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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16105/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per non punibilità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. letta la memoria del difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale/. il 17/09/2019/. il Tribunale di Pesaro, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 prima parte cod. pen. perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, dopo aver divelto la recinzione della ditta «[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.», con sede a Pesaro, si erano impossessati, caricandoli sul proprio furgone, di due bancali in legno.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose in Pesaro, il 13 febbraio 2018 e con l'aggravante della recidiva generica per [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.

Pur risultando dalla sentenza che l'ingresso è avvenuto per avere gli imputati «divelto un angolo» della recinzione, in realtà l'angolo è stato spostato o sollevato per consentire l'accesso e successivamente riposizionato nell'identica situazione senza alcuna ulteriore spesa e senza alcun danneggiamento della rete metallica, tanto è vero che non vi è stata alcuna richiesta di danni.

L'assenza di tale circostanza è coerente anche con la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in relazione alla tenuità del danno patrimoniale, determinato in considerazione del valore dei soli due bancali oggetto di furto; - inosservanza o erronea applicazione di legge penale per mancata applicazione dell'art. 529 cod. proc. pen.

In ragione dell'erronea applicazione della circostanza aggravante, la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che manca una valida condizione di procedibilità in quanto la querela avrebbe dovuto essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa «[OSCURATO:PERSONA] sr.!.»; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso avrebbe reso fondati i rilievi in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in quanto il reato non supera il limite edittale previsto dalla norma, avendo il ricorrente tutti requisiti soggettivi per ottenere il beneficio; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.

L'imputato ha una precedente condanna passata in giudicato del 19 dicembre 2007 a pena sospesa.

Sebbene il giudice di primo grado abbia riconosciuto l'attenuante generica della tenuità del danno patrimoniale, la Corte di appello ha ritenuto mancanti gli elementi sui quali fondare una prognosi positiva senza indicare quali fossero gli elementi ostativi alla prognosi favorevole.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, non essendo punibile il fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. 4.

La difesa ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nella sentenza di primo grado, la configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose è stata ravvisata sul rilievo che, per introdursi nel piazzale ove erano collocati i bancali, gli imputati avessero sradicato un angolo della recinzione.

La Corte di appello ha ritenuto che tanto l'aver divelto una recinzione (secondo quanto emergeva dalla comunicazione della notizia di reato) quanto l'averne sradicato con violenza un angolo (secondo quanto era stato indicato nella denuncia) implicassero l'impiego di energia fisica per modificare lo stato della recinzione.

I giudici hanno valorizzato l'opera di ripristino comunque necessaria per riposizionare in loco gli elementi di sostegno della rete e per recuperarne la funzione originaria.

Si tratta di pronuncia conforme tanto al generale principio interpretativo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02) quanto al più specifico principio per cui «In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino» (Sez. 5, n.11720 del 29/11/2019, de13.2020, Romeo, Rv. 279042 - 01).

Nel ricorso viene rappresentata una modalità dell'azione, consistente nella mera amozione di un angolo della rete di recinzione agevolmente riposizionabile senza spese nella posizione originaria, che implica una valutazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso, che può essere esaminato sul rilievo dell'ammissibilità del terzo motivo (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, per cui l'ammissibilità del ricorso rende applicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150), è manifestamente infondato, atteso che è in atti regolare querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come socio della persona giuridica parte offesa presente in una sala aziendale al momento del fatto.

E' sufficiente richiamare, in proposito, il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il diritto di querela spetta a colui che è in una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta, posto che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso in senso penalistico, anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituiscgi in modo clandestino o illecito (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).

3. Il quarto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto aspecifico.

La difesa non ha indicato le ragioni in fatto e in diritto sottoposte al giudice di appello ai fini della valutazione prognostica positiva, funzionale alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Occorre ricordare che la stretta correlazione funzionale tra il motivo di impugnazione e la sentenza rende evidente l'inammissibilità di doglianze concernenti la motivazione del provvedimento che si sia limitato a replicare sinteticamente, come nel caso concreto, a censure generiche e prive di allegazione di fatti a sostegno delle stesse; il giudice di appello non è, infatti, obbligato a fornire una motivazione specifica in replica a un motivo di appello genericamente formulato senza addurre particolari ragioni.

Analoghe genericità e acriticità caratterizzano, peraltro, l'impugnazione di legittimità, avendo il ricorrente omesso di svolgere anche nel presente motivo di ricorso il necessario scrutinio della portata demolitoria di analogo motivo d'appello rispetto alla decisione censurata.4.

Il terzo motivo di ricorso, inerente all'applicabilità della disciplina dettata dall'art.131 bis cod. pen., deve trovare accoglimento in applicazione dell'art.2, comma 4, cod. pen.

Posto che il rigetto della relativa istanza è stato fondato in entrambe le sentenze di merito sull'inapplicabilità della disciplina in esame al reato di furto aggravato per superamento dei limiti edittali, l'istanza dovrà essere riesaminata alla luce della norma più favorevole introdotta dal d.

Igs. n.150/2022, che ha modificato l'art.131 bis, comma 1, cod. pen. prevedendo la possibilità per il giudice di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni».

La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente all'affermata inapplicabilità dell'art.131 bis cod. pen. con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art.131 bis c.p. e rinvia, per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per non punibilità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. letta la memoria del difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale/. il 17/09/2019/. il Tribunale di Pesaro, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 prima parte cod. pen. perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, dopo aver divelto la recinzione della ditta «[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.», con sede a Pesaro, si erano impossessati, caricandoli sul proprio furgone, di due bancali in legno. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose in Pesaro, il 13 febbraio 2018 e con l'aggravante della recidiva generica per [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Pur risultando dalla sentenza che l'ingresso è avvenuto per avere gli imputati «divelto un angolo» della recinzione, in realtà l'angolo è stato spostato o sollevato per consentire l'accesso e successivamente riposizionato nell'identica situazione senza alcuna ulteriore spesa e senza alcun danneggiamento della rete metallica, tanto è vero che non vi è stata alcuna richiesta di danni. L'assenza di tale circostanza è coerente anche con la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in relazione alla tenuità del danno patrimoniale, determinato in considerazione del valore dei soli due bancali oggetto di furto; - inosservanza o erronea applicazione di legge penale per mancata applicazione dell'art. 529 cod. proc. pen. In ragione dell'erronea applicazione della circostanza aggravante, la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che manca una valida condizione di procedibilità in quanto la querela avrebbe dovuto essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa «[OSCURATO:PERSONA] sr.!.»; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. L'accoglimento del primo motivo di ricorso avrebbe reso fondati i rilievi in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in quanto il reato non supera il limite edittale previsto dalla norma, avendo il ricorrente tutti requisiti soggettivi per ottenere il beneficio; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. L'imputato ha una precedente condanna passata in giudicato del 19 dicembre 2007 a pena sospesa. Sebbene il giudice di primo grado abbia riconosciuto l'attenuante generica della tenuità del danno patrimoniale, la Corte di appello ha ritenuto mancanti gli elementi sui quali fondare una prognosi positiva senza indicare quali fossero gli elementi ostativi alla prognosi favorevole. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, non essendo punibile il fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. 4. La difesa ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado, la configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose è stata ravvisata sul rilievo che, per introdursi nel piazzale ove erano collocati i bancali, gli imputati avessero sradicato un angolo della recinzione. La Corte di appello ha ritenuto che tanto l'aver divelto una recinzione (secondo quanto emergeva dalla comunicazione della notizia di reato) quanto l'averne sradicato con violenza un angolo (secondo quanto era stato indicato nella denuncia) implicassero l'impiego di energia fisica per modificare lo stato della recinzione. I giudici hanno valorizzato l'opera di ripristino comunque necessaria per riposizionare in loco gli elementi di sostegno della rete e per recuperarne la funzione originaria. Si tratta di pronuncia conforme tanto al generale principio interpretativo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02) quanto al più specifico principio per cui «In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino» (Sez. 5, n.11720 del 29/11/2019, de13.2020, Romeo, Rv. 279042 - 01). Nel ricorso viene rappresentata una modalità dell'azione, consistente nella mera amozione di un angolo della rete di recinzione agevolmente riposizionabile senza spese nella posizione originaria, che implica una valutazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso, che può essere esaminato sul rilievo dell'ammissibilità del terzo motivo (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, per cui l'ammissibilità del ricorso rende applicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150), è manifestamente infondato, atteso che è in atti regolare querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come socio della persona giuridica parte offesa presente in una sala aziendale al momento del fatto. E' sufficiente richiamare, in proposito, il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il diritto di querela spetta a colui che è in una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta, posto che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso in senso penalistico, anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituiscgi in modo clandestino o illecito (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). 3. Il quarto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto aspecifico. La difesa non ha indicato le ragioni in fatto e in diritto sottoposte al giudice di appello ai fini della valutazione prognostica positiva, funzionale alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Occorre ricordare che la stretta correlazione funzionale tra il motivo di impugnazione e la sentenza rende evidente l'inammissibilità di doglianze concernenti la motivazione del provvedimento che si sia limitato a replicare sinteticamente, come nel caso concreto, a censure generiche e prive di allegazione di fatti a sostegno delle stesse; il giudice di appello non è, infatti, obbligato a fornire una motivazione specifica in replica a un motivo di appello genericamente formulato senza addurre particolari ragioni. Analoghe genericità e acriticità caratterizzano, peraltro, l'impugnazione di legittimità, avendo il ricorrente omesso di svolgere anche nel presente motivo di ricorso il necessario scrutinio della portata demolitoria di analogo motivo d'appello rispetto alla decisione censurata.4. Il terzo motivo di ricorso, inerente all'applicabilità della disciplina dettata dall'art.131 bis cod. pen., deve trovare accoglimento in applicazione dell'art.2, comma 4, cod. pen. Posto che il rigetto della relativa istanza è stato fondato in entrambe le sentenze di merito sull'inapplicabilità della disciplina in esame al reato di furto aggravato per superamento dei limiti edittali, l'istanza dovrà essere riesaminata alla luce della norma più favorevole introdotta dal d. Igs. n.150/2022, che ha modificato l'art.131 bis, comma 1, cod. pen. prevedendo la possibilità per il giudice di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni». La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente all'affermata inapplicabilità dell'art.131 bis cod. pen. con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art.131 bis c.p. e rinvia, per nuovo
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