CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 34586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Salerno dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e t ricorsi; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile, si associa alla richiesta del Procuratore Generale di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Si riporta ai motivi dedotti in ricorso, depositando in udienza conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritiene infondato e inammissibile il ricorso, insiste sulla conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2815 del 25 giugno 2024, emessa in esito alla richiesta di procedersi con rito abbreviato non condizionato nel corso dell'udienza predibattimentale, il Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui all'imputazione (di cui agli artt. 169 d. Igs. n. 42/04, artt. 44, 64 e 71, 65 e 72 e 93 e 95, dPR n. 380/01), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna statuizione in ordine alla domanda della costituita parte civile. Il procedimento aveva ad oggetto violazioni urbanistiche, in ipotesi accusatoria commesse presso la c.d. "stanza di [OSCURATO:PERSONA] di Paola", ricompresa nel "[OSCURATO:PERSONA]" sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (CS), un palazzo storico, in ipotesi accusatoria sottoposto a vincolo "ope legis" ex art. 10 d. Igs. n. 42/04, e in carenza delle necessarie autorizzazioni e dei prescritti adempimenti previsti a tutela del rischio sismico. Le indagini relative a tali fatti nascevano dalla segnalazione inoltrata dal Comune, in esito ad un sopralluogo svolto in data 9 giugno 2021, al Nucleo dei [OSCURATO:PERSONA] del Nucleo di Cosenza: la segnalazione era relativa alla realizzazione di "brecce" all'interno della stanza suddetta, adibita a dimora di [OSCURATO:PERSONA] di Paola nel periodo di edificazione del Santuario ubicato a monte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto riferito dalla segnalazione, (compiutamente riportata dal Tribunale a pagina 5 della sentenza), prima accessibile solo dal livello sovrastante per mezzo di una scala in legno che partiva da una botola: la realizzazione delle brecce veniva ascritta a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria, unitamente al coniuge, dell'immobile confinante con la stanza resa accessibile proprio dalle "brecce" realizzate. Avverso la sentenza di primo grado, come desumibile dagli atti allegati al ricorso del Procuratore Generale, l'imputata presentava ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 16001 del 20 febbraio 2025, riqualificava il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] in appello e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. La Corte di appello, con sentenza del 10 febbraio 2026, decidendo "in sede di rinvio" (come risulta dal dispositivo) a seguito dell'ordinanza n. 16001 sopra citata, assolveva l'imputata da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto: tanto faceva, dopo aver dichiarato utilizzabili gli esiti delle investigazioni difensive depositate dalla difesa dell'imputata prima dell'ammissione del rito abbreviato, valorizzando, quindi, una nota del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] Arti e Paesaggio in data 8 luglio 2022 (che asseritamente escludeva l'esistenza di un vincolo ed artt. 10 e 12 d. Ig.s 42/04), le risultanze di una planimetria catastale, e ritenendo, infine, che quella definita "breccia nel muro" altro non fosse che "intonaco ammalorato". Nulla veniva dispo in 2sentenza quanto alla domanda della costituita parte civile, dandosi altresì atto che nulla risultava in sequestro. La Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, ricorrono avverso la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa dalla Corte di appello di Salerno il 10 febbraio 2026. Il ricorso della Procura Generale è affidato a quattro motivi. 1.1 Con il primo motivo di ricorso, l'Ufficio ricorrente deduce violazione di legge processuale, avendo la Corte territoriale celebrato un giudizio di appello a fronte di una sentenza di non doversi procedere, emessa in abbreviato nell'udienza predibattimentale, e pertanto non appellabile, errore in parte riconducibile alla pronuncia di questa Sezione, che aveva riqualificato come appello il ricorso proposto dall'imputata, benché si trattasse di sentenza emessa in esito alla scelta dèl rito abbreviato 1.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge processuale in ragione dell'omesso rilievo, ad opera della Corte territoriale, del difetto di interesse ad impugnare dell'imputata, atteso che la stessa non aveva rinunciato alla prescrizione in tempo utile, avendo a tanto provveduto tardivamente. 1.3 Il terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché plurimi vizi della motivazione, avendo la Corte territoriale proceduto ad emettere sentenza di assoluzione in carenza dei presupposti di evidenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., incorrendo in palese vizio della motivazione e, altresì, con travisamento di talune prove, in particolare: - della nota del Ministro della [OSCURATO:PERSONA], in data 8 luglio 2022, dalla quale avrebbe desunto l'inesistenza di vincoli monumentali gravanti sull'immobile interessato dalle opere oggetto di imputazione; - della planimetria catastale del 1939, dalla quale la Corte ha ritenuto di desumere che la "stanza del Santo", oggetto delle opere contestate, fosse già collegata alle stanze attigue attraverso un varco della stessa misura di quella descritta come abusiva dl PM, e che quella che il PM avrebbe definitivo come una breccia nel muro fosse solo intonaco ammalorato; - degli elementi a carico dell'imputata emergenti da plurime fonti dichiarative, dalle dichiarazioni dell'imputata, dalla tesi di laurea redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (che ritraeva la dispensa a muro e l'unico accesso alla stanza costituito dalla botola), dai verbali di sopralluogo fotografico. 1.4 Il quarto motivo deduce vizio della sentenza impugnata per erronea applicazione della disciplina relativa all'utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio abbreviato, avendo considerato utilizzabili (diversamente da quanto espressamente ritenuto dal Tribunale) le indagini depositata dalla difesa oltre il 3termine di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 544-bis cod. proc. pen.), così violando il contraddittorio e, comunque, applicando all'udienza predibattimentale i poteri integrativi riconosciuti al Giudice dell'udienza preliminare, contrariamente a quanto recentemente affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2026. La parte civile, a sua volta, affida il ricorso a quattro motivi di censura della sentenza impugnata. 2.1 Il primo motivo di ricorso deduce violazione della legge processuale, avendo la Corte territoriale celebrato un giudizio di appello nonostante la sentenza impugnata fosse inappellabile, errore riconducibile alla sentenza emessa da questa Sezione, che aveva ritenuto che nel caso di specie la sentenza impugnata fosse stata emessa nel corso dell'udienza predibattimentale, ma non in abbreviato. Si deduce che la Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto di qualificare il proprio giudizio come giudizio di rinvio ex art. 627 e 623 cod. proc. Pen., nonostante la sentenza di questa Sezione non contenesse alcuna enunciazione di principio di diritto né, per l'effetto, potesse dare luogo ad un giudicato esplicito o implicito sull'ammissibilità del gravame. Si deduce che la Corte territoriale, inoltre sarebbe incorsa in violazione dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Ancora, deduce nullità della sentenza impugnata per incompetenza funzionale, sempre conseguente alla inappellabilità della sentenza. Deduce, infine, che tali violazioni hanno arrecato pregiudizio alla parte civile atteso che l'imputata avrebbe prodotto tale sentenza nel giudizio civile avente ad oggetto la proprietà della stanza oggetto dei lavori contestati come abusivi e consistiti nella asserita apertura di un varco di accesso ad un locale (asseritamente di proprietà del Comune, quale locale ricompreso in altra porzione immobiliare del medesimo palazzo), in carenza dei prescritti titoli abilitativi. 2.2 Con il secondo motivo, la parte civile deduce violazione di legge processuale, non avendo la Corte territoriale rilevato la carenza di interesse ad impugnare dell'imputata, attesa la mancata tempestiva rinuncia alla prescrizione (rinuncia espressa tardivamente, oltre la scadenza del termine ad impugnare). 2.3 II terzo motivo di ricorso deduce, in primo luogo, violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione in carenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e travisando numerosi fonti di prova, compiutamente riportate in ricorso. Sotto altro profilo, la parte civile si duole dell'omessa valutazidne di elementi a carico (dichiarazioni confessorie dell'imputata e altri contributi dichiarativi). 42.4 Il quarto motivo di ricorso deduce violazione della legge processuale in punto di utilizzabilità delle investigazioni difensive, motivo articolato in maniera sovrapponibile al quarto motivo di ricorso del Procuratore Generale e fondato, nella prospettazione, sulla tardività del relativo deposito, sulla violazione del contraddittorio, sulla illegittima applicazione di principi previsti dal legislatore in materia di poteri di integrazione istruttoria del Giudice dell'udienza preliminare. La Procura Generale, con conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura formulati da entrambi i ricorrenti, e, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Nelle more della celebrazione dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso, in via successiva, tre memorie, rispettivamente in data 26 luglio, contenente deduzioni in ordine ai singoli motivi di ricorso formalizzati rispettivamente dalla Procura Generale e dalla parte civile, in data 31 luglio 2026, integrativa della precedente anche in replica alla requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, e in data 25 agosto 2026, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque rigettarsi i ricorsi del Procuratore Generale e della parte civile e la conferma della sentenza impugnata. La parte civile ha trasmesso memoria di replica alle deduzioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento del ricorso presentato e per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile. All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il difensore di parte civile si è associato alle richieste della Procura Generale, riportandosi ai motivi dedotti. Il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Seguendo l'ordine logico delle questioni proposte, occorre preliminarmente valutare la questione dedotta dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 23 della memoria del 25 agosto 2026) in ordine alla ammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile. Sul punto, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], la parte civile abbia interesse all'impugnazione proposta, concreto ad attuale, in ragione della formula assolutoria adottata dalla Corte territoriale, stante quanto disposto dall'art. 652 cod. proc. pen. in punto di efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno, tenuto conto della indicazione di attuale pendenza di 5altri giudizi civili e amministrativi nei quali la sentenza impugnata produrrebbe, altrimenti, effetti (cfr. pagina 2 del ricorso della parte civile, e pagg. 3 e 4, punto 2.1, della sentenza di primo grado, dalla quale risulta che "...emerge dai documenti utilizzabili e dalle memorie difensive, l'instaurazione e la pendenza di contenziosi civili e amministrativi, fulcro della conflittualità tra le parti nelle legittime prospettazioni difensive e di tutela dei rispettivi interessi."). Passando quindi all'esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue. 2. Tutti i motivi articolati sia dalla Procura Generale che dalla parte civile, con riferimento alla incompetenza della Corte di appello alla decisione del gravame proposto dall'imputata, in quanto proposto avverso sentenza non appellabile, debbono essere trattati in via logicamente antecedente agli ulteriori motivi dedotti, trattandosi di questione che, nella prospettazione . della parte, atterrebbe alla incompetenza funzionale della Corte territoriale e, in via di ultima istanza, allo svolgimento di un grado di appello con riferimento a sentenza che, emessa in sede di abbreviato, risulterebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen. Pertanto, vengono trattati in via preliminare e congiuntamente rispettivamente i motivi: primo e secondo del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, e il primo motivo di ricorso della parte civile. Sul punto, si osserva che la Corte territoriale nulla dice, limitandosi a richiamare la sentenza della Corte di cassazione che alla stessa ha trasmesso gli atti in esito alla riqualificazione operata ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ritenendosi a tanto vincolata. Ebbene, sebbene la riqualificazione dell'impugnazione non possa assimilarsi compiutamente ad un provvedimento di annullamento con rinvio, per il quale l'art. 627 cod. proc. pen. prevede espressamente, al comma 3, l'obbligo del giudice di uniformarsi alla sentenza di cassazione per ogni questione con essa decisa, e sebbene non sia previsto espressamente un vincolo del giudice di merito ad uniformarsi alle statuizioni della Corte in tema di riqualificazione del gravame proposto, tale vincolo risulta chiaramente e ripetutamente affermato da questa Corte, che ha espressamente escluso che il giudice di merito, destinatario della relativa trasmissione atti, possa sollevare eventuale conflitto di competenza (anche funzionale). Detto altrimenti, la Corte ha ritenuto, a far data dalla sentenza della Sez. 1, n. 115 del 15 gennaio 1992, Rv 189228-01, che "...la definitività del giudizio a seguito delle determinazioni del giudice di legittimità in tema di competenza, in qualunque forma assunte, risponde ad un'esigenza di sistema, costituendo principio cardine dell'ordinamento processuale, destinato ad applicarsi anche fuori dei casi di annullamento per incompetenza, di annullamento con rinvio o di risoluzione di conflitto di competenza, con la conseguente impossibilità di configurare una situazione di conflitto tra il giudice di merito e quello di cassazione". 6Analogamente, in altre e più recenti pronunce si è affermato che il conflitto di competenza (quale disciplinato dall'art. 27 del codice di rito, la cui compiuta portata precettiva include, al comma 2, la previsione di estensione della stessa ai "casi analoghi") giammai può configurarsi tra la Corte di cassazione ed altro giudice, poiché la Corte di cassazione, collocandosi in posizione sovraordinata rispetto agli altri organi giurisdizionali, può annullare o confermare le decisioni di altri giudici, ma mai potrebbe trovarsi in una situazione di "conflitto" rispetto ad essi (cfr. Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc. p.c. e Sessa, Rv. 196316 - 01; Sez. 1, n. 42000 del 21/10/2010, Fingestus, Rv. 249089 - 01). Nel solco di tale orientamento, la prima sezione penale di questa Corte ha espressamente ritenuto che "... il provvedimento di riqualificazione del mezzo di impugnazione proposto operato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, produce effetti vincolanti, determinando l'attribuzione di "competenza funzionale" al giudice (anche) incompetente funzionalmente da parte della Corte di cassazione con la conseguente "irretrattabilità del foro commissorio conseguente al provvedimento di sua competenza" (Sez. 1, n. 9978 del 06/03/2026, Alosilla, Rv. 289632 - 01, pagina 2 della relativa motivazione). Poste tali premesse, neppure può trovare accoglimento la censura di nullità della sentenza impugnata articolata in relazione ai profili di abnormità dedotti dalla parte civile, dovendosi, altresì, richiamare la recente pronuncia di questa Sezione che ha espressamente escluso, al riguardo, anche profili di nullità di ordine generale e assoluta, statuendo, in materia di esecuzione, che la statuizione della Corte di legittimità in tema di riqualificazione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., produce un effetto vincolante attributivo del foro commissorio irretrattabile, "...equivalente a quello espressamente previsto dagli artt. 25 e 627 cod. proc. pen., attesa l'impossibilità per il giudice dell'opposizione di sollevare conflitto ex art. 28 cod. proc. pen., con la Corte di cassazione (cfr. sez. 3, sentenza n. 45983 del 12 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, in motivazione, pagg. 7 e ss.). Ne discende che i motivi del ricorso PG e parte civile sul punto, logicamente precedenti gli ulteriori motivi dedotti, non possono trovare accoglimento. 2. Vanno, invece, accolti i motivi di ricorso relativi alla tardività della rinuncia alla prescrizione, articolati sia dall'Ufficio ricorrente che dalla parte civile (rispettivamente, terzo motivo di ricorso della Procura Generale e secondo motivo di ricorso della parte civile), atteso che tale rinuncia risulta contenuta in una memoria difensiva, allegata dal Procuratore Generale al proprio ricorso, trasmessa dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di cassazione in data 5 febbraio 2025, in 7vista dell'udienza camerale già fissata per il 20 febbraio 2025 e, quindi, in data successiva alla formalizzazione del ricorso per cassazione, proposto dall'imputata, oltreché successiva alla pronuncia di primo grado, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la relativa carenza di interesse dell'imputata ad impugnare una sentenza di non doversi procedere, a fronte di una prescrizione già dichiarata con la sentenza di primo grado (che peraltro non conteneva statuizioni civili pregiudizievoli, come emerge da pagina 22 della sentenza di primo grado) e di un atto di impugnazione che non formulava motivi in ordine alla violazione dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (per come riepilogati alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Sul punto, si osserva che questa Corte ha chiaramente affermato che "È tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva rinunciato alla prescrizione, già dichiarata in appello, il giorno dell'udienza in Cassazione)" (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Pg, Rv. 278983 - 02) e che nel caso di specie, non risulta ricorra alcuna delle ipotesi derogatorie configurabili alla stregua della giurisprudenza di questa Corte. In sede di legittimità, infatti, si è affermato che è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata con sentenza, qualora l'imputato non sia stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione della volontà coincide con quello dell'impugnazione (Sez. 3, n. 4946 del 17/01/2012, Misale, Rv. 251985 - 01) e che è tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione effettuata dall'imputato con l'atto di appello (diversamente dal caso di specie, in cui la rinuncia alla prescrizione risulta successiva alla presentazione dell'atto di impugnazione, come si dirà), nel caso in cui solo la riqualificazione dell'imputazione operata dalla sentenza di primo grado abbia determinato l'estinzione del reato contestato (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 - 01, sentenza riferita all'ipotesi di mutamento nella qualificazione giuridica, non anche della data dei commesso reato). Nel caso di specie non risulta né che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato al procedimento, né che vi sia stata una riqualificazione del fatto, in senso tecnico, posto che il giudice di primo grado, a fronte della contestazione di cui alla rubrica contenente il riferimento al fatto commesso "in epoca prossima al 2021", ha specificato che lo stesso, nell'ottica del "favor rei", fosse da collocarsi, al più tardi, al 31 dicembre 2018. Con particolare riferimento alla riqualificazione del fatto, invocata dalla difesa quale ragione sulla cui base ritenere la tempestività della rinuncia alla prescrizione, si osserva che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, tema comunque sottostante anche all'individuazione della ragione di deroga al più generale principio che declina 8l'interesse ad impugnare la declaratoria di prescrizione come correlato all'avvenuta, preventiva rinuncia ad essa, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa: in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che, senza che fosse stato osservato il procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., aveva riferito la condotta di furto di energia elettrica, contestata come avvenuta il 20 agosto 2018, agli anni compresi tra il 2014 e il 2016, periodo in cui si erano succeduti tre differenti intestatari nell'utenza (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01). Il collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi sia stata una riqualificazione in senso tecnico del fatto ed alcuna sorpresa idonea a comprimere l'esercizio delle prerogative e garanzie difensive, inclusa quella correlata alla scelta di rinunciare alla prescrizione. Nel caso di specie, la data di consumazione del reato è stata collocata in epoca • antecedente a quella indicata come data limite e, quindi, determinata dal giudice sulla base degli atti (utilizzabili per la scelta del rito) e a fronte di una contestazione non chiusa dal punto di vista temporale, bensì contenente la locuzione "in epoca prossima" all'8 giugno 2021. Non ultimo, va altresì considerato che l'effetto conseguente alla concreta individuazione della data di commissione del fatto ha comunque prodotto un effetto favorevole per l'imputata. Resta pertanto fermo, anche considerando la collocazione temporale del fatto ritenuta in sentenza, che la rinuncia alla prescrizione risulta tardiva, in quanto formalizzata in via successiva non solo alla sentenza di primo grado, ma anche alla proposizione dell'impugnazione, in quanto non contenuta nel ricorso, bensì in separata memoria, trasmessa nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso per cassazione. Poste tali premesse, si osserva che la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha omesso di rilevare la tardività della rinuncia alla prescrizione e, sotto altro profilo, ha emesso sentenza assolutoria pur in presenza di deduzioni (ovvero, gli originari motivi di ricorso riepilogati nella sentenza impugnata, pagg. 4 e 5) tutti relativi a violazione di legge processuale e privi di riferimento sia alla eventuale violazione dell'art. 129, comma 2, del codice di rito, che impone al giudice di pronunciare sentenza assolutoria, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, ove dagli atti risulti l'evidenza della prova della sussistenza di una causa di non punibilità, sia di indicazione degli atti specifici dai quali essa risultasse "ictu oculi", nori:.potendo, quindi, alla luce del tenore delle censure come riepilogate, ricavarsi dalla tardiva rinuncia alla prescrizione una richiesta di pronuncia assolutoria sostenuta da specifico e concreto interesse ad impugnare a fronte della declaratoria di prescrizione e in carenza di statuizioni civili. Sul punto, 9si osserva che questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, non oggetto di precedente rinunzia, con cui siano altresì confermate le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile nel caso in cui il ricorrente, senza dedurre l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., propone motivi non riguardanti le conseguenze civili del reato, ma volti a sollecitare un nuovo giudizio in ordine alla sola responsabilità penale. (Sez. 4, n. 14212 del 08/04/2026, Nocera, Rv. 289769 - 01). Ne discende che la sentenza impugnata (n. 167/26 Reg. Sent del 10/02/2026 della Corte di appello di Salerno) deve essere annullata senza rinvio, per essere l'impugnazione proposta in carenza di interesse a fronte di una pronuncia di non doversi procedere senza tempestiva rinuncia alla prescrizione, restando quindi ferma la sentenza emessa dal Tribunale, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Gli ulteriori motivi di ricorso, per l'effetto, restano assorbiti dall'accoglimento del motivo relativo all'inammissibilità dell'impugnazione (ricorso riqualificato in appello) per tardività della rinuncia alla prescrizione. [OSCURATO:PERSONA], infine, va condannata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00. P.Q.M" 4ft [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisab , Arnabito fdp. 10