CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello per genericità. Si precisa che in sede di primo grado l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 610, 635 e 612 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla "dichiarazione di appello con contestuali motivi", dove i motivi esposti risultano generici e privi di qualsiasi indicazione o argomenti, come già esposto nella sentenza impugnata a pag. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consiciliere estensore Il Presidente