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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 1981

Cassazione n. 40487/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che 'La chiesto l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione degli aumenti di pen 3, en so i limiti determinati in sede di cognizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le inda mi preliminari del Tribunale di Roma - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha cichiarato avvinti in continuazione i reati giudicati, a carico di [OSCURATO:PERSONA], m diari e: a) la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale li &Anna del 10/06/2017 (pronuncia passata in giudicato il 21/09/2017, di condanna pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 4PI4, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi il 22/10/2016); b) la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/05/2022 (pronuncia passata in giudicato il 15/10/2022, di condanna alla pena di anni due, mes die(: e giorni venti di reclusione ed euro tremila di multa, per i reati ex artt. 416, 648 e 493-ter cod. pen., commessi tra il 02/10/2019 e il 13/07/2021); contestualmente, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato non doverci prc edere in ordine all'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fra la 3entenza sub b) e la seguente decisione: c) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di l: oma del 04/05/2023 (pronuncia passata in giudicato il 30/01/2024, di condanna pena di anni tre di reclusione ed euro novemila di multa, per i reati ex artt. 4194, 640- ter e 648 cod. pen., commessi il 09/07/2020), per esser stata già riconosciuta, la sussistenza del vincolo tra quest'ultima pronuncia e quella riportata sub b), proprio mediante tale ultima decisioi ie.

Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessivamente inflitta ad Abate - relativamente alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/05/2022, sopra indicata sub b) - nella misuri di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.800,00 di multa

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eros r r Grasso, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limit stre :ta mente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. pr DC. p :m.

2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex a tt. 531 e 606 cod. proc. pen., per omessa, erronea e travisata valutazione egli elementi emergenti dalle sentenze acquisite, oltre che dalla documenta ione allegata all'incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., chiedendosi I anni. lamento dell'ordinanza impugnata, laddove essa ha rideterminato la pena an che : er i reati ascritti nella prima sentenza, ma applicando la pena compless va in misura superiore, rispetto a quella già inflitta in relazione ai reati meno gravi, così violando il principio del ne bis in idem.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione Jell'a t. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione al combi Iato lisposto degli artt. 72 e seguenti, 81, primo e secondo comma cod. pen., 1 ?.5 cc mma 3, 597, 666 e 671 cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea ap )licaz one dei criteri e dei presupposti normativi da adoperare in sede di determinazio le della pena, in applicazione della continuazione in sede esecutiva e, co ue, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,, nor ché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimen o.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senzE rinvio dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena e, in patico re, con rimodulazione degli aumenti per la continuazione entro i limiti de erm nati dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. per.

È stata riconosciuta la continuazione in relazione a tutti i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, applicando aumenti sanzionatori, relativarlente ai reati satelliti di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 10 giugno 2017, in misura superiore, rispetto a quella adottata dal giudice della cognizion 2.

Si ritiene, peraltro, che possa essere rideterminata la pena nella presente sede di le(.; ittinnità, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Le doglianze difensive, sebbene formalmente articolate in due distinti motivi, presentano una evidente matrice c )mur e, tanto da prestarsi agevolmente alla trattazione unitaria.

2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Roma ha applicato la continuazion, friE i reati commessi da Abate e giudicati mediante le sentenze sopra riportate sub )) e c) - già in continuazione - da un lato, oltre che con la sentenza sub 1) dall'altro. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha poi stabilito la pena complessiva nella misurE di anni sei, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.800,00 di multa.

2.1. Quanto al meccanismo che ha condotto a tale determinazic ne, una volta individuato - quale più grave, tra quelli giudicati - il reato di cJi al apo 12) della sentenza sub b), il Giudice dell'esecuzione ha mantenuto f !rma la pena complessiva, inerente a tale decisione - nella misura risultante dalla già Evvenuta unificazione in continuazione con quella sub c) - ed ha poi operato un incr.mento, conseguente ai reati giudicati mediante la sentenza sub a), giungen o cor le detto ▪ a determinare la pena complessiva - in ordine alla sentenza sub b) - in inni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro

12.800. A tale pen a fin 3Ie si è pervenuti, disponendo un aumento pari a mesi tre di reclusione ed ?.uro recento di multa, in relazione a ciascuno dei reati giudicati mediante la sen enzai sub a); eppure, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Bologna - nell'emettere sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - aveva dispost i un umento di pena pari a mesi uno di reclusione, con riferimento a ciascun reat ) satellite.

In tale parte del provvedimento, allora, si annida la lame tata riforma peggiorativa; sul punto, è sufficiente richiamare - come correttamen e fati:o tanto dalla difesa, quanto dal Procuratore generale - il dictum di Sez.

U n. (S296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, rv. 268735, a mente della qualei : «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento anzi matorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di coridani- a».

2.2. Non può trovare accoglimento, infine, la richiesta cli im -nediata rideterminazione della pena all'esito di annullamento senza rinvio, .ornni. lata dal Procuratore generale.

È sicuramente preferibile, infatti, lasciare int )nsa la discrezionalità comnnisurativa al giudice dell'esecuzione, non potendosi nivvisare elementi utili alla automatica quantificazione della misura concreta dell',E umento di pena, legittimamente determinabile entro una certa forbice.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere lisposto l'annullamento con rinvio dell'avversata ordinanza, relativamen 'e alla determinazione degli aumenti di pena, inerenti altre reati già ritenuti ,satel ite nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolc pia del 10.06.2017, irrevocabile il 21.09.2017.

P.Q.

M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determir azione degli aumenti di pena inerenti altre reati già ritenuti satellite con la senten-:a del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10/06/2017, irrevi:cabile il O EE o 21/09/2017, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Giudice per le indagini preliminari del T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che 'La chiesto l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione degli aumenti di pen 3, en so i limiti determinati in sede di cognizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le inda mi preliminari del Tribunale di Roma - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha cichiarato avvinti in continuazione i reati giudicati, a carico di [OSCURATO:PERSONA], m diari e: a) la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale li &Anna del 10/06/2017 (pronuncia passata in giudicato il 21/09/2017, di condanna pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 4PI4, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi il 22/10/2016); b) la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/05/2022 (pronuncia passata in giudicato il 15/10/2022, di condanna alla pena di anni due, mes die(: e giorni venti di reclusione ed euro tremila di multa, per i reati ex artt. 416, 648 e 493-ter cod. pen., commessi tra il 02/10/2019 e il 13/07/2021); contestualmente, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato non doverci prc edere in ordine all'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fra la 3entenza sub b) e la seguente decisione: c) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di l: oma del 04/05/2023 (pronuncia passata in giudicato il 30/01/2024, di condanna pena di anni tre di reclusione ed euro novemila di multa, per i reati ex artt. 4194, 640- ter e 648 cod. pen., commessi il 09/07/2020), per esser stata già riconosciuta, la sussistenza del vincolo tra quest'ultima pronuncia e quella riportata sub b), proprio mediante tale ultima decisioi ie. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessivamente inflitta ad Abate - relativamente alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/05/2022, sopra indicata sub b) - nella misuri di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.800,00 di multa 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eros r r Grasso, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limit stre :ta mente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. pr DC. p :m. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex a tt. 531 e 606 cod. proc. pen., per omessa, erronea e travisata valutazione egli elementi emergenti dalle sentenze acquisite, oltre che dalla documenta ione allegata all'incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., chiedendosi I anni. lamento dell'ordinanza impugnata, laddove essa ha rideterminato la pena an che : er i reati ascritti nella prima sentenza, ma applicando la pena compless va in misura superiore, rispetto a quella già inflitta in relazione ai reati meno gravi, così violando il principio del ne bis in idem. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione Jell'a t. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione al combi Iato lisposto degli artt. 72 e seguenti, 81, primo e secondo comma cod. pen., 1 ?.5 cc mma 3, 597, 666 e 671 cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea ap )licaz one dei criteri e dei presupposti normativi da adoperare in sede di determinazio le della pena, in applicazione della continuazione in sede esecutiva e, co ue, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,, nor ché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimen o. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senzE rinvio dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena e, in patico re, con rimodulazione degli aumenti per la continuazione entro i limiti de erm nati dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. per. È stata riconosciuta la continuazione in relazione a tutti i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, applicando aumenti sanzionatori, relativarlente ai reati satelliti di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 10 giugno 2017, in misura superiore, rispetto a quella adottata dal giudice della cognizion 2. Si ritiene, peraltro, che possa essere rideterminata la pena nella presente sede di le(.; ittinnità, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Le doglianze difensive, sebbene formalmente articolate in due distinti motivi, presentano una evidente matrice c )mur e, tanto da prestarsi agevolmente alla trattazione unitaria. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Roma ha applicato la continuazion, friE i reati commessi da Abate e giudicati mediante le sentenze sopra riportate sub )) e c) - già in continuazione - da un lato, oltre che con la sentenza sub 1) dall'altro. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha poi stabilito la pena complessiva nella misurE di anni sei, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.800,00 di multa. 2.1. Quanto al meccanismo che ha condotto a tale determinazic ne, una volta individuato - quale più grave, tra quelli giudicati - il reato di cJi al apo 12) della sentenza sub b), il Giudice dell'esecuzione ha mantenuto f !rma la pena complessiva, inerente a tale decisione - nella misura risultante dalla già Evvenuta unificazione in continuazione con quella sub c) - ed ha poi operato un incr.mento, conseguente ai reati giudicati mediante la sentenza sub a), giungen o cor le detto ▪ a determinare la pena complessiva - in ordine alla sentenza sub b) - in inni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.800. A tale pen a fin 3Ie si è pervenuti, disponendo un aumento pari a mesi tre di reclusione ed ?.uro recento di multa, in relazione a ciascuno dei reati giudicati mediante la sen enzai sub a); eppure, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Bologna - nell'emettere sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - aveva dispost i un umento di pena pari a mesi uno di reclusione, con riferimento a ciascun reat ) satellite. In tale parte del provvedimento, allora, si annida la lame tata riforma peggiorativa; sul punto, è sufficiente richiamare - come correttamen e fati:o tanto dalla difesa, quanto dal Procuratore generale - il dictum di Sez. U n. (S296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, rv. 268735, a mente della qualei : «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento anzi matorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di coridani- a». 2.2. Non può trovare accoglimento, infine, la richiesta cli im -nediata rideterminazione della pena all'esito di annullamento senza rinvio, .ornni. lata dal Procuratore generale. È sicuramente preferibile, infatti, lasciare int )nsa la discrezionalità comnnisurativa al giudice dell'esecuzione, non potendosi nivvisare elementi utili alla automatica quantificazione della misura concreta dell',E umento di pena, legittimamente determinabile entro una certa forbice. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere lisposto l'annullamento con rinvio dell'avversata ordinanza, relativamen 'e alla determinazione degli aumenti di pena, inerenti altre reati già ritenuti ,satel ite nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolc pia del 10.06.2017, irrevocabile il 21.09.2017. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determir azione degli aumenti di pena inerenti altre reati già ritenuti satellite con la senten-:a del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10/06/2017, irrevi:cabile il O EE o 21/09/2017, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Giudice per le indagini preliminari del T
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