CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; vista la memoria con la quale la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contrastando la ipotizzata inammissibilità dei motivi; ritenuto che il ricorso è inammissibile: l'annullamento parziale della Corte di cassazione, come si evince agevolmente dalla motivazione della sentenza n. 11960 del 2020, aveva ad oggetto la sola rimodulazione della pena; quindi, si era formato in ogni caso il giudicato parziale, ex art. 624 cod. pen., quanto alla non particolare tenuità del fatto per la ricettazione; in tal senso ha tra l'altro motivato la Corte di appello, aggiungendo un "ulteriore" argomento a chiusura, oggetto di censura in questa sede; pertanto il ricorso è anche aspecifico oltre a dedurre censure manifestamente infondate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore I