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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44107/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo ,, ineccepibilmente affermata dal primo giudice in relazione alla colluttazione posta in essere dal ricorrente all'atto della sua identificazione, dopo l'intrapresa fuga e, come rilevato nell'impugnata sentenza, del tutto genericamente censurata in appello; Ritenuto che, quanto al secondo motivo, del tutto generica è la censura in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della gravità dei fatti; Ritenuto che del tutto generica è la censura sulla dichiarata irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, cod. pen, sul corretto rilievo della assenza di questioni relative alla prescrizione; Ritenuto che alla conclusioni illustrate non osta la istanza difensiva di rimessione del procedimento alal sezione ordinaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo ,, ineccepibilmente affermata dal primo giudice in relazione alla colluttazione posta in essere dal ricorrente all'atto della sua identificazione, dopo l'intrapresa fuga e, come rilevato nell'impugnata sentenza, del tutto genericamente censurata in appello; Ritenuto che, quanto al secondo motivo, del tutto generica è la censura in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della gravità dei fatti; Ritenuto che del tutto generica è la censura sulla dichiarata irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, cod. pen, sul corretto rilievo della assenza di questioni relative alla prescrizione; Ritenuto che alla conclusioni illustrate non osta la istanza difensiva di rimessione del procedimento alal sezione ordinaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9
Sentenza Cassazione n. 44107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris