pubblicazione 08/05/2026dell’art. 6 d.lgs. n. 72 del 2015 e della previsione che nega la retroattività delladisciplina più favorevole agli illeciti compiuti prima della sua entrata in vigore.Sostiene che avrebbe censurato il provvedimento afflittivo evidenziandone lacontrarietà con la disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimentosanzionatorio e dell’applicazione della sanzione.

Tale disciplina (art. 5 d.lgs. n.72 del 2015) escluderebbe la punizione amministrativa delle persone fisiche,indicando nella società il soggetto passivo dell’azione repressiva; essa avrebbedovuto trovare applicazione in quanto lex mitior rispetto a quella in vigore almomento del verificarsi delle condotte concretanti gli illeciti sanzionati e la suaimmediata applicabilità avrebbe dovuto imporsi attesa la patenteincostituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015.

Il trattamentomigliorativo e, dunque, retroattivamente applicabile sarebbe risultato evidenteanche solo dall’esame dell’art. 144 ter TUB.

La stessa Consulta (sentenza6.7.2016, n. 193, par. 6.1) avrebbe affermato che i procedimenti amministrativiche rispondono ai requisiti della sentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976, C.5101/71, par. 81-82, cit.) debbano osservare le prescrizioni sostanziali eprocedurali della CEDU.

L’afflittività delle sanzioni de quibus della Banca d’Italiasarebbe stata palese nel caso odierno, in cui il compasso edittale sarebbearrivato a diverse centinaia di migliaia di euro.

A imporre un mutamento, nelleconclusioni della giurisprudenza della Suprema Corte, sarebbe il successivointervento della Consulta, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 187 sexies TUFe la misura della confisca obbligatoria (Corte cost., 10.5.2019, n. 112).

In questomodo sarebbe venuta meno la differenza tra la sanzione delle condotte marketabuse e quelle oggetto delle sanzioni qui contestate.La censura è infondata.Innanzitutto, si richiamano i principi esposti nell’esame del motivo primo,ove si è negata la natura penale delle sanzioni in esame.

Questa S.C. ha giàescluso che le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ex artt. 144 ss. d.lgs. n. 385del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari abbiano natura penale e sianoNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agliData pubblicazione 08/05/2026effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale edamministrativa inflitta per i medesimi fatti (Cass., n. 20689/2018; n.10459/2019; n. 16517/2020 e n. 29918/2024).

In conseguenza, è statacorrettamente esclusa l’operatività del principio di retroattività della lex mitior,con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gliartt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione a tali sanzionidel principio del favor rei, non sussistendo una regola generale di applicazionedella legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi(Cass., n. 17209/2020).

P.Q.Mcostituzionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015 perché il c.d. principiodel favor rei, di matrice penalistica, non si potrebbe estendere, senza unaspecifica disposizione normativa, alle sanzioni amministrative, che rispondono,invece, al distinto principio del tempus regit actum (Cass., n. 12243/2025).6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 144 quater TUB in ordine alla quantificazione delle sanzioni ad operadella P.A. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe applicato unicamente i criteri previsti dall’art.11 legge n. 689 del 1981 e non, invece, quelli recati dall’art. 144 quater TUB,così omettendo di personalizzare la misura afflittiva.La censura è inammissibile, in quanto la Corte d’appello di Roma ha valutatola questione della congruità della sanzione, dando peso alla circostanza che ilricorrente sedeva anche nel [OSCURATO:PERSONA].

Eventualmente, sarebbe stato oneredel ricorrente indicare i profili indicati dall’art. 144 quater TUB non considerati.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 18, par.5, Reg.

UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost., e dell’art. 1 legge n. 689 del 1981,in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che la Corte d’appello di Romaavrebbe reputato correttamente esercitato il potere punitivo della Banca d’Italia,in assenza di un accertamento istruttorio proprio, ma solo di uno ispettivo dellaBCE, inopponibile in quanto compiuto su fatti per cui la stessa era carente diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026poteri di natura pubblicistica.

Sostiene di avere censurato il provvedimentoData pubblicazione 08/05/2026perché la Banca d’Italia lo avrebbe assunto sul presupposto dell’assolutacorrettezza ed opponibilità dell’accertamento svolto da BCE nei confronti dellaBanca Popolare di Vicenza, cui non avrebbe potuto partecipare in difetto di unapropria autonoma legittimazione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, pur procedendo all’avvio diun proprio autonomo procedimento sanzionatorio, avrebbe omesso di sottoporreal contraddittorio gli accertamenti dell’amministrazione europea.

Ilprovvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe illegittimo, allora, per averefatto applicazione della disciplina sfavorevole recata dalla normativa europea.La censura è infondata.Innanzitutto, la corte territoriale evidenzia come, nella specie,l’accertamento sia stato condotto nel contraddittorio delle parti, con laparticolarità che la sanzione era stata irrogata dalla Banca d’Italia e che,pertanto, proprio con essa detto contraddittorio si era svolto.

Comunque, nullavieta alla Banca d’Italia di avvalersi delle risultanze dell’attività ispettiva dellaBCE.

Non risulta, poi, che, in sede di opposizione, l’accertamento della BCE siastato reputato intangibile: semplicemente, il giudice ha rilevato che il ricorrentenon aveva allegato circostanze idonee in concreto a smentirne le risultanze.8) Con l’ottavo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 24 leggen. 262 del 2005, come interpretato sulla base dell’art. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e dell’art. 6 CEDU, perché la Corte d’appello avrebbenegato la compressione del diritto di difesa dinanzi al diniego di Banca d’Italiadell’accesso a documenti amministrativi.

Critica sia l’ostensione didocumentazione in lingua straniera sia la trasmissione solo parziale delladocumentazione richiesta, anche per mancato rispetto dell’art. 6 CEDU.

Infatti,l’assenza di limitazioni in punto di richieste istruttorie sarebbe una delleprecondizioni per ritenere di full jurisdiction il processo in cui sia revisionata ladeterminazione punitiva impugnata.

L’omessa acquisizione dei documentirichiesti, peraltro, avrebbe potuto assumere un valore determinante al fine dellaconferma del suo atteggiamento incolpevole, atteso che confidava nellavalutazione positiva espressa dalle autorità di vigilanza sulla conduzione edNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza.

Il ricorrente afferma che laData pubblicazione 08/05/2026traduzione parziale lo avrebbe privato di una cognizione piena e diretta delladocumentazione su cui la Banca d’Italia aveva fondato il proprio convincimento.La censura è infondata.In primo luogo, la corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente non si eraopposto al diniego di accesso della Banca d’Italia, così facendo acquiescenza e,sul punto, non vi è stata una contestazione adeguatamente specifica.

Inoltre, ilgiudice del merito ha sottolineato che la mancata ostensione non avrebbe leso ilcontraddittorio, atteso che il documento richiesto era rimasto estraneo alprocedimento sanzionatorio.

Quanto alla lingua inglese, il giudice ha affermatoche le contestazioni e gli estratti degli allegati che ne erano parte erano statinotificati in italiano. [OSCURATO:PERSONA], poi era stato reso accessibile nella sua versioneufficiale, ossia in inglese, trattandosi di atto non formato dalla Banca d’Italia.9) Con il nono motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 legge n.689 del 1981, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 48 Carta deidiritti fondamentali UE, nonché dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011,per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza.

Lamenta diavere censurato il provvedimento sanzionatorio perché adottato in difetto dellaprova dell’elemento soggettivo dell’illecito, muovendo dalla presunzione dicolpevolezza e non da quella d’innocenza.

Non sarebbe stato garantito uncontraddittorio paritario e la P.A. avrebbe beneficiato di un’agevolazioneprobatoria, in violazione dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011.La censura è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 deld.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella degli artt. 22 e 23legge n. 689 del 1981, a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere diprovare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è a carico della P.A., chedeve provare la condotta illecita.

Tale prova può essere offerta anche conpresunzioni semplici che, nel caso di illecito omissivo, pongono a caricodell’intimato l’onere di dimostrare di avere tenuto la condotta attiva richiesta,Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026ossia della sussistenza di elementi che l’abbiano resa inesigibile (Cass., SU, n.20930/2009).

In particolare, in relazione ai soggetti che svolgono funzioni didirezione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individuauna serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni edincentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di ometteredoveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivodell’illecito all’accertamento della suità (Cass., n. 9546/2018; Cass., n.16517/2020).

Così intesa la presunzione di colpa non contrasta con gli artt. 6CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penalein quanto afflittiva (Cass., n. 1529/2018).

La sentenza impugnata ha applicatoquesti principi correttamente, mettendo in luce come gli addebiti di cui si discutechiamino in causa le specifiche responsabilità del CDA in materia organizzativae di controlli interni.

Ha rilevato che «In generale, il potere di gestionedell’impresa spetta infatti a tutti gli amministratori come espressamente previstodall’art. 2380 bis, co. 1, c.c., come anche su tutti gli amministratori incombe uncorrispondente generale dovere di vigilanza sull’andamento della stessa (…) Inparticolare il potere - dovere in esame non viene meno nell’ipotesi di attribuzione- ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati - di specifichei deleganti delle loro funzioni, permanendo in capo all’organo collegiale, ai sensidell’art. 2381, co. 3, c.c., poteri deliberativi sulle materie delegate, nonché ilpotere di impartire direttive vincolanti per i delegati, ivi compresa la possibilitàdi revocare la delega, avocando a sé le materie delegate.

Tale competenzaconcorrente e sovraordinata del CdA rispetto alle attribuzioni dei delegati è delresto funzionale all’unità di gestione della società, poiché assicura un costantecoinvolgimento in essa dei consiglieri non muniti di deleghe, rendendo effettivala vigilanza del CdA sull’operato dei delegati.

L’esercizio della funzione dicontrollo sul comitato esecutivo o sull’amministratore delegato e l’attivapartecipazione alla gestione societaria valgono quindi ad escludere che iconsiglieri privi di deleghe operative rivestano un ruolo meramente passivo,essendo tra l’altro espressamente tenuti ad agire “in modo informato” (ex art.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/20262381, co. 6, c.c.) e dunque a non restare inerti e ad attivarsi per reperire leData pubblicazione 08/05/2026informazioni necessarie all’esercizio, appunto “informato”, delle proprie funzioni.La natura collegiale dell’organo consiliare implica del resto un principio dicorresponsabilità dei Consiglieri rispetto alle condotte (commissive o omissive)di competenza del CdA, essendo necessario, al fine di poter diversificare lapropria posizione, che il singolo consigliere manifesti una volontà difformerispetto a quella del consiglio».

Per il giudice del merito «Non si configura quindiuna responsabilità oggettiva, ma una responsabilità per colpa, correlata ad unacondotta negligente ed inerte rispetto agli obblighi di vigilanza sanciti dalledisposizioni secondarie che disciplinano l'attività bancaria.

Sotto tale profilol’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo deve essere valutato allastregua della competenza professionale specifica richiesta ad ogni componentedel CdA di una banca (…)».

In generale, il giudice ha evidenziato che il ricorrentenon si era posto nella condizione di apprezzare se le singole funzioni operasseroin modo corretto e virtuoso, «dimenticando di far parte anche lui di un organodel “vertice aziendale”».

In pratica, ha appurato che il ricorrente aveva omessodi agire in modo informato e di ricondurre ad unità l’intera gestione della bancanell’esercizio dei suoi poteri gestori.

Nella specie, quindi, non ha trovato spaziouna presunzione di colpevolezza o un’agevolazione probatoria della P.A., masono stati applicati i comuni principi sulla responsabilità colposa (eventualmente,in vigilando), accertata alla luce della tipologia di condotta, principalmenteomissiva, del ricorrente e della sua elevata qualifica professionale.10) Con il decimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la corte territorialegiudicato sulla base della c.d. presunzione di colpevolezza ritraibile dall’art. 3legge n. 689 del 1981, omettendo di valorizzare il limite all’operare della stessa,quale individuato nella giurisprudenza di legittimità, connesso alla circostanza -pacifica in casu - dell’occultamento della condotta illecita da parte di un gruppodi dirigenti al livello di Direzione Generale.

Sostiene che, nella denegata ipotesiin cui si ritenga esservi uno spazio per una presunzione iuris tantum dicolpevolezza, la corte d’appello sarebbe comunque incorsa in omesso esame diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026fatto decisivo perché non avrebbe considerato che, secondo la Suprema Corte,la presunzione di colpevolezza sussisterebbe solo in presenza di una situazione“ordinaria”, di «autori normali che operano in circostanze normali, in un contestoche porta ad escludere circostanze anomale che rendono incolpevole ilcomportamento trasgressivo.

L’autore “normale”, quindi, potrebbe «allegarequelle circostanze “anomale” impeditive di un giudizio di riprovevolezza, nonpotendo essere chiamato ad impossibilia».Con il dodicesimo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto irrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenza della Banca perescludere la sua colpa.

Contesta la fondatezza della sanzione comminatagliopponendo anche l’esimente della buona fede; rappresenta come i fatti, indicaticome oggettivamente in grado di ostacolare l’esercizio delle proprie funzioni,integrassero anche l’esistenza di una situazione di incolpevole affidamentoElenca una serie di circostanze che sostiene avrebbero dimostrato la sua tesi.Soprattutto, ribadisce che il sistema funzionava ed era adeguato ad intercettaresegnali sospetti e che si “inceppò” a causa di una scelta di convenienza delresponsabile della funzione audit: per non porsi in contrasto con il direttoregenerale, il Dr.

Bozeglav omise di trasmettere informazioni assolutamenterilevanti agli organi statutari di gestione e controllo, nonostante sapesse che ilpersonale della rete, tramite la divisione mercati, dipendeva dal direttoregenerale, Dr.

Sorato, che aveva un interesse ad occultare ogni problematica.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, il fatto che, perregolamentazione interna di BPVi, le domande di acquisto di azioni e quelle divendita delle stesse erano vagliate preventivamente dal comitato soci,organismo interno composto da consiglieri di amministrazione non delegati concui cooperavano addetti all’ufficio soci della stessa banca.

Detto organo eraappositamente delegato e chiamato a verificare la compatibilità delle operazionirichieste con lo statuto e le discipline definite da BPVi in sede diautorganizzazione.

Sottolinea come non vi fossero indici d’allarme cheNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026imponessero obblighi specifici di attivazione.

La Corte d’appello di Roma nonavrebbe considerato assolutamente le circostanze de quibus, non dedicandoalcun esame alle modalità di funzionamento del comitato soci e dellaregolamentazione interna della società, non impegnandosi nell’apprezzamentodella complessa situazione dissimulatoria dimostrata e documentata.Con il diciassettesimo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Roma avrebberitenuto colposa la condotta del ricorrente in riferimento alle censure per nonavere impedito il fenomeno dei c.d.

“storni”, per non essersi attivato o non averecontribuito all’adozione ed all’implementazione di procedure e di sistemi dicontrollo interno idonei ad evitare quelle operazioni di remunerazione dei soci.Contestare gli addebiti mossigli sulla base del finding 9 del rapporto della BCE.Oppone che sarebbe stato impossibile per un consigliere senza deleghe verificarela causale delle operazioni contestate, che erano tutte formalmente autorizzate,compiute nel corso dell’ordinaria attività d’impresa, di importo limitato e prive disegnalazione di profili di criticità da parte delle strutture di controllo interno.Con il diciottesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la Corte d’appello diRoma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta per non essersi attivato perpredisporre procedure di monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondicomuni di investimento e per non avere riscontrato termini e modalità di verificadell’andamento degli investimenti c.d.

“in monte”, anche previa limitazione delledeleghe conferite dal CDA al D.G. di BPVi Dr.

Sorato.

Contesta gli addebitimossigli sulla base dei finding 1, 9 e 11 del rapporto della BCE.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Roma avrebberitenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure relative al c.d.portafoglio strategico, ove non sarebbe stata rilevata l’operatività di un dirigentedella banca (direttore finanza), in difetto di delega del Direttore Generale,investito della gestione di tale comparto di risorse di BPVi.

Contesta gli addebitimossi sulla base del finding 13 del rapporto della BCE e censura che la Bancad’Italia gli abbia ascritto di non avere rilevato che gli investimenti erano compiutiNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026dal Vicedirettore generale senza una delega formale e di avere mantenuto unasocietà inutile ubicata nella repubblica irlandese.

Evidenzia che l’attività delDirettore finanza non era conoscibile dal CDA, che era informato dell’andamentodegli investimenti dal Direttore Generale e dalle strutture e comitati interni digestione delle disponibilità della banca e di controllo.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono infondate.In ordine alla c.d. presunzione di colpevolezza e a prescindere dal fatto chela questione è stata esaminata dal giudice del merito, quest’ultimo ha accertatoche «l’esistenza di un fenomeno massivo quale quello dei c.d.

“finanziamentibaciati” (finanziamenti erogati da BPV in cambio dell’acquisto di azioni proprie)adottati sin dal 2013 dalla banca vicentina, in uno con l’erogazione di moltissimied ingenti fidi concessi nel considerato contesto temporale e con gli elementi disospetto sulle anomalie finanziarie in corso, collegate agli aumenti di capitale,avrebbero dovuto allertare gli amministratori privi di deleghe operativeinducendoli ad attivarsi, imponendo l’esigenza di sollecitare e pretendereapprofondimenti sul tema, proprio sulla base dell’obbligo di agire informati».Inoltre, la Corte d’appello di Roma ha sottolineato che «i componenti del CdA,incluso il Sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato non prestarono alcuna attenzione al fine diverificare ex ante che le procedure di collocamento delle azioni sul mercatoprimario e di vendita delle azioni proprie sul mercato secondario fosserostrutturate in modo tale da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui allaCircolare n. 263/2006 (Titolo I, Capitolo 2, § 7) in tema di computo delpatrimonio di vigilanza, e dell’art. 28(1)(b) del CRR (Regolamento UE n.575/2013), che richiedono - in caso di finanziamenti diretti o indiretti all’acquistodelle azioni della banca - il conseguente scomputo degli strumenti di capitalecosì finanziati dal capitale primario di classe 1; dall’altro che omisero di svolgere,ex post, anche avvalendosi delle funzioni interne, qualunque controllo, idoneo afar emergere l’esistenza di un fenomeno che già con l’aumento di capitale del2013 aveva assunto carattere sistematico e massivo.

E in ogni caso noncooperarono, nell’ambito dell’organo consiliare di cui facevano parte,Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026all’adozione di un robusto sistema di controllo interno e di misure atte aprevenire comportamenti quali quelli addebitati, sul piano penale, ad altri».Ne deriva l’assoluta inconsistenza delle difese del ricorrente, atteso che adifettare era la normalità della situazione e che tale anormalità era imputabileanche alla sua inidoneità a svolgere il proprio incarico in maniera professionale.In relazione all’attività dolosa dell’alta dirigenza, la corte territoriale hamesso in luce che «il potere di gestione dell’impresa spetta infatti a tutti gliamministratori come espressamente previsto dall’art. 2380 bis, I co. c.c., comeanche su tutti gli amministratori incombe un corrispondente generale dovere divigilanza sull’andamento della stessa».

La ratio del sistema è di garantire l’unitàdi gestione della società «poiché assicura un costante coinvolgimento in essa deiconsiglieri non muniti di deleghe, rendendo effettiva la vigilanza del consiglio diamministrazione sull’operato dei delegati».

Ne consegue che grava sui membridell’organo consiliare un onere di vigilanza rispetto all’attuazione delle direttiveimpartite ed all’efficace funzionamento del sistema, essendo i consiglieri privi dideleghe operative titolari di un ruolo non meramente passivo, in quanto tenutiad agire “in modo informato”.

La corte ha negato, quindi, nella sostanza, chepotesse ipotizzarsi un affidamento incolpevole dell’opponente e che egli potessetrovarsi in una condizione di buona fede, atteso che egli avrebbe dimostrato «diaver abdicato di fatto al proprio ruolo in favore dei titolari delle singole funzioni,almeno sin quando queste stesse non avessero rilevato anormalità».

D’altronde,è consolidato in giurisprudenza il principio dell’irrilevanza, in chiave esimente,della presunta carenza o insufficienza dei flussi informativi in favore degliamministratori (Cass., n. 23554/2020).Per quel che concerne il ruolo del comitato soci, la Corte d’appello di Romaha valutato la circostanza in questione e ne ha escluso l’incidenza ai fini delladecisione, avendo valorizzato il dovere del ricorrente di agire “informato” e diseguire lo svolgimento dell’attività aziendale, senza restare in passiva attesadegli eventi.

Ciò in quanto l’esistenza di comitati endoconsiliari, quali il comitatosoci, con funzioni di primo vaglio e di supporto delle richieste di acquisto ovendita di azioni, non spoglia il CDA delle sue prerogative e delle sueresponsabilità.

L’attribuzione a strutture e funzioni interne alla Banca di specificiNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026compiti non autorizza gli amministratori a ritenersi esentati dalle competenze edalle responsabilità loro proprie con riferimento alle attività così delegate.In ordine agli “storni” e alle contestazioni oggetto del finding 9 del rapportodella BCE, secondo il giudice di merito, «[OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha ben evidenziatocome le operazioni contabili di recupero a storno a favore di clienti-azionistifinanziati da BPV fossero doppiamente sospette, non soltanto per la loroeccessiva ed immotivata diffusione, ma anche per le fuorvianti causali che lepresupponevano, finalizzate non già al rimedio di errori tecnici di conteggi, maall’irregolare utilizzo degli storni di interessi per scopi impropri di naturacommerciale che la BPV non aveva interesse a fare risultare all’esterno.

Sitrattava infatti di accessori già addebitati ai clienti destinatari dei cosiddettifinanziamenti baciati, che venivano appunto “stornati” quale contropartita per ilfatto che i clienti avevano accettato di sottoscrivere l’aumento di capitale».

Ha,quindi, precisato che «Per meglio comprendere la portata, la rilevanza e lasostanza dell’abuso nella gestione del fenomeno de quo, colpevolmentetrascurato e non fronteggiato dal CdA, appare utile riportare integralmente lespiegazioni esemplificative al riguardo fornite dall’Autorità di Vigilanza e che diseguito si trascrivono: “…la pratica degli storni a favore di clienti azionistifinanziati dalla banca è strettamente legata alla pratica del capitale finanziato.Si pensi all’operatore economico che chieda un finanziamento di euro 200.000;BPV glielo concede a condizione che 50.000 euro siano utilizzati per sottoscrivereazioni della stessa BPV nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale;l’operatore economico accetta a condizione di non dovere corrispondere interessipassivi sui 50.000 euro da utilizzare per sottoscrivere le azioni; gli interessi sonoautomaticamente addebitati a carico del cliente e successivamente in parterestituiti per la quota relativa ai 50.000 euro mediante storno”».

Pertanto, haaffermato che «Proprio alla luce della descrizione dell’ampio fenomeno del c.d.finanziamento baciato - su cui si è consumato il default della banca vicentina -va rilevato come la prassi dello storno degli interessi, da parte degli organi socialidi BPV, fosse stata, in concreto, del tutto impropria ed anomala (non essendofinalizzata a correggere errori tecnici, ma appunto a costituire una sorta di scontoNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026a fronte della sottoscrizione da parte dei clienti di azioni BPV) e meritasse unpresidio adeguato di contrasto da parte del CdA».Quanto al monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondi comuni diinvestimento, alla verifica degli investimenti c.d.

“in monte”, anche previalimitazione delle deleghe conferite dal CDA al D.G.

Dr.

Sorato, e agli addebitimossi sulla base dei finding 1, 9 e 11 del rapporto della BCE, per la corteterritoriale la difesa del ricorrente era «generica ed assertiva ed in ogni caso noncondivisibile, tenuto conto del fatto che il rilievo attiene a carenze organizzativedi tipo strutturale, aventi ad oggetto, in particolare, l’eccessiva ampiezza deipoteri delegati all’esecutivo, in assenza di efficaci controlli ed in particolare di unadeguato monitoraggio circa l’esercizio dei poteri delegati.

Del resto le deleghenon privano l’organo delegante delle responsabilità corrispondenti, sulla base delprecetto generale di cui all’art. 2381, co. 3, c.c. (cfr. Cass., n. 22848/2015).All’odierno opponente era dunque imputabile il fatto di aver concorso, qualemembro del CdA, all’attribuzione di deleghe eccessivamente ampie in favore deldirettore generale (Sorato) e del vice direttore generale (Piazzetta), ai fini degliinvestimenti nei tre fondi comuni lussemburghesi cd. unknown exposure,conferimento avvenuto nella riunione consiliare del 19/3/2013 ed avente adoggetto una delega tanto ampia da apparire indeterminata (essendo stati ilSorato ed il Piazzetta autorizzati a compiere “ogni atto necessario e/o ritenutoopportuno per la finalizzazione di tali investimenti”), per di più inerente adinvestimenti da ritenersi indubbiamente anomali, poiché eseguiti per diversecentinaia di milioni di euro sui fondi predetti, senza preventiva informativa sullacomposizione dei titoli sottostanti (ed essendo risultati che i fondi in questionein realtà detenevano anche azioni BPV)».Infine, con riferimento al c.d. portafoglio strategico, ove non sarebbe statarilevata l’operatività di un dirigente della banca (direttore finanza), in difetto diuna apposita delega da parte del Direttore Generale, agli addebiti mossi sullabase del finding 13 del rapporto della BCE, alla censura del mancato rilievo chegli investimenti erano compiuti dal vice Direttore generale in assenza di unadelega formale e al mantenimento di una società inutile ubicata nella repubblicairlandese, la corte territoriale ha ritenuto la genericità delle difese del ricorrente.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Inoltre, è emerso che la divisione Finanza operava al di fuori dei limiti posti dalData pubblicazione 08/05/2026Cda, senza essere destinataria di deleghe o sub deleghe e nonostante dettaanomalia fosse stata individuata dalla funzione di revisione interna.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da Banca d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni pretermettendo le effettive facoltà dicontrollo del CDA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una Banca.Lamenta che sarebbe stato violato l’art. 3 legge n. 689 del 1981 e che nonsarebbe stata considerata la difficoltà di intercettare elementi di sospetto, resainsormontabile dalla corretta attuazione, da parte della banca, della disciplinaprimaria e sub primaria domestica, che allontanava ulteriormente il consigliered’amministrazione privo di deleghe dalla concretezza della dinamica aziendale.L’impostazione del giudice colliderebbe non solo con le regole che definiscono gliobblighi degli amministratori di società di capitali come definite dall’art. 2392c.c., ma anche con la rigida compartimentazione delle attribuzioni entro leaziende bancarie, quale risultante dai Regolamenti della Banca d’Italia.

Prospettache, nel caso di BPVi, di nulla era dato dubitare a fronte dei rassicuranti rapportitrasmessi dalla complessa struttura interna della banca, definita in ossequio alleindicazioni della Circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., atteso che la Corte d’appello di Romaavrebbe ritenuto fondato l’addebito di violazione delle norme prudenziali cheimpedivano di considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza, alfine di garantire la stabilità degli intermediari.

Impugna la deliberazione punitivaper quanto concerne la censura mossa dalla Banca d’Italia relativamente aifinding 3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti la c.d. pratica di “finanziamentibaciati”, contestando l’imputabilità di una pratica occultata, non individuabile dalsingolo consigliere d’amministrazione privo di deleghe.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Con il sedicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaData pubblicazione 08/05/2026applicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da Banca d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni per le ipotizzate carenze riguardanti lamala gestio sia del Fondo acquisto azioni proprie sia delle richieste di venditadelle azioni da parte dei soci, con mancato rispetto dell’ordine di presentazionetemporale delle relative domande e con violazione della normativa Mifid perquanto attiene all’aumento di capitale deliberato nel 2013.

Nega gli addebitimossi sulla base dei findings 6-7 e dell’annex 2 del rapporto di BCE e censural’applicazione di una sanzione, a titolo di colpa omissiva, per non averepredisposto un adeguato sistema organizzato di transazioni che garantissel’ordinata evasione delle richieste di riacquisto di azioni proprie, che i sociinviavano alla stessa BPVi.

Osserva come non esistesse un obbligo giuridico dellaBanca di riacquistare le proprie azioni e come la richiesta dei soci non innescasseun dovere di riacquisto in capo all’emittente che, come tale, non sarebbe stataneppure tenuta a garantire la liquidità del titolo onde assicurare ai sottoscrittoriun diritto d’uscita.

Ricorda come lo stesso statuto di BPVi, coerentemente con ledisposizioni imperative del diritto societario domestico, facoltizzasse l’impresa alriacquisto d’azioni proprie, nei limiti consentiti dalla disciplina positiva.Rappresenta, quindi, come neppure in astratto possa discutersi di un mercatosecondario del titolo BPVi, in quanto le azioni d’interesse non sarebbero stateammesse alla negoziazione in alcun mercato regolamentato, né sarebbero statetrattate in altre piattaforme telematiche, idonee ad agevolarne i trasferimenti.Da ultimo espone che la disciplina di BPVi prevedeva un procedimento con cuigli azionisti potevano inoltrare la proposta di riacquisto delle azioni emesse.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Per quel che concerne le effettive facoltà di controllo del CDA e dei suoicomponenti sulla struttura aziendale di una Banca, la rilevanza della suaorganizzazione e dei suoi controlli interni, l’assenza di indici di allarme e il pesoNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026riconosciuto alle indicazioni della Banca d’Italia, la corte territoriale ha esaminatoData pubblicazione 08/05/2026i profili in questione (si rimanda anche a quanto sopra esposto) e ha messo inevidenza che «l’esistenza di un fenomeno massivo quale quello dei c.d.“finanziamenti baciati” (finanziamenti erogati da BPV in cambio dell’acquisto diazioni proprie) adottati sin dal 2013 dalla banca vicentina, in uno conl’erogazione di moltissimi ed ingenti fidi concessi nel considerato contestotemporale e con gli elementi di sospetto sulle anomalie finanziarie in corso,collegate agli aumenti di capitale, avrebbero dovuto allertare gli amministratoriprivi di deleghe operative inducendoli ad attivarsi, imponendo l’esigenza disollecitare e pretendere approfondimenti sul tema, proprio sulla base dell’obbligodi agire informati».

Ha messo in luce, soprattutto, che «il potere di gestionedell’impresa spetta infatti a tutti gli amministratori come espressamente previstodall’art. 2380 bis, I co. c.c., come anche su tutti gli amministratori incombe uncorrispondente generale dovere di vigilanza sull’andamento della stessa».

Ciòperché la ratio del sistema è di garantire l’unità di gestione della società «poichéassicura un costante coinvolgimento in essa dei consiglieri non muniti di deleghe,rendendo effettiva la vigilanza del consiglio di amministrazione sull’operato deidelegati».

D’altronde, è consolidato in giurisprudenza il principio dell’irrilevanza,in chiave esimente, della presunta carenza o insufficienza dei flussi informativiin favore degli amministratori (Cass., n. 23554/2020).In ordine all’addebito di violazione delle norme prudenziali che impedisconodi considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza, al fine di garantirela stabilità degli intermediari, alla censura mossa dalla Banca d’Italiarelativamente ai finding 3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti la c.d. praticadi “finanziamenti baciati”, e alla dissimulazione di quest’ultima pratica ad operadel personale della banca, a prescindere dalle considerazioni già svolte inprecedenza, si osserva che la corte territoriale ha evidenziato che: «Leoperazioni di finanziamento in questione sono oggetto di uno specifico e rigorosoregime prudenziale, costituito dalla Circolare n. 263 del 2006, nonché dalRegolamento UE 575/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014».

Ha precisato, poi,che la normativa prevedeva che, in caso di finanziamenti diretti o indirettiall’acquisto delle azioni, il relativo controvalore venisse scomputato dalNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026patrimonio di vigilanza.

Ha riconosciuto che la situazione era stata discussa inoccasione della riunione consiliare del 19 marzo 2013, con riguardo a unaumento di capitale di 100 milioni di euro riservato ai nuovi soci. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha sottolineato, però, che il CdA «non ritenne di accertare seanaloghe operazioni di finanziamento fossero previste anche per il ben piùconsistente aumento di capitale da 506 milioni di euro in programma per ilgiugno 2013, nonché a quello di € 607,8 milioni di euro deliberato nel 2014,omettendo anche di verificare quali presidi potessero prevenire (o evidenziare)simili operazioni».

In conclusione, è emerso che il ricorrente non avevacontribuito all’adozione di procedure e sistemi di controllo interno cheintercettassero eventuali operazioni di finanziamento baciato, a dispetto deirilevanti rischi derivanti da simili operazioni, di cui il CdA era consapevole.Quanto alla mala gestio sia del Fondo acquisto azioni proprie sia dellerichieste di vendita delle azioni da parte dei soci, con mancato rispetto dell’ordinedi presentazione temporale delle relative domande e, comunque, con violazionedella normativa Mifid con riguardo all’aumento di capitale deliberato nel 2013, ealla negazione degli addebiti mossi sulla base dei findings 6-7 e dell’annex 2 delrapporto di BCE, premesso che le questioni sono state tutte trattate nel merito,la corte territoriale ha stigmatizzato la «mancata adozione di una procedurastrutturata e protetta, idonea a gestire gli ordini di vendita di azioni BPV da partedei clienti, a fronte del fenomeno di costante incremento di tali ordini, conconseguente progressiva perdita di funzionalità del mercato secondario dei titoliin questione (…)».

Ha pure evidenziato che «L’irregolarità contestata si correlapoi non tanto all’impossibilità di procedere, da parte di BPV, al riacquisto delleazioni per mancata copertura finanziaria del Fondo interno, quanto piuttostoall’omessa istituzione di un ordine cronologico di registrazione degli ordini divendita dei soci - quindi di una procedura, imputabile anche alla personadell’opponente - tanto più che la banca, proprio al fine di incrementare lasottoscrizione di azioni, si era impegnata al loro riacquisto».

Ha ritenuto, altresì,che «Privo di valore è poi l’argomento speso dall’opponente in meritoall’insussistenza di un obbligo giuridico della banca di dar corso alle pretese deisoci al disinvestimento delle azioni, ove si consideri che la legittima aspettativaNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026di questi ultimi alla gestione cronologica degli ordini di vendita si fondava suobblighi generali di correttezza e di buona fede esigibili dalla banca, anche alfine di evitare rischi legali e reputazionali, poi puntualmente verificatisi stantel’elevato numero di reclami da parte della clientela».12) Con il quattordicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2441 c.c. perché la corte d’appello avrebbe respinto lacensura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non essere statacorrettamente determinata l’entità del sovrapprezzo delle azioni di nuovaemissione di BPVi.

Nega l’addebito mossogli dalla Banca d’Italia per non avereconcorso, nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delle azioni dinuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama che avrebbeproposto un’entità discutibile della somma tesa a compensare gli azionisti dellaprivazione del diritto d’opzione.

Espone che l’ordinamento non imponeva al CDAdi fissare un sovrapprezzo “giusto”, ma di non definire un sovrapprezzo d’entitàtale da non tradursi in una compressione del “peso” dei soci esistenti, chevenivano privati della normale prerogativa di mantenere invariato il “peso” dellaloro partecipazione, nonostante l’aumento di capitale.

Il CDA, poi, avrebbe datosufficienti indicazioni all’incaricato di individuare un attendibile sovrapprezzosulla base degli indici tecnici e impostazioni metodologiche seguiti in operazionisimili.

La metodologia valutativa impiegata dal prof.

Bini - esperto di cui BPVi siavvaleva - sarebbe stata coerente con quella impiegata da [OSCURATO:PERSONA] percompiere valutazioni aventi il medesimo oggetto.La censura è infondata.La corte d’appello ha ritenuto che queste difese «non siano dirimenti, poichéinidonee a smentire il punto nodale della contestazione, costituito dallaconsiderazione che il prezzo dell’azione - con particolare riferimento al c.d.coefficiente “beta” - fosse stato demandato in via esclusiva all’esperto, senzaalcun coinvolgimento sostanziale del C.d.A. e delle unità operative nell’indaginevalutativa, nel totale silenzio ed in assenza di qualsiasi verifica sulle modalità difissazione del prezzo da parte del Collegio dei Sindaci, a sua volta rimastoacquiescente ed inerte nel relativo processo di (auto)determinazione del valoreNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’azione, a fini di aumento del capitale sociale negli esercizi 2013 e 2014».

Ilgiudice del merito ha evidenziato che il CdA non aveva fornito all’espertoistruzioni adeguate in modo da evitare che i parametri e i criteri valutativi usatiper stabilire il prezzo dell’azione fossero “incoerenti ed imprudenti” rispetto alsuo effettivo valore e ai possibili rischi patrimoniali associati a detto processoestimativo, applicando solo uno dei tre necessari criteri di previsione.

Ne eraconseguita l’inattendibilità del processo di determinazione del valore delle azioni.La Corte d’appello di Roma ha tenuto a precisare che le contestazioni nonavevano avuto ad oggetto l’accertamento della congruità, ma delle modalitàoggettive di determinazione del prezzo ufficiale definitivo e “corretto” delle azionifissato dal CdA, ovvero i criteri di scelta, adottati in via collegiale dai Consiglieridi amministrazione della banca, per impartire le istruzioni metodologicheall’esperto “indipendente” prof.

Bini, puntando a verificare la coerenza el’attendibilità del processo di valutazione del detto prezzo rispetto agli indicatorinegativi, economici e patrimoniali, della Banca vicentina.

Il CdA, quindi, eraresponsabile di non avere effettuato un vaglio approfondito dei risultati dellastima peritale, per garantire il diligente modus operandi dell’esperto che, invece,era giunto a proporre una sovrastima del valore del patrimonio netto del gruppobancario, in contrasto con quella più realistica suggerita dalla società PriceWaterhouse Coopers, che avrebbe dovuto «accendere l’attenzione degliamministratori sulla metodologia utilizzata dall’esperto».

In conclusione, ilgiudice del merito ha affermato come «la condotta omissiva contestata abbia poideterminato le conseguenti ricadute sul versante dei rischi legali e reputazionali,sulle quali peraltro il dr. [OSCURATO:PERSONA] non ha preso specifica posizione, cosicché lecensure mosse al rilievo debbono essere rigettate».Questa ricostruzione, assolutamente completa e ragionevole, rispondeappieno alle doglianze del ricorrente.13) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., atteso che la Corte d’appello di Roma avrebbe reso una motivazione“apparente” e/o “oggettivamente incomprensibile” con riguardo alle censureNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026relative alla sua presunta condotta colposa, quale componente del CdA, peressere incorso in omissioni e negligenza relativamente alla formulazione estruttura di contratti derivati stipulati dalla dirigenza della banca a copertura dirischi d’impresa e per non avere prestato adeguato sostegno alle funzioni internedi conformità (compliance) e di ispettorato (audit).

Contesta gli addebiti mossisulla base del finding 20 del rapporto BCE.

Evidenzia non essere compitodell’amministratore privo di deleghe il controllo delle modalità di definizione diciascun derivato.

Inoltre, la scelta sui derivati, in termini di struttura ecomposizione, risulterebbe altamente opinabile, dipendendo da una serie divariabili fungibili che ne condizionano gli sviluppi.

Inoltre, nota che le strutturedi controllo non avevano indirizzato al CdA segnalazioni o rilievi critici.

Parimenti,nel contestare gli addebiti mossi sulla base del finding 23 del rapporto di BCE,formula censura di infondatezza sostanziale delle contestazioni relative adasserite carenze nell’organizzazione, gestione dei rischi e nei controlli interni.La contestazione è inammissibile, avendo il giudice del merito affrontato inmaniera completa e approfondita le questioni sollevate, rendendo unamotivazione effettiva e non apparente.14) Con il ventunesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 144 quater TUB e 18, par. 5, Reg.

UE 1024/2013 - nellaparte in cui sarebbe previsto che le sanzioni applicate dalle autorità nazionalisiano efficaci, proporzionate e dissuasive -, per avere la sentenza impugnataritenuto corretta la determinazione della sanzione.La censura è infondata.La corte territoriale ha valutato la posizione del ricorrente, evidenziando lagenericità della contestazione e ritenendo congrua la sanzione perchél’interessato sedeva anche nel [OSCURATO:PERSONA].

Si richiama pure l’indirizzo secondocui il giudizio sull’adeguatezza e proporzionalità della sanzione amministrativa èrimesso dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito, che ha il potere diquantificarne l’entità, entro i limiti sanciti dalla disposizione applicata, percommisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta daisuoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteriNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026seguiti, con conseguente insindacabilità della relativa valutazione in sede dilegittimità (Cass., n. 19856/2024, che menziona Cass., n. 4844/2021; Cass.,nn. 5526/2020 e 9126/2017; in termini, Cass., nn. 11481/2020 e 10277/2024).15) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la Corte d’appello di Romaavrebbe disposto la condanna alle spese del ricorrente a vantaggio della Bancad’Italia, nonostante quest’ultima si fosse difesa con funzionari interni e non conavvocati del libero foro, senza incorrere, pertanto, in alcuna spesa (al di là dellostipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio.

Nonvarrebbe in contrario l’argomento per cui la difesa sarebbe stata sostenuta,comunque, da un avvocato legittimamente esercente la professione forense.La censura è manifestamente infondata.Dagli atti risulta che il patrocinio della Banca d’Italia è stato svolto da treavvocati e non da suoi funzionari.

Va ribadito, quindi, il principio di diritto percui, ove la P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato, mada un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto al rimborso dellespese ex art. 91 c.p.c. comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti diprocuratore, pur se detto difensore sia dipendente dell’Amministrazione, poichéquel diritto sorge in quanto parte vittoriosa si è avvalsa del ministero di undifensore tecnico (Cass., n. 24374/2024, Cass., nn. 23825/2023 e 16274/2022).16) Nella sua memoria il ricorrente chiede che il Collegio, con rinviopregiudiziale, sottoponga alla CGUE dei quesiti per verificare se le sanzioniopposte siano compatibili con i principi e la normativa europea (Carta dei dirittifondamentali UE, artt. 6 e 7 CEDU).L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, è utile ricordare che l’oggetto della domanda di pronunciapregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o lavalidità del diritto dell’Unione, e non (come nella specie pare sostanzialmenteintendere il ricorrente) l’interpretazione delle norme del diritto nazionale oquestioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C. giust.,Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazionedi domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficialedell’Unione europea del 20/07/2018).

Inoltre, per la giurisprudenza di questaCorte «[…] non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudizialeogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass.,SU, 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU,in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio), ovvero implicite laddove laquestione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamenteinfondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, par. 36),ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass.,SU, 24/05/2007, n. 12067).

Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanzanon è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronunciapregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista già una giurisprudenzaconsolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di dirittodi cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni2016.

C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, in motivazione, p. 5.5.;Cass., n. 14828/2018; Cass., n. 15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo suuna norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedentipronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, cheè rimesso al giudice nazionale).

Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto che il rinvio pregiudiziale alla CGUEsia non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente,anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia».

Aqueste considerazioni si può aggiungere che, per la Corte di giustizia (C. giust.,06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, PuligienicaEnvironnement; C. giust., 06/10/2021, C-561/19), viene meno l’obbligo di rinviopregiudiziale quando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea siimponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbiosulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. dottrina dell’acte clair).Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Non è necessario, nella specie, disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUEData pubblicazione 08/05/2026perché, per la giurisprudenza di legittimità (della quale si è detto nelle pagineprecedenti), le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Banca d’Italiaex art. 144, TUB, per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, non sonosanzioni amministrative di carattere punitivo e non pongono un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU(secondo l’interpretazione della sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] del2014), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimonialee personale, alle sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate (Cass.,nn. 12031/2022 e 4524/2021) e manipolazione del mercato (Cass., nn.17209/2020 e 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.17) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ffaele D’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5463/2022 pubblicatail 6 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB [OSCURATO:PERSONA], giàcomponente del CDA della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha impugnato la deliberan. 367/2017 del 25 maggio 2017 con cui era stata applicata una sanzioneNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026amministrativa pecuniaria di € 175.000,00. In particolare, al ricorrente sonoData pubblicazione 08/05/2026state contestate carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi, neicontrolli interni e nel governo societario, con particolare riferimento all’assettodel gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.5463/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 22 motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 117,comma 1, Cost., come ricavabile dall’interposizione dell’art. 6 CEDU nonché degliartt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la Corted’appello di Roma avrebbe escluso la natura punitiva delle sanzioni. La CorteEDU imporrebbe il rispetto delle garanzie dell’art. 6 CEDU per ogni iniziativapubblica destinata a produrre un effetto afflittivo per il destinatario dell’eserciziodi un potere punitivo. [OSCURATO:PERSONA] italiana (sentenza 6.7.2016, n. 193, par. 6.1)avrebbe affermato che i procedimenti amministrativi che rispondono ai requisitidella sentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976, C. 5101/71, par. 81-82) dovrebberoosservare le prescrizioni sostanziali e procedurali della CEDU, per poi ribadire laretroattività della disciplina più favorevole. Inoltre, sempre la Consulta avrebbedichiarato illegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria(Corte cost., 10.5.2019, n. 112), nella parte in cui aveva riguardo non al“profitto” della condotta di insider trading, ma al prodotto dell’illecito ed ai beniutilizzati per commetterlo. In questo modo sarebbe scomparsa la differenza trala sanzione delle condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni quicontestate (v. Cass., n. 8047/2019; Cass., n. 23679/2021).La censura è infondata.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensidegli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore allemodifiche ex d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioniNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sonoequiparabili, quanto a gravosità economica e incidenza sui diritti e libertàfondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali,imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall’art. 187 terTUF, per manipolazione del mercato, su cui si è pronunciata la Corte EDU con lasentenza [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro Italia del 4.3.2014, sicché esse nonhanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass.,n. 16517/2020). Nel caso esaminato dalla Corte europea, infatti, le sanzioni exart. 187 ter TUF erano assai più gravose da un punto di vista economico rispettoa quelle di cui si discute, determinando, inoltre, l’applicazione delle sanzioniaccessorie ex art. 187 quater, così da incidere su diritti e libertà fondamentaliriguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e managerialidella persona. Per la giurisprudenza sovranazionale, per stabilire la sussistenzadi un’accusa di natura penale occorre impiegare tre criteri: la qualificazionegiuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché il grado diseverità della “sanzione”. Sebbene i suddetti criteri (cd. Engel) siano alternativie non cumulativi e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzioneedittale e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta, va, tuttavia,considerato che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non puòessere svolta in termini totalmente astratti, ma va rapportata al contestonormativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce. Nel caso in esame, ildiritto nazionale attribuisce chiara natura amministrativa alla misura adottata ela medesima qualificazione è confermata dalle specifiche connotazioni dellasanzione, apparendo indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari (icomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), aconferma del fatto che la disposizione non contempla un divieto di generaleapplicabilità. La medesima sentenza 14.3.2014 [OSCURATO:PERSONA] c. Italia dellaCorte Edu ha escluso che i principi convenzionali conducano a ritenere che unasanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e atutti gli effetti - natura sostanzialmente penale (Cass., n. 1621/2018; Cass., n.8855/2017; Cass., n. 770/2017; Cass., n. 13433/2016). Non si pone, quindi, unNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6Data pubblicazione 08/05/2026CEDU (Cass., n. 8855/2017; Cass., n. 1621/2018; Cass., n. 4/2019; Cass., n.5/2019; Cass., n. 31632/2019; Cass., n. 13433/2016; Cass., n. 4114/2016;Cass., n. 3656/2016, tutte in rapporto alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24,comma 1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUB nonché dell’art.4, comma 3 TUB, come interpretati alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, par.2, lett. a), dell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6CEDU in quanto la corte d’appello avrebbe ritenuto non fondata la censurad’illegittimità del provvedimento punitivo impugnato per contrarietà alladinamica dell’equo procedimento ed al principio della necessaria autosufficienzadella determinazione afflittiva di Banca d’Italia. Censura il provvedimentoafflittivo, evidenziandone la contrarietà alla disciplina che prevede la separazionetra funzione istruttoria e decisoria nei procedimenti sanzionatori: prescrizioneche - per garantire l’imparzialità della decisione - si riflette sulla necessariaautosufficienza della determinazione punitiva finale, che non potrebbe avere unamotivazione per relationem. Per il Collegio romano, invece, sarebbe applicabileai procedimenti sanzionatori della Banca d’Italia l’art. 3, comma 3, legge n. 241del 1990. Nei procedimenti sanzionatori potrebbe riconoscersi validità solo ad unvalutazioni di altri uffici interni, ancorché partecipi del medesimo procedimento,sarebbe stato indicato dalla Corte Edu come un fattore sintomatico di un difettodi imparzialità (Corte Edu, 4.3.2014, n. 18640/10, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.Italia, par. 5). L’art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette lamotivazione per relationem, sarebbe disposizione contenuta in una leggegenerale sul procedimento amministrativo che non troverebbe applicazionenell’ambito dei procedimenti sanzionatori retti dalla legge n. 689 del 1981. Lascelta del Direttorio di operare una recezione piena della proposta degli ufficiinquirenti colliderebbe sostanzialmente con la prescrizione dell’art. 22, comma3, dello statuto di Banca d’Italia, secondo cui a quell’organo spetterebbe lacompetenza esclusiva all’assunzione di provvedimenti a rilevanza esterna.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Errerebbe, poi, la corte d’appello, nell’ammettere la pacifica applicabilità dell’art.Data pubblicazione 08/05/20263, comma 3, legge n. 241 del 1990, a prescindere da qualunque considerazionedell’art. 24 legge n. 262 del 2005, ai provvedimenti sanzionatori della Bancad’Italia, laddove il Direttorio aderisca alla proposta di delibera dell’ufficioistruttorio: ciò senza considerare le ragioni esposte in ricorso e con le noteautorizzate. L’art. 24, comma 1, della legge n. 262 del 2005 sarebbe normaspeciale, recante una disciplina peculiare per gli atti amministrativi a caratterepuntuale delle autorità di vigilanza, tra cui la Banca d’Italia, che nonprevederebbe la possibilità per l’autorità emanante di ricorrere al sistema dellamotivazione “tramite rinvio”. L’art. 25, comma 1, successivo effettuerebbe unrinvio selettivo ad alcuni principi della legge n. 241 del 1990, operanti nei limitidella loro “compatibilità”. Il comma 2, però, in punto di motivazione, ripeterebbeche gli atti delle autorità «devono essere motivati. La motivazione deve indicarele ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione,in relazione alle risultanze dell'istruttoria». Altresì per il diritto europeo (art. 263TFUE) gli atti non motivati sarebbero illeciti per violazione di una “formasostanziale” del provvedimento. Infine, la disposizione specificamente dedicataai provvedimenti della Banca d’Italia (art. 4, comma 3, TUB) imporrebbe senzaderoghe di corredare ogni decisione con un’espressa motivazione.La censura è infondata.Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittima tecnica diredazione provvedimentale il rinvio operato dal Direttorio alla motivazionecontenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale è statonotificato al ricorrente congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, attesoche il detto Direttorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non ètenuto a ribadirli e a riportarli per esteso (Cass., n. 32010/2024; Cass., n.27127/2024; Cass. n. 4/2019 e Cass. n. 4725/2016). Quindi, è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e97 Cost., dell’art. 144, TUB, in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 1,per violazione dell’obbligo di tipicità e determinatezza delle fattispecie soggettea sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, in tema di sanzioniamministrative, l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, non contiene una riserva diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026legge che escluda di integrare il precetto sanzionatorio, avente base nella legge,Data pubblicazione 08/05/2026mediante norme regolamentari delegate, confacenti al particolare ambitotecnico-specialistico cui si riferiscono. In particolare, i poteri della Banca d’Italiadi emanare istruzioni e disposizioni in tema di vigilanza informativa (art. 51) edi vigilanza regolamentare (art. 53) non sono lasciati al mero arbitrio di dettoorgano di controllo, ma sono esercitati in conformità a ben individuati principi edirettive (anche di livello europeo), a strumenti normativi primari e secondari ead altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare, data laparticolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme di base (inCass., n. 27127/2024, pure in tema di sanzioni della Banca d’Italia). Prive difondamento, allora, sono le censure che concernono la legge n. 262 del 2005 ela giurisprudenza amministrativa, che non escludono, alle condizioni esposte,l’uso di una motivazione c.d. per relationem. Generico, poi, è il richiamo al dirittoeurounitario, che non vieta di motivare gli atti amministrativi richiamandonealtri. Peraltro, il ricorrente ha certo compreso le contestazioni, tanto da svolgere,nel giudizio di merito e in questa sede, una difesa molto articolata.3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 14,comma 2, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe correlato ildies a quo del termine decadenziale per l’esercizio della potestà punitivaall’apposizione agli atti del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria,operando una valutazione della complessità dell’accertamento avulsa dal casoconcreto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fattodecisivo, ove la corte d’appello avrebbe giustificato la protrazione dei tempidell’accertamento omettendo di verificare in concreto la sussistenza dellapresunta complessità dello stesso. Deduce la nullità per essere il risultato di unprocedimento avviato dopo lo spirare del termine perentorio di 90 giorni ex art.14 legge n. 689 del 1981, decorrenti dall’accertamento o dal momento in cuidoveva, ragionevolmente, ritenersi accertato l’illecito. Infatti, la valutazionedella Banca d’Italia si sarebbe sviluppata sulla base della richiesta di attivazionedella BCE e dei documenti da quest’ultima trasmessi, senza ulteriori indagini. Lasussistenza di detto illecito sarebbe stata ricavabile, però, da tale richiesta, giàNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026a partire dal 28.1.2016. La decadenza dell’amministrazione dal potere punitivoData pubblicazione 08/05/2026non avrebbe potuto essere evitata ai sensi della previsione della sez. II, 1.1 delregolamento sulle sanzioni di Banca d’Italia, che collega il perfezionamentodell’accertamento all’apposizione del visto del direttore centrale per la vigilanzabancaria. La corte d’appello avrebbe, poi, trascurato d’esaminare fatti oggettodi segnalazione nel ricorso e in atti successivi, come le note del 1° aprile 2022.La censura è priva di pregio.Questa Suprema Corte (Cass., n. 12436/2022), chiamata a pronunciarsi sulricorso proposto da un altro consigliere d’amministrazione della BPVi avversouna delibera sanzionatoria, ha rilevato che la CDA di Roma, con motivazioneinsindacabile in questa sede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione dellaviolazione avvenuta a luglio 2016 in quanto l’accertamento si perfezionava conl’apposizione del visto da parte del capo dipartimento della Banca d’Italia,adempimento avvenuto il 6 luglio 2016, e perché, nella specie, il tempointercorso tra la seconda riunione della commissione per l’esame delleirregolarità (29/02/2016) e l’apposizione del visto del capo dipartimento eragiustificato dalla condivisibile necessità di assicurare, nell’ambito di unprocedimento particolarmente complesso nel suo genere, per essere scaturitodalle sollecitazioni della BCE e dalla documentazione da questa inviataall’autorità di vigilanza nazionale) “la completezza dell’istruttoria e larispondenza di ogni passaggio procedimentale ai principi posti dalla legge apresidio della legalità dell’azione dell’amministrazione, in termini di totaleautonomia e indipendenza rispetto alla BCE, potendo quindi convenirsi sullacircostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio 2016, conl’apposizione del citato visto”. La sentenza ha bene applicato il principio di dirittodi questa S.C. (Cass., nn. 4820/2019 e 29594/2023) per cui, in tema di sanzioniamministrative della Banca d’Italia, il termine di decadenza ex art. 14 legge n.689 del 1981 per la notifica della violazione decorreva dall’apposizione del vistodel direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, che suggellava laconclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito,comprensiva della valutazione e dell’adeguata ponderazione dei dati acquisiti edegli atti preliminari. Più in generale, in questa materia, la giurisprudenza diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026legittimità (Cass., n. 27242/2024) ha chiarito che il momento dell’accertamento,Data pubblicazione 08/05/2026che presuppone un’attività istruttoria, non coincideva con quello dell’acquisizionedel fatto nella sua materialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma era quello incui l’autorità aveva completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare lasussistenza dell’infrazione, da valutare a seconda del caso concreto: il giudice,dunque, doveva solo controllare se il provvedimento sanzionatorio fosse statoadottato in un tempo ragionevole (Cass., n. 32010/2024).4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19, comma3, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe negato la decadenzadel potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimentosanzionatorio, opinando l’inconferenza della norma rispetto all’ambito dellesanzioni amministrative; omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., nella parte ove la Corte d’appello non avrebbe valorizzato -come avrebbe dovuto in base al Regolamento di Bankitalia - la data del depositodelle controdeduzioni del Dr. [OSCURATO:PERSONA] (23.9.2016) quale dies a quo del decorsodel termine di 240 giorni prescritto per la conclusione del procedimento, definitoinvece in data 29.5.2017. Sostiene che avrebbe impugnato il provvedimentoafflittivo, rappresentando, a motivo della sua invalidità, il vizio di superamentodel termine ragionevole di durata del procedimento, quale ricavabile dallanormativa positiva domestica (legge n. 689 del 1981) e dagli artt. 6 CEDU e 41Carta dei diritti fondamentali UE. La corte d’appello, poi, avrebbe violato l’obbligod’esame del motivo. A prescindere dalla validità del termine di 240 giorni per laconclusione del procedimento, questo sarebbe terminato, comunque, in 248giorni. Sarebbe stata, poi, illegittima la disposizione regolamentare della Bancad’Italia relativa alla conclusione del provvedimento, secondo la quale il Direttoriopotrebbe adottare il provvedimento sanzionatorio «(…) entro 240 giorni dallascadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione».La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finale delprovvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazioneNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026formale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) aData pubblicazione 08/05/2026sbarramenti temporali decadenziali, salva la prevalenza di leggi speciali di parigrado (Cass., n. 9517/2018). In particolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive,all’art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita; oltre a taleindicazione temporale e all’esigenza di osservare effettivamente il principio delcontraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduceall’irrogazione della sanzione, non vi è altra disposizione cogente in ordine alrispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizionestabilita all’art. 28 della stessa legge. Il termine di 240 giorni non ha, pertanto,natura perentoria e non determina una decadenza dall’esercizio della potestàsanzionatoria, attesa l’inidoneità del regolamento interno a modificare ledisposizioni di legge sul procedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative (Cass., n. 29918/2024). Perciò, è confermato che i procedimentisanzionatori bancari sono temporalmente soggetti solo al termine quinquennaledi prescrizione della pretesa punitiva ex art. 28 legge n. 689 del 1981 e non atermini ulteriori di decadenza e/o perenzione, non previsti dalla legge stessa (ilche renderebbe irrilevante anche la deduzione relativa ai 248 giorni).Quanto al profilo che interessa l’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del1981, si osserva che l’obbligo di emettere il provvedimento nel termine di seimesi dal sequestro, ex art. 19 legge n. 689 del 1981, incide esclusivamentesull’efficacia della misura cautelare (Cass., n. 18060/2007).Le considerazioni svolte, poi, rendono prive di pregio le tematiche relativealla Carta EDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE.Ciò premesso, deve ritenersi che la corte territoriale abbia bene esaminatotutte le questioni: soprattutto, ha valutato la congruità del tempo impiegato dallaBanca d’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo alla P.A.di dare rilievo al decorso del termine per presentazione di controdeduzioni delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione.5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 d.lgs. n.72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU, dell’art. 49, par. 1, edell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, poiché la corteNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026d’appello avrebbe ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionaleData pubblicazione 08/05/2026dell’art. 6 d.lgs. n. 72 del 2015 e della previsione che nega la retroattività delladisciplina più favorevole agli illeciti compiuti prima della sua entrata in vigore.Sostiene che avrebbe censurato il provvedimento afflittivo evidenziandone lacontrarietà con la disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimentosanzionatorio e dell’applicazione della sanzione. Tale disciplina (art. 5 d.lgs. n.72 del 2015) escluderebbe la punizione amministrativa delle persone fisiche,indicando nella società il soggetto passivo dell’azione repressiva; essa avrebbedovuto trovare applicazione in quanto lex mitior rispetto a quella in vigore almomento del verificarsi delle condotte concretanti gli illeciti sanzionati e la suaimmediata applicabilità avrebbe dovuto imporsi attesa la patenteincostituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015. Il trattamentomigliorativo e, dunque, retroattivamente applicabile sarebbe risultato evidenteanche solo dall’esame dell’art. 144 ter TUB. La stessa Consulta (sentenza6.7.2016, n. 193, par. 6.1) avrebbe affermato che i procedimenti amministrativiche rispondono ai requisiti della sentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976, C.5101/71, par. 81-82, cit.) debbano osservare le prescrizioni sostanziali eprocedurali della CEDU. L’afflittività delle sanzioni de quibus della Banca d’Italiasarebbe stata palese nel caso odierno, in cui il compasso edittale sarebbearrivato a diverse centinaia di migliaia di euro. A imporre un mutamento, nelleconclusioni della giurisprudenza della Suprema Corte, sarebbe il successivointervento della Consulta, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 187 sexies TUFe la misura della confisca obbligatoria (Corte cost., 10.5.2019, n. 112). In questomodo sarebbe venuta meno la differenza tra la sanzione delle condotte marketabuse e quelle oggetto delle sanzioni qui contestate.La censura è infondata.Innanzitutto, si richiamano i principi esposti nell’esame del motivo primo,ove si è negata la natura penale delle sanzioni in esame. Questa S.C. ha giàescluso che le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ex artt. 144 ss. d.lgs. n. 385del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari abbiano natura penale e sianoNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agliData pubblicazione 08/05/2026effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale edamministrativa inflitta per i medesimi fatti (Cass., n. 20689/2018; n.10459/2019; n. 16517/2020 e n. 29918/2024). In conseguenza, è statacorrettamente esclusa l’operatività del principio di retroattività della lex mitior,con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gliartt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione a tali sanzionidel principio del favor rei, non sussistendo una regola generale di applicazionedella legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi(Cass., n. 17209/2020). P.Q.Mcostituzionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015 perché il c.d. principiodel favor rei, di matrice penalistica, non si potrebbe estendere, senza unaspecifica disposizione normativa, alle sanzioni amministrative, che rispondono,invece, al distinto principio del tempus regit actum (Cass., n. 12243/2025).6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 144 quater TUB in ordine alla quantificazione delle sanzioni ad operadella P.A. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe applicato unicamente i criteri previsti dall’art.11 legge n. 689 del 1981 e non, invece, quelli recati dall’art. 144 quater TUB,così omettendo di personalizzare la misura afflittiva.La censura è inammissibile, in quanto la Corte d’appello di Roma ha valutatola questione della congruità della sanzione, dando peso alla circostanza che ilricorrente sedeva anche nel [OSCURATO:PERSONA]. Eventualmente, sarebbe stato oneredel ricorrente indicare i profili indicati dall’art. 144 quater TUB non considerati.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 18, par.5, Reg. UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost., e dell’art. 1 legge n. 689 del 1981,in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che la Corte d’appello di Romaavrebbe reputato correttamente esercitato il potere punitivo della Banca d’Italia,in assenza di un accertamento istruttorio proprio, ma solo di uno ispettivo dellaBCE, inopponibile in quanto compiuto su fatti per cui la stessa era carente diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026poteri di natura pubblicistica. Sostiene di avere censurato il provvedimentoData pubblicazione 08/05/2026perché la Banca d’Italia lo avrebbe assunto sul presupposto dell’assolutacorrettezza ed opponibilità dell’accertamento svolto da BCE nei confronti dellaBanca Popolare di Vicenza, cui non avrebbe potuto partecipare in difetto di unapropria autonoma legittimazione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, pur procedendo all’avvio diun proprio autonomo procedimento sanzionatorio, avrebbe omesso di sottoporreal contraddittorio gli accertamenti dell’amministrazione europea. Ilprovvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe illegittimo, allora, per averefatto applicazione della disciplina sfavorevole recata dalla normativa europea.La censura è infondata.Innanzitutto, la corte territoriale evidenzia come, nella specie,l’accertamento sia stato condotto nel contraddittorio delle parti, con laparticolarità che la sanzione era stata irrogata dalla Banca d’Italia e che,pertanto, proprio con essa detto contraddittorio si era svolto. Comunque, nullavieta alla Banca d’Italia di avvalersi delle risultanze dell’attività ispettiva dellaBCE. Non risulta, poi, che, in sede di opposizione, l’accertamento della BCE siastato reputato intangibile: semplicemente, il giudice ha rilevato che il ricorrentenon aveva allegato circostanze idonee in concreto a smentirne le risultanze.8) Con l’ottavo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 24 leggen. 262 del 2005, come interpretato sulla base dell’art. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e dell’art. 6 CEDU, perché la Corte d’appello avrebbenegato la compressione del diritto di difesa dinanzi al diniego di Banca d’Italiadell’accesso a documenti amministrativi. Critica sia l’ostensione didocumentazione in lingua straniera sia la trasmissione solo parziale delladocumentazione richiesta, anche per mancato rispetto dell’art. 6 CEDU. Infatti,l’assenza di limitazioni in punto di richieste istruttorie sarebbe una delleprecondizioni per ritenere di full jurisdiction il processo in cui sia revisionata ladeterminazione punitiva impugnata. L’omessa acquisizione dei documentirichiesti, peraltro, avrebbe potuto assumere un valore determinante al fine dellaconferma del suo atteggiamento incolpevole, atteso che confidava nellavalutazione positiva espressa dalle autorità di vigilanza sulla conduzione edNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza. Il ricorrente afferma che laData pubblicazione 08/05/2026traduzione parziale lo avrebbe privato di una cognizione piena e diretta delladocumentazione su cui la Banca d’Italia aveva fondato il proprio convincimento.La censura è infondata.In primo luogo, la corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente non si eraopposto al diniego di accesso della Banca d’Italia, così facendo acquiescenza e,sul punto, non vi è stata una contestazione adeguatamente specifica. Inoltre, ilgiudice del merito ha sottolineato che la mancata ostensione non avrebbe leso ilcontraddittorio, atteso che il documento richiesto era rimasto estraneo alprocedimento sanzionatorio. Quanto alla lingua inglese, il giudice ha affermatoche le contestazioni e gli estratti degli allegati che ne erano parte erano statinotificati in italiano. [OSCURATO:PERSONA], poi era stato reso accessibile nella sua versioneufficiale, ossia in inglese, trattandosi di atto non formato dalla Banca d’Italia.9) Con il nono motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 legge n.689 del 1981, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 48 Carta deidiritti fondamentali UE, nonché dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011,per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. Lamenta diavere censurato il provvedimento sanzionatorio perché adottato in difetto dellaprova dell’elemento soggettivo dell’illecito, muovendo dalla presunzione dicolpevolezza e non da quella d’innocenza. Non sarebbe stato garantito uncontraddittorio paritario e la P.A. avrebbe beneficiato di un’agevolazioneprobatoria, in violazione dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011.La censura è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 deld.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella degli artt. 22 e 23legge n. 689 del 1981, a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere diprovare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è a carico della P.A., chedeve provare la condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche conpresunzioni semplici che, nel caso di illecito omissivo, pongono a caricodell’intimato l’onere di dimostrare di avere tenuto la condotta attiva richiesta,Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026ossia della sussistenza di elementi che l’abbiano resa inesigibile (Cass., SU, n.20930/2009). In particolare, in relazione ai soggetti che svolgono funzioni didirezione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individuauna serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni edincentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di ometteredoveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivodell’illecito all’accertamento della suità (Cass., n. 9546/2018; Cass., n.16517/2020). Così intesa la presunzione di colpa non contrasta con gli artt. 6CEDU e 27 Cost. anche nel caso la sanzione abbia natura sostanzialmente penalein quanto afflittiva (Cass., n. 1529/2018). La sentenza impugnata ha applicatoquesti principi correttamente, mettendo in luce come gli addebiti di cui si discutechiamino in causa le specifiche responsabilità del CDA in materia organizzativae di controlli interni. Ha rilevato che «In generale, il potere di gestionedell’impresa spetta infatti a tutti gli amministratori come espressamente previstodall’art. 2380 bis, co. 1, c.c., come anche su tutti gli amministratori incombe uncorrispondente generale dovere di vigilanza sull’andamento della stessa (…) Inparticolare il potere - dovere in esame non viene meno nell’ipotesi di attribuzione- ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati - di specifichei deleganti delle loro funzioni, permanendo in capo all’organo collegiale, ai sensidell’art. 2381, co. 3, c.c., poteri deliberativi sulle materie delegate, nonché ilpotere di impartire direttive vincolanti per i delegati, ivi compresa la possibilitàdi revocare la delega, avocando a sé le materie delegate. Tale competenzaconcorrente e sovraordinata del CdA rispetto alle attribuzioni dei delegati è delresto funzionale all’unità di gestione della società, poiché assicura un costantecoinvolgimento in essa dei consiglieri non muniti di deleghe, rendendo effettivala vigilanza del CdA sull’operato dei delegati. L’esercizio della funzione dicontrollo sul comitato esecutivo o sull’amministratore delegato e l’attivapartecipazione alla gestione societaria valgono quindi ad escludere che iconsiglieri privi di deleghe operative rivestano un ruolo meramente passivo,essendo tra l’altro espressamente tenuti ad agire “in modo informato” (ex art.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/20262381, co. 6, c.c.) e dunque a non restare inerti e ad attivarsi per reperire leData pubblicazione 08/05/2026informazioni necessarie all’esercizio, appunto “informato”, delle proprie funzioni.La natura collegiale dell’organo consiliare implica del resto un principio dicorresponsabilità dei Consiglieri rispetto alle condotte (commissive o omissive)di competenza del CdA, essendo necessario, al fine di poter diversificare lapropria posizione, che il singolo consigliere manifesti una volontà difformerispetto a quella del consiglio». Per il giudice del merito «Non si configura quindiuna responsabilità oggettiva, ma una responsabilità per colpa, correlata ad unacondotta negligente ed inerte rispetto agli obblighi di vigilanza sanciti dalledisposizioni secondarie che disciplinano l'attività bancaria. Sotto tale profilol’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo deve essere valutato allastregua della competenza professionale specifica richiesta ad ogni componentedel CdA di una banca (…)». In generale, il giudice ha evidenziato che il ricorrentenon si era posto nella condizione di apprezzare se le singole funzioni operasseroin modo corretto e virtuoso, «dimenticando di far parte anche lui di un organodel “vertice aziendale”». In pratica, ha appurato che il ricorrente aveva omessodi agire in modo informato e di ricondurre ad unità l’intera gestione della bancanell’esercizio dei suoi poteri gestori. Nella specie, quindi, non ha trovato spaziouna presunzione di colpevolezza o un’agevolazione probatoria della P.A., masono stati applicati i comuni principi sulla responsabilità colposa (eventualmente,in vigilando), accertata alla luce della tipologia di condotta, principalmenteomissiva, del ricorrente e della sua elevata qualifica professionale.10) Con il decimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la corte territorialegiudicato sulla base della c.d. presunzione di colpevolezza ritraibile dall’art. 3legge n. 689 del 1981, omettendo di valorizzare il limite all’operare della stessa,quale individuato nella giurisprudenza di legittimità, connesso alla circostanza -pacifica in casu - dell’occultamento della condotta illecita da parte di un gruppodi dirigenti al livello di Direzione Generale. Sostiene che, nella denegata ipotesiin cui si ritenga esservi uno spazio per una presunzione iuris tantum dicolpevolezza, la corte d’appello sarebbe comunque incorsa in omesso esame diNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026fatto decisivo perché non avrebbe considerato che, secondo la Suprema Corte,la presunzione di colpevolezza sussisterebbe solo in presenza di una situazione“ordinaria”, di «autori normali che operano in circostanze normali, in un contestoche porta ad escludere circostanze anomale che rendono incolpevole ilcomportamento trasgressivo. L’autore “normale”, quindi, potrebbe «allegarequelle circostanze “anomale” impeditive di un giudizio di riprovevolezza, nonpotendo essere chiamato ad impossibilia».Con il dodicesimo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto irrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenza della Banca perescludere la sua colpa. Contesta la fondatezza della sanzione comminatagliopponendo anche l’esimente della buona fede; rappresenta come i fatti, indicaticome oggettivamente in grado di ostacolare l’esercizio delle proprie funzioni,integrassero anche l’esistenza di una situazione di incolpevole affidamentoElenca una serie di circostanze che sostiene avrebbero dimostrato la sua tesi.Soprattutto, ribadisce che il sistema funzionava ed era adeguato ad intercettaresegnali sospetti e che si “inceppò” a causa di una scelta di convenienza delresponsabile della funzione audit: per non porsi in contrasto con il direttoregenerale, il Dr. Bozeglav omise di trasmettere informazioni assolutamenterilevanti agli organi statutari di gestione e controllo, nonostante sapesse che ilpersonale della rete, tramite la divisione mercati, dipendeva dal direttoregenerale, Dr. Sorato, che aveva un interesse ad occultare ogni problematica.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, il fatto che, perregolamentazione interna di BPVi, le domande di acquisto di azioni e quelle divendita delle stesse erano vagliate preventivamente dal comitato soci,organismo interno composto da consiglieri di amministrazione non delegati concui cooperavano addetti all’ufficio soci della stessa banca. Detto organo eraappositamente delegato e chiamato a verificare la compatibilità delle operazionirichieste con lo statuto e le discipline definite da BPVi in sede diautorganizzazione. Sottolinea come non vi fossero indici d’allarme cheNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026imponessero obblighi specifici di attivazione. La Corte d’appello di Roma nonavrebbe considerato assolutamente le circostanze de quibus, non dedicandoalcun esame alle modalità di funzionamento del comitato soci e dellaregolamentazione interna della società, non impegnandosi nell’apprezzamentodella complessa situazione dissimulatoria dimostrata e documentata.Con il diciassettesimo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Roma avrebberitenuto colposa la condotta del ricorrente in riferimento alle censure per nonavere impedito il fenomeno dei c.d. “storni”, per non essersi attivato o non averecontribuito all’adozione ed all’implementazione di procedure e di sistemi dicontrollo interno idonei ad evitare quelle operazioni di remunerazione dei soci.Contestare gli addebiti mossigli sulla base del finding 9 del rapporto della BCE.Oppone che sarebbe stato impossibile per un consigliere senza deleghe verificarela causale delle operazioni contestate, che erano tutte formalmente autorizzate,compiute nel corso dell’ordinaria attività d’impresa, di importo limitato e prive disegnalazione di profili di criticità da parte delle strutture di controllo interno.Con il diciottesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la Corte d’appello diRoma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta per non essersi attivato perpredisporre procedure di monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondicomuni di investimento e per non avere riscontrato termini e modalità di verificadell’andamento degli investimenti c.d. “in monte”, anche previa limitazione delledeleghe conferite dal CDA al D.G. di BPVi Dr. Sorato. Contesta gli addebitimossigli sulla base dei finding 1, 9 e 11 del rapporto della BCE.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Roma avrebberitenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure relative al c.d.portafoglio strategico, ove non sarebbe stata rilevata l’operatività di un dirigentedella banca (direttore finanza), in difetto di delega del Direttore Generale,investito della gestione di tale comparto di risorse di BPVi. Contesta gli addebitimossi sulla base del finding 13 del rapporto della BCE e censura che la Bancad’Italia gli abbia ascritto di non avere rilevato che gli investimenti erano compiutiNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026dal Vicedirettore generale senza una delega formale e di avere mantenuto unasocietà inutile ubicata nella repubblica irlandese. Evidenzia che l’attività delDirettore finanza non era conoscibile dal CDA, che era informato dell’andamentodegli investimenti dal Direttore Generale e dalle strutture e comitati interni digestione delle disponibilità della banca e di controllo.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, sono infondate.In ordine alla c.d. presunzione di colpevolezza e a prescindere dal fatto chela questione è stata esaminata dal giudice del merito, quest’ultimo ha accertatoche «l’esistenza di un fenomeno massivo quale quello dei c.d. “finanziamentibaciati” (finanziamenti erogati da BPV in cambio dell’acquisto di azioni proprie)adottati sin dal 2013 dalla banca vicentina, in uno con l’erogazione di moltissimied ingenti fidi concessi nel considerato contesto temporale e con gli elementi disospetto sulle anomalie finanziarie in corso, collegate agli aumenti di capitale,avrebbero dovuto allertare gli amministratori privi di deleghe operativeinducendoli ad attivarsi, imponendo l’esigenza di sollecitare e pretendereapprofondimenti sul tema, proprio sulla base dell’obbligo di agire informati».Inoltre, la Corte d’appello di Roma ha sottolineato che «i componenti del CdA,incluso il Sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato non prestarono alcuna attenzione al fine diverificare ex ante che le procedure di collocamento delle azioni sul mercatoprimario e di vendita delle azioni proprie sul mercato secondario fosserostrutturate in modo tale da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui allaCircolare n. 263/2006 (Titolo I, Capitolo 2, § 7) in tema di computo delpatrimonio di vigilanza, e dell’art. 28(1)(b) del CRR (Regolamento UE n.575/2013), che richiedono - in caso di finanziamenti diretti o indiretti all’acquistodelle azioni della banca - il conseguente scomputo degli strumenti di capitalecosì finanziati dal capitale primario di classe 1; dall’altro che omisero di svolgere,ex post, anche avvalendosi delle funzioni interne, qualunque controllo, idoneo afar emergere l’esistenza di un fenomeno che già con l’aumento di capitale del2013 aveva assunto carattere sistematico e massivo. E in ogni caso noncooperarono, nell’ambito dell’organo consiliare di cui facevano parte,Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026all’adozione di un robusto sistema di controllo interno e di misure atte aprevenire comportamenti quali quelli addebitati, sul piano penale, ad altri».Ne deriva l’assoluta inconsistenza delle difese del ricorrente, atteso che adifettare era la normalità della situazione e che tale anormalità era imputabileanche alla sua inidoneità a svolgere il proprio incarico in maniera professionale.In relazione all’attività dolosa dell’alta dirigenza, la corte territoriale hamesso in luce che «il potere di gestione dell’impresa spetta infatti a tutti gliamministratori come espressamente previsto dall’art. 2380 bis, I co. c.c., comeanche su tutti gli amministratori incombe un corrispondente generale dovere divigilanza sull’andamento della stessa». La ratio del sistema è di garantire l’unitàdi gestione della società «poiché assicura un costante coinvolgimento in essa deiconsiglieri non muniti di deleghe, rendendo effettiva la vigilanza del consiglio diamministrazione sull’operato dei delegati». Ne consegue che grava sui membridell’organo consiliare un onere di vigilanza rispetto all’attuazione delle direttiveimpartite ed all’efficace funzionamento del sistema, essendo i consiglieri privi dideleghe operative titolari di un ruolo non meramente passivo, in quanto tenutiad agire “in modo informato”. La corte ha negato, quindi, nella sostanza, chepotesse ipotizzarsi un affidamento incolpevole dell’opponente e che egli potessetrovarsi in una condizione di buona fede, atteso che egli avrebbe dimostrato «diaver abdicato di fatto al proprio ruolo in favore dei titolari delle singole funzioni,almeno sin quando queste stesse non avessero rilevato anormalità». D’altronde,è consolidato in giurisprudenza il principio dell’irrilevanza, in chiave esimente,della presunta carenza o insufficienza dei flussi informativi in favore degliamministratori (Cass., n. 23554/2020).Per quel che concerne il ruolo del comitato soci, la Corte d’appello di Romaha valutato la circostanza in questione e ne ha escluso l’incidenza ai fini delladecisione, avendo valorizzato il dovere del ricorrente di agire “informato” e diseguire lo svolgimento dell’attività aziendale, senza restare in passiva attesadegli eventi. Ciò in quanto l’esistenza di comitati endoconsiliari, quali il comitatosoci, con funzioni di primo vaglio e di supporto delle richieste di acquisto ovendita di azioni, non spoglia il CDA delle sue prerogative e delle sueresponsabilità. L’attribuzione a strutture e funzioni interne alla Banca di specificiNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026compiti non autorizza gli amministratori a ritenersi esentati dalle competenze edalle responsabilità loro proprie con riferimento alle attività così delegate.In ordine agli “storni” e alle contestazioni oggetto del finding 9 del rapportodella BCE, secondo il giudice di merito, «[OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha ben evidenziatocome le operazioni contabili di recupero a storno a favore di clienti-azionistifinanziati da BPV fossero doppiamente sospette, non soltanto per la loroeccessiva ed immotivata diffusione, ma anche per le fuorvianti causali che lepresupponevano, finalizzate non già al rimedio di errori tecnici di conteggi, maall’irregolare utilizzo degli storni di interessi per scopi impropri di naturacommerciale che la BPV non aveva interesse a fare risultare all’esterno. Sitrattava infatti di accessori già addebitati ai clienti destinatari dei cosiddettifinanziamenti baciati, che venivano appunto “stornati” quale contropartita per ilfatto che i clienti avevano accettato di sottoscrivere l’aumento di capitale». Ha,quindi, precisato che «Per meglio comprendere la portata, la rilevanza e lasostanza dell’abuso nella gestione del fenomeno de quo, colpevolmentetrascurato e non fronteggiato dal CdA, appare utile riportare integralmente lespiegazioni esemplificative al riguardo fornite dall’Autorità di Vigilanza e che diseguito si trascrivono: “…la pratica degli storni a favore di clienti azionistifinanziati dalla banca è strettamente legata alla pratica del capitale finanziato.Si pensi all’operatore economico che chieda un finanziamento di euro 200.000;BPV glielo concede a condizione che 50.000 euro siano utilizzati per sottoscrivereazioni della stessa BPV nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale;l’operatore economico accetta a condizione di non dovere corrispondere interessipassivi sui 50.000 euro da utilizzare per sottoscrivere le azioni; gli interessi sonoautomaticamente addebitati a carico del cliente e successivamente in parterestituiti per la quota relativa ai 50.000 euro mediante storno”». Pertanto, haaffermato che «Proprio alla luce della descrizione dell’ampio fenomeno del c.d.finanziamento baciato - su cui si è consumato il default della banca vicentina -va rilevato come la prassi dello storno degli interessi, da parte degli organi socialidi BPV, fosse stata, in concreto, del tutto impropria ed anomala (non essendofinalizzata a correggere errori tecnici, ma appunto a costituire una sorta di scontoNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026a fronte della sottoscrizione da parte dei clienti di azioni BPV) e meritasse unpresidio adeguato di contrasto da parte del CdA».Quanto al monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondi comuni diinvestimento, alla verifica degli investimenti c.d. “in monte”, anche previalimitazione delle deleghe conferite dal CDA al D.G. Dr. Sorato, e agli addebitimossi sulla base dei finding 1, 9 e 11 del rapporto della BCE, per la corteterritoriale la difesa del ricorrente era «generica ed assertiva ed in ogni caso noncondivisibile, tenuto conto del fatto che il rilievo attiene a carenze organizzativedi tipo strutturale, aventi ad oggetto, in particolare, l’eccessiva ampiezza deipoteri delegati all’esecutivo, in assenza di efficaci controlli ed in particolare di unadeguato monitoraggio circa l’esercizio dei poteri delegati. Del resto le deleghenon privano l’organo delegante delle responsabilità corrispondenti, sulla base delprecetto generale di cui all’art. 2381, co. 3, c.c. (cfr. Cass., n. 22848/2015).All’odierno opponente era dunque imputabile il fatto di aver concorso, qualemembro del CdA, all’attribuzione di deleghe eccessivamente ampie in favore deldirettore generale (Sorato) e del vice direttore generale (Piazzetta), ai fini degliinvestimenti nei tre fondi comuni lussemburghesi cd. unknown exposure,conferimento avvenuto nella riunione consiliare del 19/3/2013 ed avente adoggetto una delega tanto ampia da apparire indeterminata (essendo stati ilSorato ed il Piazzetta autorizzati a compiere “ogni atto necessario e/o ritenutoopportuno per la finalizzazione di tali investimenti”), per di più inerente adinvestimenti da ritenersi indubbiamente anomali, poiché eseguiti per diversecentinaia di milioni di euro sui fondi predetti, senza preventiva informativa sullacomposizione dei titoli sottostanti (ed essendo risultati che i fondi in questionein realtà detenevano anche azioni BPV)».Infine, con riferimento al c.d. portafoglio strategico, ove non sarebbe statarilevata l’operatività di un dirigente della banca (direttore finanza), in difetto diuna apposita delega da parte del Direttore Generale, agli addebiti mossi sullabase del finding 13 del rapporto della BCE, alla censura del mancato rilievo chegli investimenti erano compiuti dal vice Direttore generale in assenza di unadelega formale e al mantenimento di una società inutile ubicata nella repubblicairlandese, la corte territoriale ha ritenuto la genericità delle difese del ricorrente.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Inoltre, è emerso che la divisione Finanza operava al di fuori dei limiti posti dalData pubblicazione 08/05/2026Cda, senza essere destinataria di deleghe o sub deleghe e nonostante dettaanomalia fosse stata individuata dalla funzione di revisione interna.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da Banca d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni pretermettendo le effettive facoltà dicontrollo del CDA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una Banca.Lamenta che sarebbe stato violato l’art. 3 legge n. 689 del 1981 e che nonsarebbe stata considerata la difficoltà di intercettare elementi di sospetto, resainsormontabile dalla corretta attuazione, da parte della banca, della disciplinaprimaria e sub primaria domestica, che allontanava ulteriormente il consigliered’amministrazione privo di deleghe dalla concretezza della dinamica aziendale.L’impostazione del giudice colliderebbe non solo con le regole che definiscono gliobblighi degli amministratori di società di capitali come definite dall’art. 2392c.c., ma anche con la rigida compartimentazione delle attribuzioni entro leaziende bancarie, quale risultante dai Regolamenti della Banca d’Italia. Prospettache, nel caso di BPVi, di nulla era dato dubitare a fronte dei rassicuranti rapportitrasmessi dalla complessa struttura interna della banca, definita in ossequio alleindicazioni della Circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., atteso che la Corte d’appello di Romaavrebbe ritenuto fondato l’addebito di violazione delle norme prudenziali cheimpedivano di considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza, alfine di garantire la stabilità degli intermediari. Impugna la deliberazione punitivaper quanto concerne la censura mossa dalla Banca d’Italia relativamente aifinding 3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti la c.d. pratica di “finanziamentibaciati”, contestando l’imputabilità di una pratica occultata, non individuabile dalsingolo consigliere d’amministrazione privo di deleghe.Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Con il sedicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaData pubblicazione 08/05/2026applicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da Banca d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni per le ipotizzate carenze riguardanti lamala gestio sia del Fondo acquisto azioni proprie sia delle richieste di venditadelle azioni da parte dei soci, con mancato rispetto dell’ordine di presentazionetemporale delle relative domande e con violazione della normativa Mifid perquanto attiene all’aumento di capitale deliberato nel 2013. Nega gli addebitimossi sulla base dei findings 6-7 e dell’annex 2 del rapporto di BCE e censural’applicazione di una sanzione, a titolo di colpa omissiva, per non averepredisposto un adeguato sistema organizzato di transazioni che garantissel’ordinata evasione delle richieste di riacquisto di azioni proprie, che i sociinviavano alla stessa BPVi. Osserva come non esistesse un obbligo giuridico dellaBanca di riacquistare le proprie azioni e come la richiesta dei soci non innescasseun dovere di riacquisto in capo all’emittente che, come tale, non sarebbe stataneppure tenuta a garantire la liquidità del titolo onde assicurare ai sottoscrittoriun diritto d’uscita. Ricorda come lo stesso statuto di BPVi, coerentemente con ledisposizioni imperative del diritto societario domestico, facoltizzasse l’impresa alriacquisto d’azioni proprie, nei limiti consentiti dalla disciplina positiva.Rappresenta, quindi, come neppure in astratto possa discutersi di un mercatosecondario del titolo BPVi, in quanto le azioni d’interesse non sarebbero stateammesse alla negoziazione in alcun mercato regolamentato, né sarebbero statetrattate in altre piattaforme telematiche, idonee ad agevolarne i trasferimenti.Da ultimo espone che la disciplina di BPVi prevedeva un procedimento con cuigli azionisti potevano inoltrare la proposta di riacquisto delle azioni emesse.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Per quel che concerne le effettive facoltà di controllo del CDA e dei suoicomponenti sulla struttura aziendale di una Banca, la rilevanza della suaorganizzazione e dei suoi controlli interni, l’assenza di indici di allarme e il pesoNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026riconosciuto alle indicazioni della Banca d’Italia, la corte territoriale ha esaminatoData pubblicazione 08/05/2026i profili in questione (si rimanda anche a quanto sopra esposto) e ha messo inevidenza che «l’esistenza di un fenomeno massivo quale quello dei c.d.“finanziamenti baciati” (finanziamenti erogati da BPV in cambio dell’acquisto diazioni proprie) adottati sin dal 2013 dalla banca vicentina, in uno conl’erogazione di moltissimi ed ingenti fidi concessi nel considerato contestotemporale e con gli elementi di sospetto sulle anomalie finanziarie in corso,collegate agli aumenti di capitale, avrebbero dovuto allertare gli amministratoriprivi di deleghe operative inducendoli ad attivarsi, imponendo l’esigenza disollecitare e pretendere approfondimenti sul tema, proprio sulla base dell’obbligodi agire informati». Ha messo in luce, soprattutto, che «il potere di gestionedell’impresa spetta infatti a tutti gli amministratori come espressamente previstodall’art. 2380 bis, I co. c.c., come anche su tutti gli amministratori incombe uncorrispondente generale dovere di vigilanza sull’andamento della stessa». Ciòperché la ratio del sistema è di garantire l’unità di gestione della società «poichéassicura un costante coinvolgimento in essa dei consiglieri non muniti di deleghe,rendendo effettiva la vigilanza del consiglio di amministrazione sull’operato deidelegati». D’altronde, è consolidato in giurisprudenza il principio dell’irrilevanza,in chiave esimente, della presunta carenza o insufficienza dei flussi informativiin favore degli amministratori (Cass., n. 23554/2020).In ordine all’addebito di violazione delle norme prudenziali che impedisconodi considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza, al fine di garantirela stabilità degli intermediari, alla censura mossa dalla Banca d’Italiarelativamente ai finding 3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti la c.d. praticadi “finanziamenti baciati”, e alla dissimulazione di quest’ultima pratica ad operadel personale della banca, a prescindere dalle considerazioni già svolte inprecedenza, si osserva che la corte territoriale ha evidenziato che: «Leoperazioni di finanziamento in questione sono oggetto di uno specifico e rigorosoregime prudenziale, costituito dalla Circolare n. 263 del 2006, nonché dalRegolamento UE 575/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014». Ha precisato, poi,che la normativa prevedeva che, in caso di finanziamenti diretti o indirettiall’acquisto delle azioni, il relativo controvalore venisse scomputato dalNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026patrimonio di vigilanza. Ha riconosciuto che la situazione era stata discussa inoccasione della riunione consiliare del 19 marzo 2013, con riguardo a unaumento di capitale di 100 milioni di euro riservato ai nuovi soci. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha sottolineato, però, che il CdA «non ritenne di accertare seanaloghe operazioni di finanziamento fossero previste anche per il ben piùconsistente aumento di capitale da 506 milioni di euro in programma per ilgiugno 2013, nonché a quello di € 607,8 milioni di euro deliberato nel 2014,omettendo anche di verificare quali presidi potessero prevenire (o evidenziare)simili operazioni». In conclusione, è emerso che il ricorrente non avevacontribuito all’adozione di procedure e sistemi di controllo interno cheintercettassero eventuali operazioni di finanziamento baciato, a dispetto deirilevanti rischi derivanti da simili operazioni, di cui il CdA era consapevole.Quanto alla mala gestio sia del Fondo acquisto azioni proprie sia dellerichieste di vendita delle azioni da parte dei soci, con mancato rispetto dell’ordinedi presentazione temporale delle relative domande e, comunque, con violazionedella normativa Mifid con riguardo all’aumento di capitale deliberato nel 2013, ealla negazione degli addebiti mossi sulla base dei findings 6-7 e dell’annex 2 delrapporto di BCE, premesso che le questioni sono state tutte trattate nel merito,la corte territoriale ha stigmatizzato la «mancata adozione di una procedurastrutturata e protetta, idonea a gestire gli ordini di vendita di azioni BPV da partedei clienti, a fronte del fenomeno di costante incremento di tali ordini, conconseguente progressiva perdita di funzionalità del mercato secondario dei titoliin questione (…)». Ha pure evidenziato che «L’irregolarità contestata si correlapoi non tanto all’impossibilità di procedere, da parte di BPV, al riacquisto delleazioni per mancata copertura finanziaria del Fondo interno, quanto piuttostoall’omessa istituzione di un ordine cronologico di registrazione degli ordini divendita dei soci - quindi di una procedura, imputabile anche alla personadell’opponente - tanto più che la banca, proprio al fine di incrementare lasottoscrizione di azioni, si era impegnata al loro riacquisto». Ha ritenuto, altresì,che «Privo di valore è poi l’argomento speso dall’opponente in meritoall’insussistenza di un obbligo giuridico della banca di dar corso alle pretese deisoci al disinvestimento delle azioni, ove si consideri che la legittima aspettativaNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026di questi ultimi alla gestione cronologica degli ordini di vendita si fondava suobblighi generali di correttezza e di buona fede esigibili dalla banca, anche alfine di evitare rischi legali e reputazionali, poi puntualmente verificatisi stantel’elevato numero di reclami da parte della clientela».12) Con il quattordicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2441 c.c. perché la corte d’appello avrebbe respinto lacensura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non essere statacorrettamente determinata l’entità del sovrapprezzo delle azioni di nuovaemissione di BPVi. Nega l’addebito mossogli dalla Banca d’Italia per non avereconcorso, nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delle azioni dinuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama che avrebbeproposto un’entità discutibile della somma tesa a compensare gli azionisti dellaprivazione del diritto d’opzione. Espone che l’ordinamento non imponeva al CDAdi fissare un sovrapprezzo “giusto”, ma di non definire un sovrapprezzo d’entitàtale da non tradursi in una compressione del “peso” dei soci esistenti, chevenivano privati della normale prerogativa di mantenere invariato il “peso” dellaloro partecipazione, nonostante l’aumento di capitale. Il CDA, poi, avrebbe datosufficienti indicazioni all’incaricato di individuare un attendibile sovrapprezzosulla base degli indici tecnici e impostazioni metodologiche seguiti in operazionisimili. La metodologia valutativa impiegata dal prof. Bini - esperto di cui BPVi siavvaleva - sarebbe stata coerente con quella impiegata da [OSCURATO:PERSONA] percompiere valutazioni aventi il medesimo oggetto.La censura è infondata.La corte d’appello ha ritenuto che queste difese «non siano dirimenti, poichéinidonee a smentire il punto nodale della contestazione, costituito dallaconsiderazione che il prezzo dell’azione - con particolare riferimento al c.d.coefficiente “beta” - fosse stato demandato in via esclusiva all’esperto, senzaalcun coinvolgimento sostanziale del C.d.A. e delle unità operative nell’indaginevalutativa, nel totale silenzio ed in assenza di qualsiasi verifica sulle modalità difissazione del prezzo da parte del Collegio dei Sindaci, a sua volta rimastoacquiescente ed inerte nel relativo processo di (auto)determinazione del valoreNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’azione, a fini di aumento del capitale sociale negli esercizi 2013 e 2014». Ilgiudice del merito ha evidenziato che il CdA non aveva fornito all’espertoistruzioni adeguate in modo da evitare che i parametri e i criteri valutativi usatiper stabilire il prezzo dell’azione fossero “incoerenti ed imprudenti” rispetto alsuo effettivo valore e ai possibili rischi patrimoniali associati a detto processoestimativo, applicando solo uno dei tre necessari criteri di previsione. Ne eraconseguita l’inattendibilità del processo di determinazione del valore delle azioni.La Corte d’appello di Roma ha tenuto a precisare che le contestazioni nonavevano avuto ad oggetto l’accertamento della congruità, ma delle modalitàoggettive di determinazione del prezzo ufficiale definitivo e “corretto” delle azionifissato dal CdA, ovvero i criteri di scelta, adottati in via collegiale dai Consiglieridi amministrazione della banca, per impartire le istruzioni metodologicheall’esperto “indipendente” prof. Bini, puntando a verificare la coerenza el’attendibilità del processo di valutazione del detto prezzo rispetto agli indicatorinegativi, economici e patrimoniali, della Banca vicentina. Il CdA, quindi, eraresponsabile di non avere effettuato un vaglio approfondito dei risultati dellastima peritale, per garantire il diligente modus operandi dell’esperto che, invece,era giunto a proporre una sovrastima del valore del patrimonio netto del gruppobancario, in contrasto con quella più realistica suggerita dalla società PriceWaterhouse Coopers, che avrebbe dovuto «accendere l’attenzione degliamministratori sulla metodologia utilizzata dall’esperto». In conclusione, ilgiudice del merito ha affermato come «la condotta omissiva contestata abbia poideterminato le conseguenti ricadute sul versante dei rischi legali e reputazionali,sulle quali peraltro il dr. [OSCURATO:PERSONA] non ha preso specifica posizione, cosicché lecensure mosse al rilievo debbono essere rigettate».Questa ricostruzione, assolutamente completa e ragionevole, rispondeappieno alle doglianze del ricorrente.13) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., atteso che la Corte d’appello di Roma avrebbe reso una motivazione“apparente” e/o “oggettivamente incomprensibile” con riguardo alle censureNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026relative alla sua presunta condotta colposa, quale componente del CdA, peressere incorso in omissioni e negligenza relativamente alla formulazione estruttura di contratti derivati stipulati dalla dirigenza della banca a copertura dirischi d’impresa e per non avere prestato adeguato sostegno alle funzioni internedi conformità (compliance) e di ispettorato (audit). Contesta gli addebiti mossisulla base del finding 20 del rapporto BCE. Evidenzia non essere compitodell’amministratore privo di deleghe il controllo delle modalità di definizione diciascun derivato. Inoltre, la scelta sui derivati, in termini di struttura ecomposizione, risulterebbe altamente opinabile, dipendendo da una serie divariabili fungibili che ne condizionano gli sviluppi. Inoltre, nota che le strutturedi controllo non avevano indirizzato al CdA segnalazioni o rilievi critici. Parimenti,nel contestare gli addebiti mossi sulla base del finding 23 del rapporto di BCE,formula censura di infondatezza sostanziale delle contestazioni relative adasserite carenze nell’organizzazione, gestione dei rischi e nei controlli interni.La contestazione è inammissibile, avendo il giudice del merito affrontato inmaniera completa e approfondita le questioni sollevate, rendendo unamotivazione effettiva e non apparente.14) Con il ventunesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 144 quater TUB e 18, par. 5, Reg. UE 1024/2013 - nellaparte in cui sarebbe previsto che le sanzioni applicate dalle autorità nazionalisiano efficaci, proporzionate e dissuasive -, per avere la sentenza impugnataritenuto corretta la determinazione della sanzione.La censura è infondata.La corte territoriale ha valutato la posizione del ricorrente, evidenziando lagenericità della contestazione e ritenendo congrua la sanzione perchél’interessato sedeva anche nel [OSCURATO:PERSONA]. Si richiama pure l’indirizzo secondocui il giudizio sull’adeguatezza e proporzionalità della sanzione amministrativa èrimesso dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito, che ha il potere diquantificarne l’entità, entro i limiti sanciti dalla disposizione applicata, percommisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta daisuoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteriNumero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026seguiti, con conseguente insindacabilità della relativa valutazione in sede dilegittimità (Cass., n. 19856/2024, che menziona Cass., n. 4844/2021; Cass.,nn. 5526/2020 e 9126/2017; in termini, Cass., nn. 11481/2020 e 10277/2024).15) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la Corte d’appello di Romaavrebbe disposto la condanna alle spese del ricorrente a vantaggio della Bancad’Italia, nonostante quest’ultima si fosse difesa con funzionari interni e non conavvocati del libero foro, senza incorrere, pertanto, in alcuna spesa (al di là dellostipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. Nonvarrebbe in contrario l’argomento per cui la difesa sarebbe stata sostenuta,comunque, da un avvocato legittimamente esercente la professione forense.La censura è manifestamente infondata.Dagli atti risulta che il patrocinio della Banca d’Italia è stato svolto da treavvocati e non da suoi funzionari. Va ribadito, quindi, il principio di diritto percui, ove la P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato, mada un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto al rimborso dellespese ex art. 91 c.p.c. comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti diprocuratore, pur se detto difensore sia dipendente dell’Amministrazione, poichéquel diritto sorge in quanto parte vittoriosa si è avvalsa del ministero di undifensore tecnico (Cass., n. 24374/2024, Cass., nn. 23825/2023 e 16274/2022).16) Nella sua memoria il ricorrente chiede che il Collegio, con rinviopregiudiziale, sottoponga alla CGUE dei quesiti per verificare se le sanzioniopposte siano compatibili con i principi e la normativa europea (Carta dei dirittifondamentali UE, artt. 6 e 7 CEDU).L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, è utile ricordare che l’oggetto della domanda di pronunciapregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o lavalidità del diritto dell’Unione, e non (come nella specie pare sostanzialmenteintendere il ricorrente) l’interpretazione delle norme del diritto nazionale oquestioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C. giust.,Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Data pubblicazione 08/05/2026Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazionedi domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficialedell’Unione europea del 20/07/2018). Inoltre, per la giurisprudenza di questaCorte «[…] non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudizialeogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass.,SU, 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU,in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio), ovvero implicite laddove laquestione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamenteinfondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, par. 36),ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass.,SU, 24/05/2007, n. 12067). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanzanon è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronunciapregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista già una giurisprudenzaconsolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di dirittodi cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni2016. C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, in motivazione, p. 5.5.;Cass., n. 14828/2018; Cass., n. 15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo suuna norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedentipronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, cheè rimesso al giudice nazionale). Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto che il rinvio pregiudiziale alla CGUEsia non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente,anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia». Aqueste considerazioni si può aggiungere che, per la Corte di giustizia (C. giust.,06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, PuligienicaEnvironnement; C. giust., 06/10/2021, C-561/19), viene meno l’obbligo di rinviopregiudiziale quando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea siimponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbiosulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. dottrina dell’acte clair).Numero registro generale 6121/2023Numero sezionale 381/2026Numero di raccolta generale 13324/2026Non è necessario, nella specie, disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUEData pubblicazione 08/05/2026perché, per la giurisprudenza di legittimità (della quale si è detto nelle pagineprecedenti), le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Banca d’Italiaex art. 144, TUB, per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, non sonosanzioni amministrative di carattere punitivo e non pongono un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU(secondo l’interpretazione della sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] del2014), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimonialee personale, alle sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate (Cass.,nn. 12031/2022 e 4524/2021) e manipolazione del mercato (Cass., nn.17209/2020 e 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.17) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 13324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris