CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1974
Cassazione n. 00749/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1974 avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 8 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato non aveva udito il suono del campanello anche perché soffriva di sonnolenza; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTIST