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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37677/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di furto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, essendo il reato stato riqualificato nell'ipotesi di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali risulta che la querela è stata sporta in data 8 febbraio 2023; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e in forza dei quali ha condiviso la commisurazione della pena da parte del primo Giudice (sia con riguardo alla pena base sia all'aumento per recidiva), segnatamente richiamando il valore dei beni sottratti e i numerosi precedenti riportati dal ricorrente; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato tramite la prospettazione di elementi ritenuti della difesa meritevoli di un diverso vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di furto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, essendo il reato stato riqualificato nell'ipotesi di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali risulta che la querela è stata sporta in data 8 febbraio 2023; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e in forza dei quali ha condiviso la commisurazione della pena da parte del primo Giudice (sia con riguardo alla pena base sia all'aumento per recidiva), segnatamente richiamando il valore dei beni sottratti e i numerosi precedenti riportati dal ricorrente; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato tramite la prospettazione di elementi ritenuti della difesa meritevoli di un diverso vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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