CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08354/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. RG. 26168-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente – riunito al ricorso n. RG. 5221-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente - avverso le sentenze n. 1848/2022 e n.2694/2022 della COMMISS/[OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositate il 3.6.2022 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione delle caus e svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, iscritto al nr. R.G. 26168/2022, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1848/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2747/2021della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012, notificato da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Comune di Rende. La concessionaria resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. Con successivo attoSafy [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, iscritto al nr. R.G. 5221/2023, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2694/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4874/2021della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento IMU anno 2012. La concessionaria resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 al ricorso iscritto al nr. R.G. 26168/2022 per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, avendo ad oggetto, il primo giudizio, l’ingiunzione di pagamento relativa all’avviso di accertamento, oggetto del secondo giudizio. 2.1. A seguire, occorre evidenziare che nel ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 parte controricorrente ha depositato, in data 6/11/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186— 205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto. 2.2.Si rende, dunque, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine di chiedere informazioni alle parti in ordine alla riferibilità o meno della definizione agevolata anche alla pretesa originata dall'avviso di accertamento, parimenti oggetto di giudizio. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti a fornire informazioni in ordine a quanto richiesto in parte motiva entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda