CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23986-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1671/22021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23986 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- R.G.N.23986/21 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , che su impugnazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento emesso, a titolo di IVA, per l'anno 2006 - assumendosi emessa per operazioni oggettivamente inesistenti - ha dichiarato improcedibile l'appello dell'Agenzia.[OSCURATO:PERSONA], ha statuito che "l'appellante non risulta aver notificato l'atto di appello alla controparte: in proposito l'appellante ha depositato copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 15224702161-9 diretta alla convenuta recante relata di notifica negativa, attestante l'omesso recapito della raccomandata senza motivazione della impossibilità della notifica. Non appare presente altra documentazione attestante la notifica. Consegue che, essendo stata omessa la prova della notifica o, quanto meno, della ricevuta di spedizione della raccomandata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli arti -. 53, comma2, 20 e 22 D.Lv. 546/92. La società contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo del ricorso si deduce la nullità del giudizio di appello e della sentenza della CTR ex artt. 157 e 159 c.p.c. per violazione di norme del procedimento tributario (artt. 16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost. (In relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.), per aver la [OSCURATO:PERSONA] omesso di comunicare all'Ufficio l'ordinanza istruttoria recante l'invito ad integrare la prova della notifica del gravame. 2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Va premesso che l'art. 22 del D.Lv. 546/92- richiamato, per il giudizio in appello, dall'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92- richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia de ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. La mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione. 2.2.Nel caso di specie, l'Amministrazione appellante aveva l'onere di ot: depositare l'avviso di ricevimento - che potesse tener luogo\i-r—icrw—del mancato deposito della ricevuta di spedizione (v. Cass. SU. 13452/17)- nel termine di costituzione in giudizio dell'appellante. Ne consegue che, il ricorso di appello è inammissibile, essendo incontroverso che mancava la prova della rituale instaurazione del contradditorio e della tempestività della stessa spedizione dell'atto. Non può peraltro l'Ufficio imputare alla [OSCURATO:PERSONA] la mancata notifica di una ordinanza non necessaria. L'Ufficio, infatti, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92, di avere inviato l'appello e che il destinatario l'ha ricevuto. Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia si è invece limitata a depositare il primo avviso di ricevimento della, raccomandata non andata a buon fine \ e' niente piu rend ndo inammissibile il giudizio di appello. 3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.1.00,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge. Roma, 18 ottobre 2022.