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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 novembre 2022

Cassazione n. 34739/2023

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la seguente se-N-ce-A)241 - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0561HN8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ei-tA LO- C—GA.A.

Cf U3-0 fliet n -[OSCURATO:PERSONA] CIVe-a-70)‹ Li V>4 1.4.1 124 r Xic...1300 uclitcrthtlif-ensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 15 dicembre 2022 il Tribunale di Torino - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Cuneo in data 30 novembre 2022.

2. La sottoposizione alla custodia cautelare in carcere è stata disposta in riferimento al reato di cui all'art.12 comma 1 d.lgs. n.266 del 1998 su cui sono stati ritenuti presenti i gravi indizi di colpevolezza per fatto accertato il 28 novembre 2022 in Vinadio (trasporto a fini di profitto di più cittadini pakistani irregolari, da Milano verso il territorio francese). 2.1 In sintesi, sulle doglianze proposte in sede di riesame il Tribunale: a) ribadisce la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Cuneo, non essendo noto il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (luogo dell'accordo preso dal Zeshan con i soggetti organizzatori), sicchè trova applicazione il criterio di cui all'art.9 comma 1 cod.proc.pen.; b) afferma che il richiamo per relationem al contenuto degli atti di indagine non è motivo di nullità della prima decisione, avendo il GIP autonomamente valutato la ricorrenza in fatto e in diritto dei presupposti della misura; c) ribadisce la ricorrenza delle esigenze cautelari sia in riferimento al pericolo di fuga che al pericolo di reiterazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione della competenza.

Si ribadisce che la condotta - in tesi difensiva - ha avuto inizio in Milano (luogo in cui sono stati fatti salire i sette cittadini pakistani a bordo della vettura, come indicato nella contestazione provvisoria) e ciò radica la compel:enza territoriale in Milano. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul tema della assenza di autonoma valutazione da parte del GIP.

Si ribadisce che il GIP ha semplicemente richiamato il contenuto degli atti di indagine senza realizzare alcuna valutazione autonoma.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro alla mera riproposizione di doglianze vagliate in modo del tutto congruo nella decisione impugnata. 4.1 Ed invero, quanto al tema della compel:enza il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte di legittimità secondo cui il reato di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998 si perfezione già al momento della commissione degli atti prodromici diretti a procurare l'ingresso dei soggetti clandestini (v. da ultimo Sez.

I n. 24957 del 8.4.2021, rv 281666).

Quanto al luogo di perfezionamento dell'accordo che ha determinato la condotta del Zeshan lo stesso è rimasto ignoto, né può identificarsi in Milano, posto che dalle dichiarazioni rese dai soggetti pakistani emerge che costoro già sapevano che in quel luogo avrebbero trovato un soggetto ad attenderli.

La condotta è dunque ragionevolmente 'frutto' di accordi antecedenl:i, il che rende del tutto logica sia la considerazione della 'non decisività' del luogo (Milano) intermedio che l'avvenuta applicazione del criterio sussidiario di cui all'art.9 comma 1 cocl.proc.pen. 4.2 Quanto al tema della assenza di autonoma valutazione va rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi a reiterare la originaria doglianza, Del resto le circostanze di fatto, direttamente constatate all'atto del controllo delle forze dell'ordine, appaiono inequivoche e non richiedono particolari sforzi argomentativi e il richiamo alle dichiarazioni dei soggetti trasportati (peraltro del tutto legittimo) ha consentito esclusivamente di precisare i contorni della fattispecie e gli elementi circostanziali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso in data 31 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente se-N-ce-A)241 - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0561HN8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ei-tA LO- C—GA.A. Cf U3-0 fliet n -[OSCURATO:PERSONA] CIVe-a-70)‹ Li V>4 1.4.1 124 r Xic...1300 uclitcrthtlif-ensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 dicembre 2022 il Tribunale di Torino - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Cuneo in data 30 novembre 2022. 2. La sottoposizione alla custodia cautelare in carcere è stata disposta in riferimento al reato di cui all'art.12 comma 1 d.lgs. n.266 del 1998 su cui sono stati ritenuti presenti i gravi indizi di colpevolezza per fatto accertato il 28 novembre 2022 in Vinadio (trasporto a fini di profitto di più cittadini pakistani irregolari, da Milano verso il territorio francese). 2.1 In sintesi, sulle doglianze proposte in sede di riesame il Tribunale: a) ribadisce la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Cuneo, non essendo noto il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (luogo dell'accordo preso dal Zeshan con i soggetti organizzatori), sicchè trova applicazione il criterio di cui all'art.9 comma 1 cod.proc.pen.; b) afferma che il richiamo per relationem al contenuto degli atti di indagine non è motivo di nullità della prima decisione, avendo il GIP autonomamente valutato la ricorrenza in fatto e in diritto dei presupposti della misura; c) ribadisce la ricorrenza delle esigenze cautelari sia in riferimento al pericolo di fuga che al pericolo di reiterazione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione della competenza. Si ribadisce che la condotta - in tesi difensiva - ha avuto inizio in Milano (luogo in cui sono stati fatti salire i sette cittadini pakistani a bordo della vettura, come indicato nella contestazione provvisoria) e ciò radica la compel:enza territoriale in Milano. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul tema della assenza di autonoma valutazione da parte del GIP. Si ribadisce che il GIP ha semplicemente richiamato il contenuto degli atti di indagine senza realizzare alcuna valutazione autonoma. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro alla mera riproposizione di doglianze vagliate in modo del tutto congruo nella decisione impugnata. 4.1 Ed invero, quanto al tema della compel:enza il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte di legittimità secondo cui il reato di cui all'art.12 d.lgs. n.286 del 1998 si perfezione già al momento della commissione degli atti prodromici diretti a procurare l'ingresso dei soggetti clandestini (v. da ultimo Sez. I n. 24957 del 8.4.2021, rv 281666). Quanto al luogo di perfezionamento dell'accordo che ha determinato la condotta del Zeshan lo stesso è rimasto ignoto, né può identificarsi in Milano, posto che dalle dichiarazioni rese dai soggetti pakistani emerge che costoro già sapevano che in quel luogo avrebbero trovato un soggetto ad attenderli. La condotta è dunque ragionevolmente 'frutto' di accordi antecedenl:i, il che rende del tutto logica sia la considerazione della 'non decisività' del luogo (Milano) intermedio che l'avvenuta applicazione del criterio sussidiario di cui all'art.9 comma 1 cocl.proc.pen. 4.2 Quanto al tema della assenza di autonoma valutazione va rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi a reiterare la originaria doglianza, Del resto le circostanze di fatto, direttamente constatate all'atto del controllo delle forze dell'ordine, appaiono inequivoche e non richiedono particolari sforzi argomentativi e il richiamo alle dichiarazioni dei soggetti trasportati (peraltro del tutto legittimo) ha consentito esclusivamente di precisare i contorni della fattispecie e gli elementi circostanziali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in data 31 mar
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