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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 10488/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6413/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Acqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Ascrea, n. 18. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 8809/2018 , depositata in data13 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Diniego rimb.

IRPEF 2013 Rilevato che:

1. In data 6 agosto 1996, la contribuente (congiuntamente ad altri comproprietari) proponeva ricorso avverso l’irrituale espropriazione di un terreno –individuato al catasto terreni del Comune di Gravina in Puglia al foglio n. 118, part. 554, 564, 572, 573 - operata dall’ente comunale al fine di realizzare un progetto di viabilità cittadina.

Si instava per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. e, sia in primo che in secondo grado, veniva accolta la domanda risarcitoria dei comproprietari; la Corte d’Appello, in particolare, riconosceva alla contribuente una liquidazione provvisoria parziale su cui applicava la ritenuta del 20% e, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di seconde cure, divenuta definitiva la determinazione del danno, l’ente locale liquidava il saldo del risarcimento operando ugualmente la ritenuta del 20% a titolo di Irpef, certificandola come compenso della contribuente per l’annualità 2013 (come da dichiarazione presentata in data 07/02/2014).

2. L’odierna ricorrente presentava istanza di rimborso all’ufficio; in assenza di risposta, si formava un silenzio-rifiuto.

3. Avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, nei confronti l’Agenzia delle Entrate e del Comune di Gravina in Puglia; si costituiva l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

4. La C.t.p., con sentenza n. 17191/41/2017, respingeva il ricorso della contribuente, confermando la legittimità del rifiuto amministrativo.

5. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio ; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

6. Con sentenza n. 8809/2018 , depositata in data 13 dicembre 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 per la qualenon sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 761 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che individuava la fattispecie dell’ablazione dell’illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., confermata dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 352/2012, e dalla decisione della C.t.p.

Roma n. 53/37/13 nel citato procedimento per la prima tranche (N.R.G. 6123/2015» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., tratta in errore dal riferimento dell’ufficio ad un’altra vicenda processuale tra le stesse parti ma relativa ad altro terreno, riporta in modo inesatto i termini della controversia non inquadrando la fattispecie di cui è giudizio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e, in particolare, violazione degli artt.2043 cod. civ. e degli artt. 1 e 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 11 quinto, sesto e settimo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato la decisione esclusivamente sull’affermazione dell’ufficio per cui le leggi tributarie prevedono la tassazione della fattispecie di cui è causa, qualificandola come plusvalenza ai sensi dell’art. 11, quinto comma, l. n. 431 del 1991.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato le prescrizioni della Corte EDU secondo cui, in un procedimento espropriativo, l’interesse del privato (che è interesse legittimo perfetto) vada contemperato con l’interesse pubblico; nel caso in esame, tuttavia, non sussiste un procedimento espropriativo a norma, cosicché il principio non necessita di essere applicato.

2. Va premessoche, in data 19 giugno 2020, la contribuente [OSCURATO:PERSONA], rit enendo non ulteriormente fondata la prospettazione dei suoi motivi alla luce di giurisprudenza sopravvenuta al ricorso medesimo, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. allegando la prova della notifica dell’atto di rinuncia all’Agenzia delle Entrate, alla Direzione provinciale di Roma 2 ed al Comune di Gravina di Puglia.

Successivamente, in data 28 febbraio 2023, la contribuente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso firmato dal difensore e dall’Avvocatura dello Stato per accettazione, con richiesta congiunta di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

3. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ.

Stante la dichiarazione congiunta, si compensano le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6413/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Acqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Ascrea, n. 18. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8809/2018 , depositata in data13 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Diniego rimb. IRPEF 2013 Rilevato che: 1. In data 6 agosto 1996, la contribuente (congiuntamente ad altri comproprietari) proponeva ricorso avverso l’irrituale espropriazione di un terreno –individuato al catasto terreni del Comune di Gravina in Puglia al foglio n. 118, part. 554, 564, 572, 573 - operata dall’ente comunale al fine di realizzare un progetto di viabilità cittadina. Si instava per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. e, sia in primo che in secondo grado, veniva accolta la domanda risarcitoria dei comproprietari; la Corte d’Appello, in particolare, riconosceva alla contribuente una liquidazione provvisoria parziale su cui applicava la ritenuta del 20% e, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di seconde cure, divenuta definitiva la determinazione del danno, l’ente locale liquidava il saldo del risarcimento operando ugualmente la ritenuta del 20% a titolo di Irpef, certificandola come compenso della contribuente per l’annualità 2013 (come da dichiarazione presentata in data 07/02/2014). 2. L’odierna ricorrente presentava istanza di rimborso all’ufficio; in assenza di risposta, si formava un silenzio-rifiuto. 3. Avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, nei confronti l’Agenzia delle Entrate e del Comune di Gravina in Puglia; si costituiva l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. 4. La C.t.p., con sentenza n. 17191/41/2017, respingeva il ricorso della contribuente, confermando la legittimità del rifiuto amministrativo. 5. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio ; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 6. Con sentenza n. 8809/2018 , depositata in data 13 dicembre 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 761 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che individuava la fattispecie dell’ablazione dell’illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., confermata dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 352/2012, e dalla decisione della C.t.p. Roma n. 53/37/13 nel citato procedimento per la prima tranche (N.R.G. 6123/2015» la ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., tratta in errore dal riferimento dell’ufficio ad un’altra vicenda processuale tra le stesse parti ma relativa ad altro terreno, riporta in modo inesatto i termini della controversia non inquadrando la fattispecie di cui è giudizio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e, in particolare, violazione degli artt.2043 cod. civ. e degli artt. 1 e 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 11 quinto, sesto e settimo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato la decisione esclusivamente sull’affermazione dell’ufficio per cui le leggi tributarie prevedono la tassazione della fattispecie di cui è causa, qualificandola come plusvalenza ai sensi dell’art. 11, quinto comma, l. n. 431 del 1991. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato le prescrizioni della Corte EDU secondo cui, in un procedimento espropriativo, l’interesse del privato (che è interesse legittimo perfetto) vada contemperato con l’interesse pubblico; nel caso in esame, tuttavia, non sussiste un procedimento espropriativo a norma, cosicché il principio non necessita di essere applicato. 2. Va premessoche, in data 19 giugno 2020, la contribuente [OSCURATO:PERSONA], rit enendo non ulteriormente fondata la prospettazione dei suoi motivi alla luce di giurisprudenza sopravvenuta al ricorso medesimo, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. allegando la prova della notifica dell’atto di rinuncia all’Agenzia delle Entrate, alla Direzione provinciale di Roma 2 ed al Comune di Gravina di Puglia. Successivamente, in data 28 febbraio 2023, la contribuente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso firmato dal difensore e dall’Avvocatura dello Stato per accettazione, con richiesta congiunta di disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 3. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ. Stante la dichiarazione congiunta, si compensano le spese del giudiz
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