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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 34705/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21379/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI, 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4002/2022 depositata il 10/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo La società [OSCURATO:PERSONA]. 2000 s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 4059/2018 della Corte d’Appello diRoma del 10 giugno 2022.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della decisione Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., L. 247/2012 e D.M. 8/3/2018 e art. 6 della CEDU ex art. 360 n. 3 c.p.c. relativamente al punto in cui la Corte di merito ha condannato la controparte a pagare le spese di lite sulla base del minimo delle tariffe di cui al citato D.M., senza alcuna giustificazione sul criterio prescelto e omettendo di tenere conto della richiesta di maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni ex art. 4 , co. 8 del citato D.M.,nonché della istanza di condanna alle spese di lite per il giudizio cautelare svoltosi innanzi alla Corte d’appello in relazione alla istanza di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021;Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015).

La richiesta di una maggiorazione del compenso per un elemento che attiene alla “qualità” della controversia, da valutarsi discrezionalmente, non equivale anch’essa a quella inerente a talune attività materialmente espletate dalla difesa e definite in apposite voci di liquidazione nelle tabelle ministeriali.

Pertanto, anche in questo caso, ove è stato liquidato il minimo tariffario, non occorre che il giudicemotivi anche su questo punto, posto che non ha ritenuto di operare alcuna maggiorazione Per quanto riguarda la liquidazione del compenso per la fase cautelare, in tesi omessa, il motivo difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che la ricorrente non indica debitamente nel ricorsoquale sia stato il compenso richiesto per tale fase e non liquidatodal giudice dell’appello.

Va in proposito osservato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad unsubprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione dellespese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente lespese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21379/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI, 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4002/2022 depositata il 10/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo La società [OSCURATO:PERSONA]. 2000 s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 4059/2018 della Corte d’Appello diRoma del 10 giugno 2022. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della decisione Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., L. 247/2012 e D.M. 8/3/2018 e art. 6 della CEDU ex art. 360 n. 3 c.p.c. relativamente al punto in cui la Corte di merito ha condannato la controparte a pagare le spese di lite sulla base del minimo delle tariffe di cui al citato D.M., senza alcuna giustificazione sul criterio prescelto e omettendo di tenere conto della richiesta di maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni ex art. 4 , co. 8 del citato D.M.,nonché della istanza di condanna alle spese di lite per il giudizio cautelare svoltosi innanzi alla Corte d’appello in relazione alla istanza di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile. In tema di liquidazione dellespese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021;Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015). La richiesta di una maggiorazione del compenso per un elemento che attiene alla “qualità” della controversia, da valutarsi discrezionalmente, non equivale anch’essa a quella inerente a talune attività materialmente espletate dalla difesa e definite in apposite voci di liquidazione nelle tabelle ministeriali. Pertanto, anche in questo caso, ove è stato liquidato il minimo tariffario, non occorre che il giudicemotivi anche su questo punto, posto che non ha ritenuto di operare alcuna maggiorazione Per quanto riguarda la liquidazione del compenso per la fase cautelare, in tesi omessa, il motivo difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che la ricorrente non indica debitamente nel ricorsoquale sia stato il compenso richiesto per tale fase e non liquidatodal giudice dell’appello. Va in proposito osservato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad unsubprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione dellespese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente lespese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
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