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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 12443/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 4028-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3904/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/6/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 272/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro in relazione ad atto di compravendita immobiliare stipulato tra le suddette parti in data 16/10/2009; Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e quest’ultima propone altresì ricorso incidentale,adesivo a quello proposto in via principale [OSCURATO:PERSONA]

1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Latina dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda ex artt. 6 e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei t ermini prescritti dal citato art. 6;

1.2. tale definizione si estende a [OSCURATO:PERSONA], condebitore solidale, ai sensi del comma 14 del citato art. 6;

1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n.119 del 2018); 1.4.in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex multisCass. 18 gennaio 2022, n. 1420) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 4028-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3904/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/6/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 272/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro in relazione ad atto di compravendita immobiliare stipulato tra le suddette parti in data 16/10/2009; Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e quest’ultima propone altresì ricorso incidentale,adesivo a quello proposto in via principale [OSCURATO:PERSONA] 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Latina dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda ex artt. 6 e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei t ermini prescritti dal citato art. 6; 1.2. tale definizione si estende a [OSCURATO:PERSONA], condebitore solidale, ai sensi del comma 14 del citato art. 6; 1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n.119 del 2018); 1.4.in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex multisCass. 18 gennaio 2022, n. 1420) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort
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