CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Venezia; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Safsafi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dal medesimo richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta un vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'esclusione dell'ipotesi lieve, ex comma 5 del medesimo art. 73. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva chiaramente, invece, come il motivo di ricorso fosse stato proposto con l'atto d'appello e successivamente rinunciato (pag. 2, sent.). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec