CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 12612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36723/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30. - RICORRENTI- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8. -CONTRORICORRENTE- é [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 22,30 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore p.t.. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6221/2018, pubblicata in data 3.10.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il tribunale di Tivoli, esponendo di esser proprietari di un locale ad uso negozio sito nel centro [OSCURATO:PERSONA] di Tivoli, concesso in locazione a terzi; che all'interno dell'immobile si erano manifestati fenomeni di umidità lungo tutta la parete a confine con il lato esterno dello stabile; che i problemi erano stati denunciati sia al Condominio che alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società costruttrice del complesso; che il perdurare delle cause delle infiltrazioni aveva reso inagibile l'immobile, impedendo che fosse locato. Hanno chiesto la condanna delle convenute al risarcimento del danno, pari ai costi di riparazione e alla perdita del guadagno, per un importo di C 151.000,00, oltre accessori e spese di lite. Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione di garanzia per tardività della denuncia dei difetti dell'immobile. Esaurita la trattazione, il tribunale ha accolto parzialmente la domanda nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., condannando quest'ultima al risarcimento del danno, liquidato in C 15.310,00, respingendo ogni altra richiesta e regolando le spese. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello principale vertente sulla richiesta di liquidare anche il danno emergente (pari alla perdita dei canoni di locazione, per l'importo di C 151.200,00), osservando che l'appellante non aveva sviluppato argomentazioni in grado di confutare le ragioni addotte dal tribunale, secondo cui non vi era prova che il mancato rinnovo della locazione fosse dipesa dalle presenza di infiltrazioni. Secondo il giudice distrettuale, gli appellanti si erano limitati a ribadire che l'immobile era stato locato e che le condizioni in cui esso versava non lo rendevano utilizzabile, pur essendo evidente che, ove pure il bene fosse stato utilizzabile, non sarebbe stato sicuramente locato, dipendendo la conclusione del contratto da molteplici variabili. Riguardo all'appello incidentale, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia e di insussistenza dei difetti, mentre ha ridotto l'ammontare del risarcimento ad C 8000,00, quali costi di riparazione, rilevando che il tribunale, liquidando il maggior importo di C 15.310,00, aveva pronunciato ultra petita. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso, mentre il Condominio del [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. In prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 342 c,p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che l'appello principale conteneva puntuali critiche alla sentenza di primo grado e soddisfaceva i requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità, avendo posto in rilievo che i fenomeni di umidità, per la loro estensione e gravità, avevano reso l'immobile inutilizzabile, tanto da non poter essere locato, situazione che - anche alla luce dei precedenti di legittimità richiamati dall'appellante e tenuto della destinazione commerciale dei locali - consentivano di configurare un pregiudizio in re ipsa o la cui esistenza era desumibile da elementi univoci e concordanti, tanto che il giudice era stato sollecitato a liquidare equitativamente il danno o a riconoscere un importo pari ai canoni non percepiti per tutto il tempo in cui non era stato possibile ripristinare le normali condizioni di utilizzo del bene. Il motivo è fondato. A fondamento della richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante era stato posto in rilievo nell'atto di gravame che la presenza di infiltrazioni, oltre a provocare costi di riparazione che non potevano restare a carico dei proprietari, aveva precluso la possibilità di locare il bene, il che, tenuto conto della sua destinazione commerciale, era - secondo l'appellante - elemento che andava valutato quale sintomo dell'esistenza del pregiudizio. Il gravame richiamava inoltre i precedenti di questa Corte in tema di modalità di accertamento del danno in via presuntiva o di danno in re ipsa, in relazione a situazioni, assimilabili a queila in esame, di totale e rilevante inutilizzabilità di un immobile. A tale argomentazione la Corte di merito si è limitata a replicare che il gravame non soddisfaceva i requisiti prescritti dail'art. 342 c.p.c., non contenendo argomentazioni dirette a confutare la dichiarata carenza di indizi effettivi della prova del danno, posto che nessun elemento consentiva di concludere che il bene, anche se esente da vizi, sarebbe stato sicuramente locato. Si è però detto che l'appello - sviluppando in modo compiuto argomentazioni in replica alle tesi fatte proprie dal tribunale - aveva inteso porre l'accento sulla situazione di inutilizzabilità di un immobile, che per collocazione (all'interno di un centro commerciale) e destinazione economica, era normalmente fruttifero, sostenendo che tale situazione doveva apprezzarsi quale potenziale fonte di pregiudizio economico. L'impugnazione, pur non strutturata, possedeva - in definitiva - tutti i requisiti di contenuto richiesti dall'art. 342 c.p.c„ nonostante la riproposizione di gran parte delle questioni già poste all'esame del tribunale. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'ad, 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può difatti sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò - come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.„ per aver ia sentenza ridotto l'importo del risarcimento ad C 8000,00„ pari ai costi di eliminazione delle infiltrazioni, pur in assenza di appello incidentale volto ad ottenere la riduzione della condanna. Secondo ii ricorrente la domanda di risarcimento comprendeva le spese per «eliminazione dei vizi, il danno emergente ed il lucro cessante ed inoltre la somma richiesta in citazione era pari ad C 14750,00 per spese di riparazione ed C 1000,00 per danno emergente, sicché, riconoscendo ai ricorrenti l'importo di C 15.310,00 per la prima causale, li tribunale non aveva affatto pronunciato ultra petita. Il motivo è infondato. L'appello incidentale conteneva una specifica doglianza volta a censurare l'attribuzione di una somma maggiore di quella richiesta a titolo di risarcimento del danno per eliminazione dei costi di riparazione. Anche nel ricorso è detto che, nella comparsa di costituzione con appello incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato che sotto H profilo del quantum della condanna per i difetti di costruzidne, i ricorrenti avevano sostenuto di aver diritto solo ad C 8000,00, con rinuncia - alla differenza, rispetto alla somma liquidata in sentenza sino ad C 15.300,00" (cfr. ricorso, pag. 12). Era quindi chiaramente dedotta una violazione dell'art. 112 c.p.c. che la Corte di merito era tenuta ad esaminare benché la richiesta di riduzione non fosse stata riprodotta nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, occorrendo individuare il contenuto dei gravame attraverso un esame complessivo, senza limitarsi alle conclusioni finali. La riduzione dell'importo liquidato non appare i frutto di un'illegittima reformatio in peius operata di ufficio in assenza di censura (art. 342 c.p.c.), quanto invece la necessaria conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale. Sotto altro profilo risulta innegabile che anche i cost di eliminazione delle cause delle infiltrazioni avevano natura di danno emergente (cui si aggiungeva, nelle richieste dei danneggiati, un ulteriore importo di C 1000,00), per cui, nel liquidare l'importo di C 15310,00 il tribunale aveva comunque ecceduto dai limiti della domanda, violando l'art. 112 c.p.c., non avendo tenuto conto della riduzione della richiesta (ad C 8000,00) che era stata formulata dagli stessi appellanti e di cui ha dato puntualmente atto la sentenza impugnata (cfr. sentenza, pag. 6). Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione" anche per la pronuncia sulle spese di