CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19380/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. Naz.le [OSCURATO:PERSONA] Lavoro in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.1174/2025depositata il 03/12/2025Numero registro generale 25225/2025Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 19380/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ( valutata anche la peculiarità della vicenda processuale); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/06/2026Gabriella Marchese