Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13031/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale961 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 680/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 1233/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.27407/2023, in riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatoda [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio2015 per accertata responsabilità in un incidente ferroviario,liquidando a suo carico le spese di tutte le fasi del giudizio.2.

La Corte ha innanzitutto individuato l’oggetto del giudizio dirinvio, determinato dall’accoglimento di censure con cui erastata evidenziata l’omessa pronuncia, in cui era incorsa la primaCorte territoriale, nella «interpretazione dell’accordo sindacaledel 26 aprile 2013, Allegato 4, che condurrebbe – secondo laprospettazione della lavoratrice - a considerare non punibili lecondotte disciplinarmente rilevanti, ove il dipendente non abbiamai riportato sinistri da più di 60 mesi».Esaminato il testo dell’Accordo, innestato sperimentalmentenella «disciplina contenuta nell’articolo 38 dell’allegato A), alRegio Decreto Legge 8 gennaio 1931, n. 148 […] in materia diresponsabilità del dipendente per i danni causati alla partedatrice», la Corte ha escluso che le parti sociali avessero volutoconfigurare una generale causa di non punibilità per ildipendente che non avesse riportato sinistri da più di 60 mesi,vincolando, fino ad eliminarlo del tutto, l’esercizio del poteredisciplinare dell’azienda.Ha osservato che «la nuova disciplina contenuta nell’allegato(…), in nessuna parte invero, impedisce all’azienda l’immediatoricorso alle azioni che le competono secondo il diritto comune,giacché essa non le impone un obbligo bensì le attribuisce undiritto di effettuare trattenute (nella misura massima iviNumero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026prevista) sulle retribuzioni dei dipendenti per ristoNruamrereo di ria ccolta generale 13031/2026Data pubblicazione 06/05/2026pregiudizi dai medesimi arrecati al proprio patrimonio.

E nonprevede alcuna causa di non punibilità nel senso prospettatodall’odierna ricorrente, ma procedimentalizza il potere datorialedi praticare le suddette trattenute (imponendo una necessariafase di contestazione del danno ed un accertamento delmedesimo in contraddittorio con il lavoratore) e regola i diversiesiti cui può dare luogo la procedura una volta avviata».Secondo la Corte del rinvio, «dal chiaro tenore dellaregolamentazione dettata dalle parti sociali emerge che: a) èrimesso alla discrezionalità dell’azienda di intraprendere (inalternativa alle azioni di diritto comune) la proceduradisciplinata nell’allegato in esame per ottenere il ristoro deidanni causati dalle condotte colpose dei propri dipendenti; b)solo ove la procedura sia stata avviata, il lavoratore non potràdivenire destinatario di misure disciplinari nella sussistenzadelle condizioni previste al punto 4 dell’allegato; c)diversamente, in mancanza di quelle condizioni e nell’ipotesi incui, come nella specie, non si è per nulla fatto luogo a dettaprocedura, legittimamente l’Azienda applica le sanzionidisciplinari».3.

La Corte ha, infine, posto a carico della Trotta le spesedell’intero giudizio, «avuto riguardo all’esito complessivo dellalite».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.La sola controricorrente ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 13031/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordicollettivi nazionali di lavoro – art. 360 n. 3; violazione delverbale di accordo contrattuale del 26 aprile 2013 allegato 4;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.»; si sostieneche la Corte calabrese non avrebbe interpretato correttamentel’accordo sindacale in controversia e che avrebbe trascurato diapplicare il comma 4 dell’art. 18 St. lav. novellato nella parte incui prevede l’annullamento del licenziamento ove il fatto rientritra le condotte punibili con sanzione conservativa.La censura è da respingere.Va condivisa l’esegesi della volontà negoziale condotta dallaCorte territoriale, sia sulla base del testo dell’accordo sindacale,sia avuto riguardo ad una lettura sistematica delle clausole edella ratio dell’accordo stesso in funzione deflattiva delcontenzioso minore.La previsione secondo cui «Nei casi d'intesa e in quelli di cui alperiodo precedente (Nessun risarcimento viene addebitatoqualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri daalmeno 60 mesi precedenti l'evento), l'azienda non irrogherà lesanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimentodisciplinare» è chiaramente inserita in una disciplina volta aregolare il potere dell’azienda di effettuare trattenute sullostipendio del lavoratore che abbia cagionato danno all’azienda,peraltro nei limiti massimi di 4.000 euro.Solo in tali casi l’azienda è impegnata a non irrogare sanzionidisciplinari, tanto che nello stesso accordo è espressamenteprevisto: «In alternativa all’addebito diretto, l’aziendaNumero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026procederà secondo le norme di diritto comune applicanNdumoe,ro sdie ra ccolta generale 13031/2026Data pubblicazione 06/05/2026previste, le relative sanzioni disciplinari.

6. In ogni ipotesi in cuiil mancato accordo produca una controversia giudiziaria, nontrova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l’entità deldanno addebitabile è stabilita dall’autorità giudiziaria».All’ipotesi del mancato accordo è ovviamente equiparabilequella in cui l’azienda non proceda a trattenere somme perrisarcire il pregiudizio subita ma commini il licenziamentodisciplinare per responsabilità del dipendente in un disastroferroviario.L’interpretazione confermata priva di rilievo l’eccepitaviolazione del comma 4 dell’art. 18 St. lav., che comunque siriferisce al ben diverso caso in cui un illecito disciplinare siapunibile con una sanzione meramente conservativa secondo leprevisioni della contrattazione collettiva e, quindi, siariconducibile a una delle fattispecie che le parti sociali,nell'esercizio dell'autonomia negoziale collettiva, hannopreviamente qualificato come inidonee a giustificarel'espulsione del lavoratore (da ultimo, cfr. Cass. n.11147/2025).2.

Il secondo motivo denuncia: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 385 c.p.c. – art. 360n. 3 c.p.c.»; si lamenta che il giudice del rinvio ha condannatola Trotta al pagamento delle spese anche del giudizio dilegittimità, nonostante il suo ricorso per cassazione fosse statoaccolto, almeno in parte.Il motivo è privo di fondamento.La statuizione impugnata è conforme al consolidato principiosecondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessadalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese delNumero registro generale 15851/2025giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 13031/2026fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’interoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo ilprincipio della soccombenza applicato all’esito globale delgiudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al lororisultato (tra le altre: Cass. n. 15506/2018; Cass. n.16645/2025).3.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza; dato atto della presentazione della nota spese daparte della società, vanno liquidate come da dispositivo,applicando i parametri generali per i compensi tenuto conto delvalore indeterminato della controversia (cfr. Cass. n.22762/2023) e della non particolare complessità della stessa inquesta fase.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Numero registro generale 15851/2025Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 13031/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 06/05/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale961 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 680/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 1233/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026Data pubblicazione 06/05/20261. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.27407/2023, in riforma della pronuncia di primo grado, hadichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatoda [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio2015 per accertata responsabilità in un incidente ferroviario,liquidando a suo carico le spese di tutte le fasi del giudizio.2. La Corte ha innanzitutto individuato l’oggetto del giudizio dirinvio, determinato dall’accoglimento di censure con cui erastata evidenziata l’omessa pronuncia, in cui era incorsa la primaCorte territoriale, nella «interpretazione dell’accordo sindacaledel 26 aprile 2013, Allegato 4, che condurrebbe – secondo laprospettazione della lavoratrice - a considerare non punibili lecondotte disciplinarmente rilevanti, ove il dipendente non abbiamai riportato sinistri da più di 60 mesi».Esaminato il testo dell’Accordo, innestato sperimentalmentenella «disciplina contenuta nell’articolo 38 dell’allegato A), alRegio Decreto Legge 8 gennaio 1931, n. 148 […] in materia diresponsabilità del dipendente per i danni causati alla partedatrice», la Corte ha escluso che le parti sociali avessero volutoconfigurare una generale causa di non punibilità per ildipendente che non avesse riportato sinistri da più di 60 mesi,vincolando, fino ad eliminarlo del tutto, l’esercizio del poteredisciplinare dell’azienda.Ha osservato che «la nuova disciplina contenuta nell’allegato(…), in nessuna parte invero, impedisce all’azienda l’immediatoricorso alle azioni che le competono secondo il diritto comune,giacché essa non le impone un obbligo bensì le attribuisce undiritto di effettuare trattenute (nella misura massima iviNumero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026prevista) sulle retribuzioni dei dipendenti per ristoNruamrereo di ria ccolta generale 13031/2026Data pubblicazione 06/05/2026pregiudizi dai medesimi arrecati al proprio patrimonio. E nonprevede alcuna causa di non punibilità nel senso prospettatodall’odierna ricorrente, ma procedimentalizza il potere datorialedi praticare le suddette trattenute (imponendo una necessariafase di contestazione del danno ed un accertamento delmedesimo in contraddittorio con il lavoratore) e regola i diversiesiti cui può dare luogo la procedura una volta avviata».Secondo la Corte del rinvio, «dal chiaro tenore dellaregolamentazione dettata dalle parti sociali emerge che: a) èrimesso alla discrezionalità dell’azienda di intraprendere (inalternativa alle azioni di diritto comune) la proceduradisciplinata nell’allegato in esame per ottenere il ristoro deidanni causati dalle condotte colpose dei propri dipendenti; b)solo ove la procedura sia stata avviata, il lavoratore non potràdivenire destinatario di misure disciplinari nella sussistenzadelle condizioni previste al punto 4 dell’allegato; c)diversamente, in mancanza di quelle condizioni e nell’ipotesi incui, come nella specie, non si è per nulla fatto luogo a dettaprocedura, legittimamente l’Azienda applica le sanzionidisciplinari».3. La Corte ha, infine, posto a carico della Trotta le spesedell’intero giudizio, «avuto riguardo all’esito complessivo dellalite».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.La sola controricorrente ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 13031/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il primo motivo di ricorso denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordicollettivi nazionali di lavoro – art. 360 n. 3; violazione delverbale di accordo contrattuale del 26 aprile 2013 allegato 4;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.»; si sostieneche la Corte calabrese non avrebbe interpretato correttamentel’accordo sindacale in controversia e che avrebbe trascurato diapplicare il comma 4 dell’art. 18 St. lav. novellato nella parte incui prevede l’annullamento del licenziamento ove il fatto rientritra le condotte punibili con sanzione conservativa.La censura è da respingere.Va condivisa l’esegesi della volontà negoziale condotta dallaCorte territoriale, sia sulla base del testo dell’accordo sindacale,sia avuto riguardo ad una lettura sistematica delle clausole edella ratio dell’accordo stesso in funzione deflattiva delcontenzioso minore.La previsione secondo cui «Nei casi d'intesa e in quelli di cui alperiodo precedente (Nessun risarcimento viene addebitatoqualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri daalmeno 60 mesi precedenti l'evento), l'azienda non irrogherà lesanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimentodisciplinare» è chiaramente inserita in una disciplina volta aregolare il potere dell’azienda di effettuare trattenute sullostipendio del lavoratore che abbia cagionato danno all’azienda,peraltro nei limiti massimi di 4.000 euro.Solo in tali casi l’azienda è impegnata a non irrogare sanzionidisciplinari, tanto che nello stesso accordo è espressamenteprevisto: «In alternativa all’addebito diretto, l’aziendaNumero registro generale 15851/2025Numero sezionale 961/2026procederà secondo le norme di diritto comune applicanNdumoe,ro sdie ra ccolta generale 13031/2026Data pubblicazione 06/05/2026previste, le relative sanzioni disciplinari. 6. In ogni ipotesi in cuiil mancato accordo produca una controversia giudiziaria, nontrova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l’entità deldanno addebitabile è stabilita dall’autorità giudiziaria».All’ipotesi del mancato accordo è ovviamente equiparabilequella in cui l’azienda non proceda a trattenere somme perrisarcire il pregiudizio subita ma commini il licenziamentodisciplinare per responsabilità del dipendente in un disastroferroviario.L’interpretazione confermata priva di rilievo l’eccepitaviolazione del comma 4 dell’art. 18 St. lav., che comunque siriferisce al ben diverso caso in cui un illecito disciplinare siapunibile con una sanzione meramente conservativa secondo leprevisioni della contrattazione collettiva e, quindi, siariconducibile a una delle fattispecie che le parti sociali,nell'esercizio dell'autonomia negoziale collettiva, hannopreviamente qualificato come inidonee a giustificarel'espulsione del lavoratore (da ultimo, cfr. Cass. n.11147/2025).2. Il secondo motivo denuncia: «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 385 c.p.c. – art. 360n. 3 c.p.c.»; si lamenta che il giudice del rinvio ha condannatola Trotta al pagamento delle spese anche del giudizio dilegittimità, nonostante il suo ricorso per cassazione fosse statoaccolto, almeno in parte.Il motivo è privo di fondamento.La statuizione impugnata è conforme al consolidato principiosecondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessadalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese delNumero registro generale 15851/2025giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 13031/2026fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’interoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo ilprincipio della soccombenza applicato all’esito globale delgiudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al lororisultato (tra le altre: Cass. n. 15506/2018; Cass. n.16645/2025).3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza; dato atto della presentazione della nota spese daparte della società, vanno liquidate come da dispositivo,applicando i parametri generali per i compensi tenuto conto delvalore indeterminato della controversia (cfr. Cass. n.22762/2023) e della non particolare complessità della stessa inquesta fase.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Numero registro generale 15851/2025Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto Numero sezionale 961/2026Numero di raccolta generale 13031/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 06/05/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris