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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22274/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 11/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 dl. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; letta la memoria della difesa della parte civile, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, allegando nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22/10/2008 - che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ai sensi degli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 216, n. 1 e 2, 222, 219, commi 1 e 2 n. 1, legge fallimentare, in relazione al fallimento della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] MIA, dichiarata fallita in data 29/01/2004 - riduceva la somma liquidata a titolo di provvisionale, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. In data 19/06/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, come risulta anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, mai impugnata sul punto, che aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare; né è possibile, da un punto di vista logico, inferire una presunta volontà del primo giudice di riconoscere la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, posto che detta circostanza non ha manifestato alcuno degli effetti che le sono propri e, quindi, non può rilevare ai fini del calcolo della prescrizione; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 4, legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, individuata in anni dieci, senza alcuna motivazione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 25/09/2018, e di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.

Senza alcun dubbio, dalla lettura del capo di imputazione come formulato, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, non risulta per nulla contestata, né attraverso la descrizione del fatto né attraverso il richiamo alla citata disposizione normativa.

Peraltro, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il primo giudice aveva ritenuto la sola circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, posta in giudizio di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, sicché la Corte di merito ha confuso, del tutto inspiegabilmente ed illogicamente, le due diverse circostanze aggravanti disciplinate dall'art. 219 legge fallimentari.

Va data, quindi, continuità ai principi già affermati da questa Corte regolatrice, secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell'art. 219 legge fa/I., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo." (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277300); inoltre, "In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del dano patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, anche se d'importo elevato, in assenza sia del richiamo della disposizione circostanziale dell'art. 219 legge fall., sia della precisazione nel fatto di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l'aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto." (Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, dep. 02/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275095).

Va considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato, posto che la Corte di merito non ha speso neanche una parola per giustificarne la durata delle pene accessorie fallimentari, fissata in anni dieci.

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez.

U, sentenza n. 33040 del 26/02/2015, lazouli, Rv. 264205; Sez.

U, sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali.

Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez.

U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).

Ne discende, pertanto, che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci mesi sei, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., risulta decorso alla data del 29/07/2016, tenuto conto della data della dichiarazione di fallimento, ossia il 29/01/2004, non risultando segnalate dalla Corte territoriale periodi di sospensione della prescrizione.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso va rigettato agli effetti civili, nessuna doglianza essendo stata formulata dall'imputato sotto altri profili, oltre a quelli sin qui esaminati, ed apparendo congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda fallimentare ed alle responsabilità del ricorrente.

Ne consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 7.020,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 7.020,00, oltre accessori d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 11/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 dl. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; letta la memoria della difesa della parte civile, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, allegando nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22/10/2008 - che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ai sensi degli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 216, n. 1 e 2, 222, 219, commi 1 e 2 n. 1, legge fallimentare, in relazione al fallimento della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] MIA, dichiarata fallita in data 29/01/2004 - riduceva la somma liquidata a titolo di provvisionale, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 19/06/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, come risulta anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, mai impugnata sul punto, che aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare; né è possibile, da un punto di vista logico, inferire una presunta volontà del primo giudice di riconoscere la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, posto che detta circostanza non ha manifestato alcuno degli effetti che le sono propri e, quindi, non può rilevare ai fini del calcolo della prescrizione; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 4, legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, individuata in anni dieci, senza alcuna motivazione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 25/09/2018, e di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Senza alcun dubbio, dalla lettura del capo di imputazione come formulato, la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, non risulta per nulla contestata, né attraverso la descrizione del fatto né attraverso il richiamo alla citata disposizione normativa. Peraltro, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il primo giudice aveva ritenuto la sola circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, posta in giudizio di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, sicché la Corte di merito ha confuso, del tutto inspiegabilmente ed illogicamente, le due diverse circostanze aggravanti disciplinate dall'art. 219 legge fallimentari. Va data, quindi, continuità ai principi già affermati da questa Corte regolatrice, secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, ancorché di importo elevato, né la generica menzione dell'art. 219 legge fa/I., quando non sia precisato il riferimento al comma primo di tale articolo." (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277300); inoltre, "In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del dano patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, anche se d'importo elevato, in assenza sia del richiamo della disposizione circostanziale dell'art. 219 legge fall., sia della precisazione nel fatto di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l'aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto." (Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, dep. 02/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275095). Va considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato, posto che la Corte di merito non ha speso neanche una parola per giustificarne la durata delle pene accessorie fallimentari, fissata in anni dieci. Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, sentenza n. 33040 del 26/02/2015, lazouli, Rv. 264205; Sez. U, sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione). Ne discende, pertanto, che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci mesi sei, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., risulta decorso alla data del 29/07/2016, tenuto conto della data della dichiarazione di fallimento, ossia il 29/01/2004, non risultando segnalate dalla Corte territoriale periodi di sospensione della prescrizione. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso va rigettato agli effetti civili, nessuna doglianza essendo stata formulata dall'imputato sotto altri profili, oltre a quelli sin qui esaminati, ed apparendo congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda fallimentare ed alle responsabilità del ricorrente. Ne consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 7.020,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 7.020,00, oltre accessori d
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