CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I tre ricorsi - disgiunti, ma dai contenuti coincidenti — che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato sono manifestamente infondati. Deve ribadirsi, infatti, che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela anche quando presentata tardivamente, se per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si rende comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Sez. 6, n. 22309 del 04/05/2018, Rv. 273100). Invece, i ricorsi contestano la sentenza impugnata facendo riferimento al caso — diverso da quello per il quale si procede — in cui una querela neanche sia stata presentata (Sez. 6, n. 28231 del 13/02/2019, Rv. 276226). Allo stesso modo il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272753). In entrambi i casi, infatti, occorre verificare la configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi di un termine: nel primo caso relativo alla tempestività della querela; nel secondo caso relativo al decorso della prescrizione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] P sidente Angelo estanzo ierk i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C I_LERIAIL CANC : _