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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06691/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8.7-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza dell'8.7-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Tribunale di Latina che, in data 20.5.2022, aveva a sua volta rigettato l'istanza con cui era stata chiesta la sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia in carcere applicata all'odierno ricorrente in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in concorso;

2. ricorre per cassazione il difensore del Paglia lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 274 comma 1 lett. c), 275 e 275bis cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale, pur a fronte di articolate argomentazioni difensive, ha motivato sull'appello cautelare replicando l'ordinanza applícativa della misura ed il provvedimento reso in sede di riesame; segnala, in particolare, la natura apparente della motivazione circa l'assenza di attività processuale svoltasi innanzi al collegio, circostanza certamente esorbitante rispetto ai parametri evocati dall'art. 299 cod. proc. pen., aggiungendo che il provvedimento di rigetto aveva utilizzato una formula volutamente dubitativa sull'assenza di circostanze idonee ad incidere sulla persistenza dele esigenze cautelari; richiama, infine, i limiti delineati dalla giurisprudenza al potere del giudice di appello di integrare la motivazione; nel merito, ribadisce che il Tribunale non aveva tenuto conto del tempo trascorso dalla applicazione della misura e del fatto nuovo rappresentato dal passaggio alla fase processuale che avrebbe imposto una rivisitazione delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura in atto dal momento che proprio la "discovery" processuale aveva consentito di confermare il ruolo di "palo" ricoperto dal Paglia nell'episodio delittuoso per cui è processo;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: ritiene, infatti, che le argomentazioni della ordinanza impugnata, che presenta una motivazione immune da profili di illogicità, sono condivisibili e rispondono puntualmente a tutte le questioni oggetto dei motivi di ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile: il Tribunale, infatti, ha richiamato i fatti per i quali al ricorrente, con ordinanza del GIP di Latina del 15.7.2021, $Tricorrentelera stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere di cui, con istanza del 20.5.2022, la difesa aveva chiesto la sostituzione con quella degli arresti domiciliari se del caso presidiati dall'utilizzo del "braccialetto elettronico"; l'istanza era stata respinta dal collegio di fronte al quale nel frattempo era pendente il processo che si trovava in fase dibattimentale.

La difesa aveva proposto appello articolando censure identiche a quelle replicate in questa sede ed a fronte delle quali il Tribunale ha richiamato il potere- dovere del Tribunale di integrare la motivazione del provvedimento impugnato stimando che il decorso del tempo ed il passaggio alla fase processuale non rappresentassero elementi in grado di giustificare una rivisitazione del quadro cautelare che ha giudicato sostanzialmente immutato alla luce della gravità del fatto ed aggiungendo che, in ogni caso, il Paglia non può ottenere gli arresti domiciliari essendo gravato da un precedente ostativo per essergli stata applicata la pena concordata con sentenza irrevocabile in data 27.4.2019 per il delitto di evasione.

Il giudice dell'appello cautelare ben può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265646 - 01).

La difesa, per contro, si è totalmente disinteressata e non ha in alcun modo considerato la argomentazione con cui il Tribunale ha escluso di poter sostituire la misura in atto con gli arresti domiciliari ostandovi, ai sensi dell'art. 284, comma 5bis cod. proc. pen., la sentenza di applicazione concordata della pena per il delitto di evasione intervenuta nel quinquennio precedente (cfr., per la rilevanza della sentenza di patteggiamento, Sez. 6, n. 21928 del 28/03/2003, Pacini, Rv. 225932 - 01).

4. Il ricorso è dunque generico e la sua conseguente inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Roma dell'8.7-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza dell'8.7-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Tribunale di Latina che, in data 20.5.2022, aveva a sua volta rigettato l'istanza con cui era stata chiesta la sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia in carcere applicata all'odierno ricorrente in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in concorso; 2. ricorre per cassazione il difensore del Paglia lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 274 comma 1 lett. c), 275 e 275bis cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale, pur a fronte di articolate argomentazioni difensive, ha motivato sull'appello cautelare replicando l'ordinanza applícativa della misura ed il provvedimento reso in sede di riesame; segnala, in particolare, la natura apparente della motivazione circa l'assenza di attività processuale svoltasi innanzi al collegio, circostanza certamente esorbitante rispetto ai parametri evocati dall'art. 299 cod. proc. pen., aggiungendo che il provvedimento di rigetto aveva utilizzato una formula volutamente dubitativa sull'assenza di circostanze idonee ad incidere sulla persistenza dele esigenze cautelari; richiama, infine, i limiti delineati dalla giurisprudenza al potere del giudice di appello di integrare la motivazione; nel merito, ribadisce che il Tribunale non aveva tenuto conto del tempo trascorso dalla applicazione della misura e del fatto nuovo rappresentato dal passaggio alla fase processuale che avrebbe imposto una rivisitazione delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura in atto dal momento che proprio la "discovery" processuale aveva consentito di confermare il ruolo di "palo" ricoperto dal Paglia nell'episodio delittuoso per cui è processo; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: ritiene, infatti, che le argomentazioni della ordinanza impugnata, che presenta una motivazione immune da profili di illogicità, sono condivisibili e rispondono puntualmente a tutte le questioni oggetto dei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile: il Tribunale, infatti, ha richiamato i fatti per i quali al ricorrente, con ordinanza del GIP di Latina del 15.7.2021, $Tricorrentelera stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere di cui, con istanza del 20.5.2022, la difesa aveva chiesto la sostituzione con quella degli arresti domiciliari se del caso presidiati dall'utilizzo del "braccialetto elettronico"; l'istanza era stata respinta dal collegio di fronte al quale nel frattempo era pendente il processo che si trovava in fase dibattimentale. La difesa aveva proposto appello articolando censure identiche a quelle replicate in questa sede ed a fronte delle quali il Tribunale ha richiamato il potere- dovere del Tribunale di integrare la motivazione del provvedimento impugnato stimando che il decorso del tempo ed il passaggio alla fase processuale non rappresentassero elementi in grado di giustificare una rivisitazione del quadro cautelare che ha giudicato sostanzialmente immutato alla luce della gravità del fatto ed aggiungendo che, in ogni caso, il Paglia non può ottenere gli arresti domiciliari essendo gravato da un precedente ostativo per essergli stata applicata la pena concordata con sentenza irrevocabile in data 27.4.2019 per il delitto di evasione. Il giudice dell'appello cautelare ben può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265646 - 01). La difesa, per contro, si è totalmente disinteressata e non ha in alcun modo considerato la argomentazione con cui il Tribunale ha escluso di poter sostituire la misura in atto con gli arresti domiciliari ostandovi, ai sensi dell'art. 284, comma 5bis cod. proc. pen., la sentenza di applicazione concordata della pena per il delitto di evasione intervenuta nel quinquennio precedente (cfr., per la rilevanza della sentenza di patteggiamento, Sez. 6, n. 21928 del 28/03/2003, Pacini, Rv. 225932 - 01). 4. Il ricorso è dunque generico e la sua conseguente inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.
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