CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvoca-to [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026CO (nella loro qualità di soci della estinta S2 TELECOMUNICAZIONIS.R.L.)– intimati –avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari – Sezione Distac-cata di Sassari n. 379/2020 depositata il 1/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 379/2020, pubblicata in data 1° dicembre2020, la Corte d'appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari,nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] eTECNOLAV [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia degli altri appel-lati [OSCURATO:SOCIETA]. e - nella loro qualità di soci dellaestinta [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e FRESUMARCO, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA] - in proprio enella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]. – avverso la sentenza del Tribunale diSassari, n. 470/2018 del 20 aprile 2018.2. [OSCURATO:SOCIETA], nella propria duplice qualità, aveva agito in relazio-ne ad un contratto di appalto concluso con il [OSCURATO:PERSONA],chiedendo di disapplicare o annullare il provvedimento di risoluzioneemanato dal COMUNE il 16 maggio 2013; di dichiarare il contratto ri-solto per inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; di con-dannare quest'ultimo al pagamento delle somme risultanti dalle riser-ve iscritte e del corrispettivo ancora dovuto.Sez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicazione 26/06/2026Costituitosi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto diprocedere alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(progettista e direttrice dei lavori), di [OSCURATO:SOCIETA].(mandante dell'ATI) e di [OSCURATO:SOCIETA].(società che aveva stipulatoil contratto di avvalimento), ed aveva chiesto: il rigetto delle avversedomande; in via riconvenzionale la condanna di [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimentodei danni; in caso di accoglimento delle domande, la condanna diTECNOLAV [OSCURATO:SOCIETA]. alla manleva.Il Tribunale di Sassari, all'esito del giudizio, aveva: confermatol'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] ed a favore di [OSCURATO:SOCIETA] perl'importo di € 15.018,15; condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pa-gamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dell'ulteriore somma di € 13.359,01,oltre interessi; rigettato tutte le altre domande formulate dalla P.F.M.SRL nonché la domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA],ritenendo assorbita la domanda di manleva formulata nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.3. La Corte d'appello ‒ per quanto ancora rileva nella presentesede – ha disatteso:− il motivo di gravame con il quale si deduceva l'erronea applica-zione dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 per aver il Tribunale rite-nuto inconferente la domanda di disapplicazione e/o annullamen-to del provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto in da-ta 16 maggio 2013 – affermando che lo stesso aveva natura ne-goziale e non di atto amministrativo – in quanto la Corte territo-riale ha affermato il carattere irrilevante della censura, dal mo-mento che il Tribunale aveva comunque esaminato la domandanel merito, ritenendola infondata;Sez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicazione 26/06/2026− l'ulteriore doglianza con la quale si deduceva nuovamente l'erro-nea applicazione dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 per avere ilTribunale affermato che era stato correttamente applicato il pro-cedimento di cui alla norma citata in relazione ai commi 4-6, re-lativi al grave ritardo, e non ai commi 1-3, relativi a gravi ina-dempienze - nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fat-to alcuno specifico richiamo a tali disposizioni, riferendosi generi-camente ad un inadempimento del contratto di appalto, e nono-stante il provvedimento di risoluzione non richiamasse affatto isuddetti commi ma genericamente la disposizione citata – inquanto la Corte territoriale ha rilevato che sia gli atti di messa inmora del [OSCURATO:PERSONA] sia la determina di risoluzionedel contratto avevano fatto espresso e specifico riferimento aicommi 4, 5 e 6 dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e risultavanofondati proprio sul grave ritardo da parte dell'aggiudicatarianell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di ap-palto;− le censure indirizzate alla decisione di prime cure per non avervalutato la gravità dell'inadempimento ex art. 1453 c.c., in quan-to la Corte territoriale ha invece affermato che il Tribunale avevaoperato tale valutazione, accertando il grave ritardo dell'impresaaggiudicataria nel completamento delle opere, verificatosi nono-stante la concessione di diverse proroghe e correttamente conte-stato alla stessa odierna ricorrente nelle forme di cui all'art. 136D.Lgs. n. 163/2006.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari– Sezione Distaccata di Sassari ricorre [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nellaqualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]Sez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026Resistono con distinti controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] eTECNOLAV [OSCURATO:SOCIETA]Sono rimasti intimati il [OSCURATO:SOCIETA]., PERRAIGNAZIO e FRESU MARCO5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memo-ria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 136 D.Lgs. n.163/2006.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa harespinto la domanda di disapplicazione o annullamento del provvedi-mento di risoluzione del contratto d'appalto adottati con determina n.438 del Comune di Alghero del 16.5.2013, dopo averne riconosciutola natura negoziale.Il motivo ricostruisce, a tal fine, la struttura ed il contenuto delloart. 136 D.Lgs. n. 163/2006, in particolare soffermandosi sui criteriche possono giustificare la risoluzione del contratto per inadempimen-to dell'appaltatore.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453segg. c.c.Si censura “il ragionamento seguito dalla Corte di Appello di Ca-gliari, Sezione Distaccata di Sassari, che ha condotto al rigetto delladomanda dell'appellante ritenendo che l'Amministrazione avrebbe di-Sez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026sposto la risoluzione contrattuale per grave ritardo nell'esecuzione deilavori.”.Deduce il ricorso che la risoluzione contrattuale poteva essere in-timata dalla stazione appaltante solo in presenza di una pluralità diinadempienze aventi caratteri di gravità.2. I due motivi devono essere congiuntamente dichiarati inam-missibili, in quanto caratterizzati dalla medesima carenza.Costituisce consolidato principio reiteratamente enunciato da que-sta Corte quello per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibi-lità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non so-lo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esau-rienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbanoritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecieo con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di le-gittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiereal suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentataviolazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la viola-zione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è te-nuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ul-time contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa uffi-ciosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellaSez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. Un. - Sen-tenza n. 23745 del 28/10/2020).Tornando, ora, al caso in esame, si deve constatare che i due mo-tivi di ricorso sono accomunati dal loro risolversi in una generale dis-sertazione su caratteri e contenuti del disposto di cui all'art. 136D.Lgs. n. 163/2006, senza tuttavia procedere in alcun modo ad unconfronto diretto e specifico con il percorso interpretativo e motiva-zionale alla base della decisione impugnata, traducendosi le censuredella ricorrente in mere affermazioni di massima, radicalmente inido-nee ad infirmare la ratio decidendi espressa dalla Corte sassarese, inquanto risultano da quest'ultima del tutto avulse.La genericità delle deduzioni della ricorrente – che peraltro fini-scono per trascendere in una critica di merito ancorata ai fatti di cau-sa (cfr. pag. 18 del ricorso) – è tale da rendere arduo stabilire se lecensure si appuntino sul mancato accoglimento della domanda di di-sapplicazione/annullamento della Determina comunale – nel qual casomancherebbe del tutto un confronto con l'osservazione della Corteterritoriale per cui il motivo di appello era inammissibile per difetto diinteresse, avendo comunque il Tribunale proceduto all'esame del me-rito della questione – oppure sulla individuazione dei commi dell'art.136, D.Lgs. n. 163/2006 cui riferire l'intimata risoluzione – nel qualcaso il motivo omette di chiarire per quale ragione la Corte d'appelloavrebbe errato a far proprie le conclusioni del Giudice di prime cure,peraltro basate su un accertamento in fatto – oppure ancora sulla va-lutazione della gravità dell'inadempimento – oggetto, tuttavia, di unavalutazione di merito che risulta adeguatamente e coerentemente ar-gomentata dalla Corte d'appello – palesandosi in tal modo l'inammis-sibilità del complesso di censure mosse dalla ricorrente.Sez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicaz ion e 26/06/20263. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei contro-ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in:− € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al15% ed accessori di legge quanto al [OSCURATO:PERSONA];− € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al15% ed accessori di legge quanto a [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titoloSez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 16218/2021Numero sezionale 1628/2026Numero di raccolta generale 21980/2026Data pubblicazione 26/06/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 16218/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9