Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:694
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0568_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑568/19 R) «Procedimento sommario – Batteriofago – Listeria – Listex™ P100 – Irricevibilità»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 16‑19)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale – Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario – Atto che non produce effetti giuridici vincolanti – Atto che non può formare oggetto di un ricorso di annullamento – Irricevibilità (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 1) (v. punti 24, 28‑34, 58, 59)

3. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 61‑64) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della presunta decisione della Commissione europea del 17 giugno 2019, con la quale quest’ultima avrebbe asseritamente vietato l’immissione sul mercato del Listex™ P100 per un uso quale coadiuvante tecnologico per alimenti di origine animale pronti al consumo.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0568_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑568/19 R) «Procedimento sommario – Batteriofago – Listeria – Listex™ P100 – Irricevibilità» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 16‑19) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale – Esame sommario del ricorso principale da parte del giudice del procedimento sommario – Atto che non produce effetti giuridici vincolanti – Atto che non può formare oggetto di un ricorso di annullamento – Irricevibilità (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 1) (v. punti 24, 28‑34, 58, 59) 3. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 61‑64) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della presunta decisione della Commissione europea del 17 giugno 2019, con la quale quest’ultima avrebbe asseritamente vietato l’immissione sul mercato del Listex™ P100 per un uso quale coadiuvante tecnologico per alimenti di origine animale pronti al consumo. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.