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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 29706/2024

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a seguente ORDINANZA \Reuko' sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 06QXR8L nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28/02/2024, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione all'imputazione ex art. 495 cod. peri.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini, articolando due motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con i quali denuncia, in primo luogo, vizi di motivazione in relazione all'assenza delle condizioni che consentono il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata.

Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103.

Inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. richiamando, tra l'altro, le inequivoche risultanze istruttorie di cui al verbale di arresto: si tratta di motivazione, che, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U., 27 settembre 1995, Serafino; Sez.

U., 25 novembre 1998, Messina), è adeguata ai parametri richiesti in considerazione della speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta cielle parti.

Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 - dep. 04/02/2000, P.M. in proc.

Verdi, Rv. 215467), risolvendosi, censure del genere, in una sorta di revoca della richiesta di applicazione concordata della pena non consentita dall'ordinamento processuale (Sez. 7, n. 42937 del 17/09/2013 - dep. 18/10/2013, Sterrantino).

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA \Reuko' sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 06QXR8L nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28/02/2024, il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione all'imputazione ex art. 495 cod. peri. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini, articolando due motivi - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - con i quali denuncia, in primo luogo, vizi di motivazione in relazione all'assenza delle condizioni che consentono il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103. Inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. richiamando, tra l'altro, le inequivoche risultanze istruttorie di cui al verbale di arresto: si tratta di motivazione, che, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. U., 25 novembre 1998, Messina), è adeguata ai parametri richiesti in considerazione della speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta cielle parti. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 - dep. 04/02/2000, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467), risolvendosi, censure del genere, in una sorta di revoca della richiesta di applicazione concordata della pena non consentita dall'ordinamento processuale (Sez. 7, n. 42937 del 17/09/2013 - dep. 18/10/2013, Sterrantino). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 29706/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris