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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25157/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata applicazione di pene sostitutive, è manifestamente infondato; che, in primo luogo, l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa (viceversa riconosciuto, sia pure in via condizionata); che il giudice non sarebbe tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo una valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva, esplicitata dalla prognosi negativa fondata sull'ancora attuale permanenza del reato (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 E ten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata applicazione di pene sostitutive, è manifestamente infondato; che, in primo luogo, l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa (viceversa riconosciuto, sia pure in via condizionata); che il giudice non sarebbe tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo una valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva, esplicitata dalla prognosi negativa fondata sull'ancora attuale permanenza del reato (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 E ten
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