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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 08081/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bolzano, che ha indicato recapito PEC; -controricorrente - avverso la sentenza n. 110, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Cartella di pagamento ex art. 36bis- Legge Tremonti ambiente -Adesione a normativa condonistica- Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, disconosceva la riliquidazione delle imposte per gli anni 2008-2012, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2013, invocando i benefici fiscali dipendenti dagli oneri sostenuti per l’istallazione di un impianto fotovoltaico nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, la c.d.

Tremonti ambiente.

In conseguenza, a seguito della notificazione di comunicazione di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società la cartella di pagamento n. 109 2017 00010519 09, attinente ad Ires ed accessori in relazione all’anno 2013.

2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse contestato l’an ed il quantum dell’agevolazione, che era stata legittimamente richiesta.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, evidenziando innanzitutto, per quanto ancora d’interesse, che “la società non ha dimostrato il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, né ha posto l’Ufficio in condizioni di verificarlo” (sent.

CTR, p. 2).

La CTR, però, reputava che la società avesse assolto al proprio onere probatorio, specie mediante la produzione di perizia di parte, e pertanto rigettava l’impugnativa introdotta dall’Ente impositore.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la pronuncia della CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione.

Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha successivamente anche depositato memoria, in prossimità dell’udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha domandato sospendersi il processo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, istanza che è stata accolta nei termini di legge.

5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, ha depositato memoria l’Amministrazione finanziaria, insistendo nel domandare la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Ha depositato memoria anche la contribuente, ed ha allegato documentazione, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per aver aderito a normativa condonistica.

Ragioni della decisione

1. Con il suo strumento d’impugnazione, l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ., anche in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., in cui è incorsa la impugnata CTR, per non aver rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente, la quale non ha dimostrato di possedere i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale invocata.

2. Occorre quindi ricordare che in prossimità della fissata udienza di trattazione del 13.10.2022, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, e domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente è stata accolta con ordinanza della sottosezione sesta n. 35606 del 2022, disponendo la sospensione del giudizio fino al 16.1.2023.

2.1. Scaduto il termine di legge, la trattazione della causa è stata rifissata.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore.

Occorre infatti rilevare che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla disciplina di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione alla cartella esattoriale per cui è causa, recante n. 109 2017 00010519 09.

3.1. La contribuente ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale nonché la quietanza relativa all’intervenuto versamentodelle somme dovute, in data 13.1.2023, recante prot. 23011313302022169.

3.1. Nel termine di legge di sessanta giorni (art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022), l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

5. In attuazione del disposto di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanz ionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’ Agenzia delle Entrate, avendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del conten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bolzano, che ha indicato recapito PEC; -controricorrente - avverso la sentenza n. 110, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Cartella di pagamento ex art. 36bis- Legge Tremonti ambiente -Adesione a normativa condonistica- Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, disconosceva la riliquidazione delle imposte per gli anni 2008-2012, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2013, invocando i benefici fiscali dipendenti dagli oneri sostenuti per l’istallazione di un impianto fotovoltaico nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, la c.d. Tremonti ambiente. In conseguenza, a seguito della notificazione di comunicazione di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società la cartella di pagamento n. 109 2017 00010519 09, attinente ad Ires ed accessori in relazione all’anno 2013. 2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse contestato l’an ed il quantum dell’agevolazione, che era stata legittimamente richiesta. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, evidenziando innanzitutto, per quanto ancora d’interesse, che “la società non ha dimostrato il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, né ha posto l’Ufficio in condizioni di verificarlo” (sent. CTR, p. 2). La CTR, però, reputava che la società avesse assolto al proprio onere probatorio, specie mediante la produzione di perizia di parte, e pertanto rigettava l’impugnativa introdotta dall’Ente impositore. 4. Ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la pronuncia della CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha successivamente anche depositato memoria, in prossimità dell’udienza celebrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha domandato sospendersi il processo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, istanza che è stata accolta nei termini di legge. 5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, ha depositato memoria l’Amministrazione finanziaria, insistendo nel domandare la cassazione con rinvio della decisione impugnata. Ha depositato memoria anche la contribuente, ed ha allegato documentazione, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per aver aderito a normativa condonistica. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento d’impugnazione, l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ., anche in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729, primo comma, cod. civ., in cui è incorsa la impugnata CTR, per non aver rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente, la quale non ha dimostrato di possedere i requisiti per accedere all’agevolazione fiscale invocata. 2. Occorre quindi ricordare che in prossimità della fissata udienza di trattazione del 13.10.2022, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, e domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all’art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dalla contribuente è stata accolta con ordinanza della sottosezione sesta n. 35606 del 2022, disponendo la sospensione del giudizio fino al 16.1.2023. 2.1. Scaduto il termine di legge, la trattazione della causa è stata rifissata. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore. Occorre infatti rilevare che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla disciplina di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione alla cartella esattoriale per cui è causa, recante n. 109 2017 00010519 09. 3.1. La contribuente ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale nonché la quietanza relativa all’intervenuto versamentodelle somme dovute, in data 13.1.2023, recante prot. 23011313302022169. 3.1. Nel termine di legge di sessanta giorni (art. 5, commi 11 e 12, legge n. 130 del 2022), l’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio. 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 5. In attuazione del disposto di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanz ionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’ Agenzia delle Entrate, avendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del conten
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