CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 36295/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ricorso dell'indagato 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame di Palermo del 7 gennaio 2022, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di riesame in relazione al sequestro preventivo delle somme sul sistema bancario-finanziario nella disponibilità del ricorrente sino alla concorrenza rispettivamente di C 2.497,58 C (capo 9 della rubrica) e di C 8.727,41 (capo 10 della rubrica), disposto in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen. A riguardo deduce: 1.1. ex art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e ex 240 cod. pen., per avere il tribunale ritenuto l'esistenza della motivazione circa il periculum in mora anche per i reati di cui ai capi 9) e 10) della rubrica, nonostante non vi fosse nel provvedimento emesso dal GIP alcun cenno in ordine a tale requisito, da ritenersi necessario anche nelle ipotesi di confisca obbligatoria a formulare la prognosi di pericolosità circa la libera disponibilità del bene, per come affermato dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 36959 del 2021; con conseguente nullità del decreto di sequestro; 1.2. ex art. 600 lett. b), in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e lett. e), per mancanza di motivazione, poiché meramente apparente, in ordine alle doglianze difensive contenute nei motivi di riesame e per manifesta illogicità della stessa per avere il tribunale ritenuto la sussistenza delle esigenze di custodia cautelare nei confronti dell'indagato. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 8/07/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che le Sezioni Unite hanno chiarito che "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato - Sez. U, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848). La motivazione sui richiamati profili, per come evidenziato dallo stesso P.G. nella requisitoria, è stata legittimamente integrata dal Tribunale del riesame, specificando che la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo derivante dalla libera disponibilità delle somme sequestrate si ravvisa "nel rischio che, ove lasciate nella disponibilità dell'indagato, possano essere riutilizzate o disperse, così verificandosi un significativo aggravamento delle conseguenze del reato". Sul punto non può condividersi quanto affermato dal ricorrente ad avviso del quale, ricorrendo un'ipotesi radicale di nullità dell'ordinanza genetica per omessa motivazione sulle esigenze cautelari, il potere integrativo del tribunale non avrebbe potuto essere esercitato. Per come precisato dall'ordinanza impugnata, infatti, la motivazione era presente, seppur insufficiente, avendo il primo giudice della cautela fatto riferimento al fatto che le somme in sequestro costituivano profitto del reato, in relazione alle quali non solo il pericolo di dispersione è connaturato alla natura fungibile e circolabile del denaro, ed anche alla circostanza che si tratta di confisca obbligatoria (e non facoltativa) ex art. 640-quater in relazione all'art. 322-ter cod. pen. degli stessi. 3.2. Quanto al secondo motivo, la censura deve ritenersi un mero refuso in quanto non solo meramente titolata e non argomentata, ma relativa a tema 9 cautelare del tutto differente che riguarda la posizione de libertate del ricorrente estranea al presente ricorso ove è impugnato il provvedimento nella parte che ha disposto la cautela reale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Ricorso del pubblico ministero Anche il Pubblico ministero presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame di Palermo del 7 gennaio 2022, nella parte in cui ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal GIP dello stesso tribunale, di beni nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza rispettivamente di C 6.243.434,90 C (capo 5 della rubrica) e di C 470.424,93 (capo 7 della rubrica), disposto in ordine al profitto dei reati di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen. e 110-316-bis cod. pen. A riguardo deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 640-bis e 316-bis cod. pen. 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 8/07/2022, sul rilievo del difetto di legittimazione dell'organo requirente, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria del 21/07/2022, la difesa del ricorrente, sul rilievo del difetto di legittimazione del Pubblico ministero ricorrente e della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Come correttamente evidenziato dal P.G. nella requisitoria, l'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione; senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali, così che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (da ultimo, Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Anche considerando il fatto che lo stesso art. 325 cod. proc. pen., nel richiamare le regole di rito dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, legge 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura (così, Sez. 3, Ordinanza n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869; Sez. 5, Sentenza n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858). Ne consegue, pertanto, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della som