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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 28948/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10759/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e rappresentat a e difes a, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -resistente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 888/2021 , pubblicata il 14/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta innanzi al Giudice di pace di Faenza dalla [OSCURATO:PERSONA] sas avverso il verbale di accertamento elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì con riferimento allaviolazione dell’art. 175, comma 12 , del Codice della st rada, per avere la stessa prestato attività di soccorso stradale in autostrada senza la prescritta autorizzazione.

L’opposizione venne accolta in primo grado con la sentenza n. 192/2020 dell’adito Giudice di pace.

2. Avverso questa sentenza propose appello la Prefettura di Ravenna sostenendo l’erronea applicazione del citato art.175, comma 12 , del Codice della strada, perché la società oggi ricorrente non era titolare dell’autorizzazione per prestare il soccorso stradale in autostrada attraverso la rimozione dei veicoli.

Il Tribunale di Ravenna, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizionecon la sentenza n. 888/2021.

3. [OSCURATO:PERSONA] sas ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del suddetto Tribunale sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un mero atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 175 del Codice della s trada, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., censurandosi la sentenza di appello nell’aver qualificato l’intervento di rimozione dell’autovettura in avaria sull’autostrada come soccorso stradale mentre, al contrario, si sarebbe dovuto considerare un mero soccorso automobilistico, previsto dall’art. 11 del Codice della Strada e distinto dal soccorso stradale in autostrada.

Si sostiene che, nel caso di specie, essa società ricorrente aveva effettuato un soccorso in autostrada di un veicolo in avaria fermo sulla corsia di emergenza, rimuovendolo ai fini della riparazione, senza creare intralcio alla circolazione.

Si trattava, pertanto, di un soccorso automobilistico integrante un “trasporto conto proprio di veicolo in avaria”, al fine di provvedere alla riparazione del mezzo ed al deposito presso la sede dello stesso trasportatore.

Quindi, ad avviso della medesima ricorrente, si versava in un caso di semplice soccorso automobilistico – non necessitante di alcuna autorizzazione – e non di un soccorso stradale in senso proprio.

Si aggiunge che tale interpretazione sarebbe in linea con la Direttiva del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] 24.5.199, n.3279 - che, ai punti 3 e 4 , avrebbe chiarito la nozione di soccorso stradale necessitante di autorizzazione- e, soprattutto, con il provvedimento autorizzativo in favore della [OSCURATO:PERSONA] sas, idoneo a consentire il trasporto in conto proprio di veicolo in avaria ai fini della riparazione e/o deposito dello stesso presso la propria sede.

Secondo la lettura coordinata della normativa primaria e secondaria, le Forze dell’Ordine sarebbero obbligate a comunicare all’utente la facoltà di reperire un carro attrezzi che raggiunga il luogo in cui l’autovettura si trova in avaria per caricare il mezzo ai fini della riparazione.

La scelta del meccanico sarebbe, pertanto, affidata al conducente del veicolo in panne e la nozione di soccorso stradale sarebbe limitata - secondo l’interpretazione prospettata dallaricorrente - alle sole ipotesi in cui la viabilità dell’autostrada è compromessa da un pericolo tale da richiedere lo sgombero immediato.

Ne consegue che, anche alla luce della Direttiva n. 4956/26 del 14.5.1998, il soccorso stradale è ravvisabile quando vi sia un pericolo per la sicurezza pubblica mentre il soccorso automobilistico è ammesso nelle altre ipotesi.

Nel soccorso stradale, l’aiuto prestato dal soccorritore con il carro attrezzi all’automobilista, che con il proprio veicolo in panne ingombra l’autostrada, costituisce un intervento di emergenza che deve essere svolto dalle Forze dell’Ordine ed implica la rimozione del mezzo.

Il soccorso automobilistico, invece, è ammesso in autostrada per la riparazione del guasto che ha causato il fermo del veicolo e, se ciò non siapossibile, per il trasferimento del mezzo presso un’autofficina specializzata.

2. Rileva il collegio che il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] della strada non definisce, in modo specifico, la nozione di soccorso automobilistico ma prevede, alsuo art. 11 , i servizi di polizia stradale, che sono costituiti: a) dalla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) dalla rilevazione degli incidenti stradali; c) dalla predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) dalla scorta per la sicurezza della circolazione; e) dalla tutela e il controllo sull'uso della strada.

Lo stesso art. 11, al comma 2, riferendosi agli organi di polizia stradale, prevede che essi possano concorrere “alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere”.

Il seguente art. 12 del Codice della Strada indica , poi, gli organi ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, individuandoli, in via principale, nella [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della G uardia di finanza , nei Corpi e S ervizi di polizia provinciale e municipale nell'ambito del territorio di competenza e nei funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

Dalla lettura coordinata delle due norme si evince che solo gli organi della [OSCURATO:PERSONA] possono svolgere le richiamate attività elencate dal menzionato art. 11, primo comma , del Codice della Strada , mentre, per le operazioni di soccorso stradale ed automobilistico, le Forze di Polizia possono concorrere con i privati nell’esecuzione di detteoperazioni.

Riguardo al soccorso sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, l’art. 175, comma 12 , Cds, nella formulazione ratione temporisapplicabile, prevede che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario della strada, salvo che non si tratti delle Forze armate e di polizia, le quali possono intervenire e svolgere le funzioni di soccorso stradale senza autorizzazione, essendo preposte alla tutela della sicurezza pubblica.

Ad avviso del collegio la norma deve essere interpretata nel senso che il soccorso stradale con rimozione del veicolo, se non è svolto dalla Forze di Polizia, richiede l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada.

La ratio della norma in questione risiede nella particolare natura dell’attività svolta dal privato, che richiede una particolare competenzae specifici requisiti, dovendo intervenire in un contesto in cui è consentita una velocità superiore rispetto ai centri abitati e, in caso di sinistri stradali o di avaria del mezzo, si versa in condizioni di maggiore pericolosità per gli utenti della strada.

E’ dirimente osservare che l’art. 176 del Codice della strada disciplina in modo minuzioso i comportamenti dei conducenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane, soprattutto con riguardo all’utilizzo delle corsiedi emergenza.

L’esonero dall’obbligo di tenere alcune condotte in autostrada è consentito ai soli conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, ma solo alla condizione che siano muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario e quando sussistano effettive esigenze di servizio.

Tra le condotte previste dall’art. 176 del Codice della Strada, che sono ammesse a condizione che i conducenti siano muniti dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada in presenza di situazioni contingenti, rientra, ai sensi del comma 12, lett. c) , della medesima norma, il traino dei veicoli in avaria.

Il successivo comma 13 dell’art. 176 prescrive, in caso di manovre permesse nelle condizioni di emergenza sopra citate, l’obbligo di esecuzione “con la massima prudenza e cautela”, tenendo in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

Si tratta di disposizioni applicabili alle Forze di Polizia ed ai soggetti espressamente autorizzati, a riprova del loro carattere imperativo e vincolante.

Alla luce dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa, l’art. 175, comma 12 , del Codice della strada deve essere, dunque, interpretato nel senso che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli in autostrada sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario della strada, salvo che non si tratti delle Forze armate e di Polizia.

A fronte della chiarezza del testo del citato art. 175, comma 12 , che richiede l’autorizzazione per il soccorso stradale e la rimozione del veicolo, non è condivisibile l’interpretazione estensiva prospettata dalla società ricorrente che, in contrasto con il dato letterale della norma, individua l’ipotesi del “soccorso conto proprio del veicolo in avaria” non previsto dalla normativa vigente.

A nulla rileva la circostanza che il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] possa aver adottato direttive di diverso tenore, attesa la natura non vincolante degli atti di normazione secondaria qualora siano in contrasto con la legge.

Al riguardo, giova innanzitutto ricordare che gli atti con cui la [OSCURATO:PERSONA] interpreti una norma di legge, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il giudice e, conseguentemente , a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di atti interni della medesima P.A., destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti (cfr., per tutte, Cass.SU n. 23031/2007 e Cass. n. 6699/2014).

Non riveste r ilievo nemmeno la circostanza che l’operazione di trasporto del veicolo in avaria non abbia arrecato intralcio alla circolazione in quanto, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 175 del Codice della strada, è lo stesso legislatore a prescrivere che il soccorso stradale venga effettuato da soggetti in possesso di determinati requisitiod appositamente autorizzati.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, confermando la legittimità dell’impugnato verbale di accertamento e della correlatasanzione irro gata nei confronti della società ricorrente, che aveva provveduto a trasportare il veicolo in avaria in autostrada senza avere la prescritta autorizzazione.

Il trasporto del mezzo rientrava nell’ambito di intervento di soccorso stradale, come stabilito dall’art. 175, comma 12, Codice della strada, e richiedeva, pertanto,la preventiva autorizzazione dell’ente stradale.

3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio , avendo il Ministero dell’Interno depositato un mero atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10759/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e rappresentat a e difes a, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende; -resistente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 888/2021 , pubblicata il 14/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta innanzi al Giudice di pace di Faenza dalla [OSCURATO:PERSONA] sas avverso il verbale di accertamento elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì con riferimento allaviolazione dell’art. 175, comma 12 , del Codice della st rada, per avere la stessa prestato attività di soccorso stradale in autostrada senza la prescritta autorizzazione. L’opposizione venne accolta in primo grado con la sentenza n. 192/2020 dell’adito Giudice di pace. 2. Avverso questa sentenza propose appello la Prefettura di Ravenna sostenendo l’erronea applicazione del citato art.175, comma 12 , del Codice della strada, perché la società oggi ricorrente non era titolare dell’autorizzazione per prestare il soccorso stradale in autostrada attraverso la rimozione dei veicoli. Il Tribunale di Ravenna, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizionecon la sentenza n. 888/2021. 3. [OSCURATO:PERSONA] sas ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del suddetto Tribunale sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato un mero atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 175 del Codice della s trada, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., censurandosi la sentenza di appello nell’aver qualificato l’intervento di rimozione dell’autovettura in avaria sull’autostrada come soccorso stradale mentre, al contrario, si sarebbe dovuto considerare un mero soccorso automobilistico, previsto dall’art. 11 del Codice della Strada e distinto dal soccorso stradale in autostrada. Si sostiene che, nel caso di specie, essa società ricorrente aveva effettuato un soccorso in autostrada di un veicolo in avaria fermo sulla corsia di emergenza, rimuovendolo ai fini della riparazione, senza creare intralcio alla circolazione. Si trattava, pertanto, di un soccorso automobilistico integrante un “trasporto conto proprio di veicolo in avaria”, al fine di provvedere alla riparazione del mezzo ed al deposito presso la sede dello stesso trasportatore. Quindi, ad avviso della medesima ricorrente, si versava in un caso di semplice soccorso automobilistico – non necessitante di alcuna autorizzazione – e non di un soccorso stradale in senso proprio. Si aggiunge che tale interpretazione sarebbe in linea con la Direttiva del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] 24.5.199, n.3279 - che, ai punti 3 e 4 , avrebbe chiarito la nozione di soccorso stradale necessitante di autorizzazione- e, soprattutto, con il provvedimento autorizzativo in favore della [OSCURATO:PERSONA] sas, idoneo a consentire il trasporto in conto proprio di veicolo in avaria ai fini della riparazione e/o deposito dello stesso presso la propria sede. Secondo la lettura coordinata della normativa primaria e secondaria, le Forze dell’Ordine sarebbero obbligate a comunicare all’utente la facoltà di reperire un carro attrezzi che raggiunga il luogo in cui l’autovettura si trova in avaria per caricare il mezzo ai fini della riparazione. La scelta del meccanico sarebbe, pertanto, affidata al conducente del veicolo in panne e la nozione di soccorso stradale sarebbe limitata - secondo l’interpretazione prospettata dallaricorrente - alle sole ipotesi in cui la viabilità dell’autostrada è compromessa da un pericolo tale da richiedere lo sgombero immediato. Ne consegue che, anche alla luce della Direttiva n. 4956/26 del 14.5.1998, il soccorso stradale è ravvisabile quando vi sia un pericolo per la sicurezza pubblica mentre il soccorso automobilistico è ammesso nelle altre ipotesi. Nel soccorso stradale, l’aiuto prestato dal soccorritore con il carro attrezzi all’automobilista, che con il proprio veicolo in panne ingombra l’autostrada, costituisce un intervento di emergenza che deve essere svolto dalle Forze dell’Ordine ed implica la rimozione del mezzo. Il soccorso automobilistico, invece, è ammesso in autostrada per la riparazione del guasto che ha causato il fermo del veicolo e, se ciò non siapossibile, per il trasferimento del mezzo presso un’autofficina specializzata. 2. Rileva il collegio che il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] della strada non definisce, in modo specifico, la nozione di soccorso automobilistico ma prevede, alsuo art. 11 , i servizi di polizia stradale, che sono costituiti: a) dalla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) dalla rilevazione degli incidenti stradali; c) dalla predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) dalla scorta per la sicurezza della circolazione; e) dalla tutela e il controllo sull'uso della strada. Lo stesso art. 11, al comma 2, riferendosi agli organi di polizia stradale, prevede che essi possano concorrere “alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere”. Il seguente art. 12 del Codice della Strada indica , poi, gli organi ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, individuandoli, in via principale, nella [OSCURATO:PERSONA] della Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della G uardia di finanza , nei Corpi e S ervizi di polizia provinciale e municipale nell'ambito del territorio di competenza e nei funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. Dalla lettura coordinata delle due norme si evince che solo gli organi della [OSCURATO:PERSONA] possono svolgere le richiamate attività elencate dal menzionato art. 11, primo comma , del Codice della Strada , mentre, per le operazioni di soccorso stradale ed automobilistico, le Forze di Polizia possono concorrere con i privati nell’esecuzione di detteoperazioni. Riguardo al soccorso sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, l’art. 175, comma 12 , Cds, nella formulazione ratione temporisapplicabile, prevede che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario della strada, salvo che non si tratti delle Forze armate e di polizia, le quali possono intervenire e svolgere le funzioni di soccorso stradale senza autorizzazione, essendo preposte alla tutela della sicurezza pubblica. Ad avviso del collegio la norma deve essere interpretata nel senso che il soccorso stradale con rimozione del veicolo, se non è svolto dalla Forze di Polizia, richiede l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. La ratio della norma in questione risiede nella particolare natura dell’attività svolta dal privato, che richiede una particolare competenzae specifici requisiti, dovendo intervenire in un contesto in cui è consentita una velocità superiore rispetto ai centri abitati e, in caso di sinistri stradali o di avaria del mezzo, si versa in condizioni di maggiore pericolosità per gli utenti della strada. E’ dirimente osservare che l’art. 176 del Codice della strada disciplina in modo minuzioso i comportamenti dei conducenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane, soprattutto con riguardo all’utilizzo delle corsiedi emergenza. L’esonero dall’obbligo di tenere alcune condotte in autostrada è consentito ai soli conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, ma solo alla condizione che siano muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario e quando sussistano effettive esigenze di servizio. Tra le condotte previste dall’art. 176 del Codice della Strada, che sono ammesse a condizione che i conducenti siano muniti dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada in presenza di situazioni contingenti, rientra, ai sensi del comma 12, lett. c) , della medesima norma, il traino dei veicoli in avaria. Il successivo comma 13 dell’art. 176 prescrive, in caso di manovre permesse nelle condizioni di emergenza sopra citate, l’obbligo di esecuzione “con la massima prudenza e cautela”, tenendo in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante. Si tratta di disposizioni applicabili alle Forze di Polizia ed ai soggetti espressamente autorizzati, a riprova del loro carattere imperativo e vincolante. Alla luce dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa, l’art. 175, comma 12 , del Codice della strada deve essere, dunque, interpretato nel senso che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli in autostrada sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario della strada, salvo che non si tratti delle Forze armate e di Polizia. A fronte della chiarezza del testo del citato art. 175, comma 12 , che richiede l’autorizzazione per il soccorso stradale e la rimozione del veicolo, non è condivisibile l’interpretazione estensiva prospettata dalla società ricorrente che, in contrasto con il dato letterale della norma, individua l’ipotesi del “soccorso conto proprio del veicolo in avaria” non previsto dalla normativa vigente. A nulla rileva la circostanza che il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] possa aver adottato direttive di diverso tenore, attesa la natura non vincolante degli atti di normazione secondaria qualora siano in contrasto con la legge. Al riguardo, giova innanzitutto ricordare che gli atti con cui la [OSCURATO:PERSONA] interpreti una norma di legge, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il giudice e, conseguentemente , a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di atti interni della medesima P.A., destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti (cfr., per tutte, Cass.SU n. 23031/2007 e Cass. n. 6699/2014). Non riveste r ilievo nemmeno la circostanza che l’operazione di trasporto del veicolo in avaria non abbia arrecato intralcio alla circolazione in quanto, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 175 del Codice della strada, è lo stesso legislatore a prescrivere che il soccorso stradale venga effettuato da soggetti in possesso di determinati requisitiod appositamente autorizzati. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, confermando la legittimità dell’impugnato verbale di accertamento e della correlatasanzione irro gata nei confronti della società ricorrente, che aveva provveduto a trasportare il veicolo in avaria in autostrada senza avere la prescritta autorizzazione. Il trasporto del mezzo rientrava nell’ambito di intervento di soccorso stradale, come stabilito dall’art. 175, comma 12, Codice della strada, e richiedeva, pertanto,la preventiva autorizzazione dell’ente stradale. 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio , avendo il Ministero dell’Interno depositato un mero atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, co
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