CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 21969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 5 dicembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen. e vizio della motivazione; la sentenza aveva ritenuto che il fatto non integrasse un mero inadempimento contrattuale, senza riuscire ad indicare il dato della condotta artificiosa o fraudolenta posta in essere. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.62, n. 4 cod. pen., e vizio della motivazione, carente e/o illogica, quanto al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, considerato il modesto importo del danno subito dalla persona offesa, risultando illogica l'affermazione della gravità del danno stimato in 300 euro 2.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., per l'errata valutazione delle precedenti condanne, unificate sotto il vincolo della continuazione, circostanza che avrebbe legittimato la contestazione e l'accertamento della recidiva semplice, e non di quella qualificata ritenuta in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e, in parte, formulato per motivi non consentiti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, senza un reale confronto con gli argomenti puntualmente esposti dalla Corte territoriale (pag. 3), sia nel richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul carattere in sé fraudolento dell'offerta di beni e servizi sulla rete Internet (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01), in difetto della disponibilità di quanto proposto per la vendita, sia nel sottolineare i dati fattuali della condotta tenuta dal ricorrente, durante le trattative e nella successiva fase della mancata consegna del bene. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha logicamente motivato il diniego dell'attenuante esprimendo la propria valutazione sull'impossibilità di considerare irrisorio (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01) il danno cagionato, per l'importo in sé non irrilevante. 1.3. Il terzo motivo di ricorso solleva una questione che non è stata devoluta al giudice di secondo grado, sicché essa non può formare oggetto di impugnazione in questa sede alla stregua della regola fissata dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]