CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 34224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 18 marzo 2022, il G.U.P. presso il tribunale di Torino, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione in ordine ai delitti di estorsione, rapina, furto e spendita di banconote false allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Carrozza deducendo, con unico motivo, insufficienza della motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che, avverso la sentenza di patteggiamento, non può proporsi ricorso per cassazione che denunci vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, frutto dell'accordo delle parti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]:1. T. D IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO N CANCELLEFbA SECOND:2\ SLII30:..:E PENALE